11/10/2026
Che valore hanno i titoli nobiliari in Italia?
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Siamo onesti: chi non è mai stato incuriosito dalle notizie sulle famiglie reali europee? Chi, guardando le immagini dei ricevimenti di corte, non ha cullato la fantasia di prendervi parte almeno per una volta? E chi, imbattendosi in un cognome altisonante o un titolo nobiliare, non ha provato un minimo di deferenza o fascinazione?
Ma… che valore hanno i titoli nobiliari nel nostro Paese?
La quattordicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana stabilisce: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.”.
Tradotto: i titoli nobiliari in Italia non hanno alcun valore.
La Corte di Cassazione, tornata a esprimersi sull’argomento nel 2025, afferma: “Il non riconoscimento da parte della Costituzione costituisce un rifiuto radicale e originario dei titoli nobiliari (siccome incompatibile con la forma repubblicana) […]. Il secondo comma della disposizione, lungi dal confermare l’esistenza di usi legittimi altri, dimostra l’esatto contrario, ossia che oggetto immediato di protezione non è il titolo, ma il nome, di cui nessuno può essere orbato.” (Sentenza n. 18740 del 9.7.2025).
E, dunque, i titoli nobiliari non hanno alcun valore legale; quella che viene salvata è la loro incorporazione nel nome (come parte del cognome) ai soli fini identificativi. Un esempio? Il regista Luchino Visconti, figlio del Duca Visconti di Modrone, apparteneva all’antico casato nobiliare legato al feudo di Vimodrone. Nato come conte di Lonato Pozzolo, dopo l’entrata in vigore della Costituzione fu “Luchino Visconti di Modrone”, dove “di Modrone” altro non rappresenta che parte del nome: un predicato valido esclusivamente a fini identificativi.
Già nel 1967, così si esprimeva la Corte Costituzionale: “i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza: in una parola, essi restano fuori del mondo giuridico.”.
Dunque, è proibito far riferimento al titolo nobiliare in società? Anche su questo la Cassazione risponde: “la possibilità che il titolo nobiliare possa essere apprezzato inter cives (tra cittadini, ndr) nell’ambito di libere finalità associative, lavorative, ludiche e simili, non implica minimamente un suo sia pur residuo uso legale, non dovendo confondersi ciò che è lecito con ciò che dall’ordinamento riceve tutela.”.
Insomma: se qualcuno ci tiene a esaltare il titolo all’interno di pittoresche iniziative (e in Italia non ne mancano), può farlo, ma i titoli nobiliari non possono comportare alcun privilegio; al più, possono comparire in qualche forma nei cognomi, se i titoli siano precedenti al 28 ottobre 1922.
I più attenti noteranno che la data è quella della Marcia su Roma: come mai fu scelto proprio questo spartiacque?
Sotto il regime fascista, proliferarono nuovi titoli nobiliari, in ragione di “benemerenze” che il regime conferiva a soggetti particolarmente fedeli al regime.
Il riconoscimento, ai soli fini del nome, dei predicati dei titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922 serve, pertanto, a validarne la provenienza storica indipendente – perché precedente - dalle nefandezze del Ventennio fascista.
Ad ogni modo, la sostanza del mancato riconoscimento dei titoli nobiliari vale per i titoli risalenti sia a prima che dopo il 28 ottobre 1922.
In fondo, la quattordicesima disposizione transitoria altro non è che un corollario dell’art. 3 della Costituzione: quello che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
Concetto difficile da digerire sia per il Fascismo che per la “vera” nobiltà.