Avv. Mariano Scapolatello

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Avv. Mariano Scapolatello Libero professionista, libero pensatore, libero. Già viceprefetto aggiunto, Mariano Scapolatello esercita oggi a Monza, Milano e Napoli la professione forense.

Da sempre impegnato nella sensibilizzazione della coscienza civica, usa i comuni strumenti di comunicazione per avvicinare i cittadini al mondo del diritto attraverso l'analisi dell'attualità.

Che valore hanno i titoli nobiliari in Italia?tempo di lettura: 3 minuti Siamo onesti: chi non è mai stato incuriosito d...
11/10/2026

Che valore hanno i titoli nobiliari in Italia?
tempo di lettura: 3 minuti

Siamo onesti: chi non è mai stato incuriosito dalle notizie sulle famiglie reali europee? Chi, guardando le immagini dei ricevimenti di corte, non ha cullato la fantasia di prendervi parte almeno per una volta? E chi, imbattendosi in un cognome altisonante o un titolo nobiliare, non ha provato un minimo di deferenza o fascinazione?
Ma… che valore hanno i titoli nobiliari nel nostro Paese?

La quattordicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana stabilisce: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.”.
Tradotto: i titoli nobiliari in Italia non hanno alcun valore.
La Corte di Cassazione, tornata a esprimersi sull’argomento nel 2025, afferma: “Il non riconoscimento da parte della Costituzione costituisce un rifiuto radicale e originario dei titoli nobiliari (siccome incompatibile con la forma repubblicana) […]. Il secondo comma della disposizione, lungi dal confermare l’esistenza di usi legittimi altri, dimostra l’esatto contrario, ossia che oggetto immediato di protezione non è il titolo, ma il nome, di cui nessuno può essere orbato.” (Sentenza n. 18740 del 9.7.2025).

E, dunque, i titoli nobiliari non hanno alcun valore legale; quella che viene salvata è la loro incorporazione nel nome (come parte del cognome) ai soli fini identificativi. Un esempio? Il regista Luchino Visconti, figlio del Duca Visconti di Modrone, apparteneva all’antico casato nobiliare legato al feudo di Vimodrone. Nato come conte di Lonato Pozzolo, dopo l’entrata in vigore della Costituzione fu “Luchino Visconti di Modrone”, dove “di Modrone” altro non rappresenta che parte del nome: un predicato valido esclusivamente a fini identificativi.

Già nel 1967, così si esprimeva la Corte Costituzionale: “i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza: in una parola, essi restano fuori del mondo giuridico.”.
Dunque, è proibito far riferimento al titolo nobiliare in società? Anche su questo la Cassazione risponde: “la possibilità che il titolo nobiliare possa essere apprezzato inter cives (tra cittadini, ndr) nell’ambito di libere finalità associative, lavorative, ludiche e simili, non implica minimamente un suo sia pur residuo uso legale, non dovendo confondersi ciò che è lecito con ciò che dall’ordinamento riceve tutela.”.

Insomma: se qualcuno ci tiene a esaltare il titolo all’interno di pittoresche iniziative (e in Italia non ne mancano), può farlo, ma i titoli nobiliari non possono comportare alcun privilegio; al più, possono comparire in qualche forma nei cognomi, se i titoli siano precedenti al 28 ottobre 1922.

I più attenti noteranno che la data è quella della Marcia su Roma: come mai fu scelto proprio questo spartiacque?
Sotto il regime fascista, proliferarono nuovi titoli nobiliari, in ragione di “benemerenze” che il regime conferiva a soggetti particolarmente fedeli al regime.
Il riconoscimento, ai soli fini del nome, dei predicati dei titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922 serve, pertanto, a validarne la provenienza storica indipendente – perché precedente - dalle nefandezze del Ventennio fascista.

Ad ogni modo, la sostanza del mancato riconoscimento dei titoli nobiliari vale per i titoli risalenti sia a prima che dopo il 28 ottobre 1922.
In fondo, la quattordicesima disposizione transitoria altro non è che un corollario dell’art. 3 della Costituzione: quello che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
Concetto difficile da digerire sia per il Fascismo che per la “vera” nobiltà.

Si può sempre ritirare una denuncia?tempo di lettura: 3 minuti Fondamentale è avere chiara la differenza tra reati perse...
04/10/2026

Si può sempre ritirare una denuncia?
tempo di lettura: 3 minuti

Fondamentale è avere chiara la differenza tra reati perseguibili a querela e reati perseguibili d’ufficio.
I reati procedibili a querela di parte (es. lesioni, furto e truffa semplici) intanto possono essere perseguiti in quanto la vittima richieda formalmente che il responsabile del reato venga punito.
I reati procedibili d’ufficio sono i reati più gravi (es. omicidio, estorsione, sequestro di persona), che lo Stato ha interesse a punire indipendentemente dalla volontà della vittima, anche perché si tratta di reati che – per l’elevato livello di allarme sociale – arrecano danno all’intera collettività.

Perché un’indagine e un processo vengano avviati, in caso di reati procedibili a querela, è dunque necessario che la vittima/persona offesa presenti una querela (o “denuncia-querela”): in mancanza di querela, anche se un poliziotto o un giudice sapessero del reato non si potrebbe perseguire e condannare il responsabile.
Nel caso dei reati procedibili d’ufficio, invece, le indagini possono essere avviate in modo autonomo dalle Autorità e, in ogni caso, il reato può essere denunciato dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio che ne vengano a conoscenza.

A questo punto, con un po’ di perspicacia, si capirà perché la risposta alla domanda iniziale non può che essere “dipende”.
In caso di reato procedibile a querela, questa può essere ritirata: l’istituto appositamente previsto è la remissione della querela, che ha la funzione di estinguere il reato.
La remissione può avvenire in qualsiasi momento dopo la presentazione e persino nel corso di un processo avviato, purché prima della condanna.
Un paio di eccezioni:
- Atti persecutori/“stalking” (art. 612-bis c.p.): la remissione della querela può essere solo processuale e la querela è del tutto irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate gravi;
- Diffusione illecita di immagini/video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.): la remissione può essere solo processuale.

Nei casi dei reati procedibili d’ufficio, la possibilità di ritirare la denuncia non è prevista: spetterà al pubblico ministero titolare dell’indagine ogni valutazione sull’azione penale indipendentemente dalla volontà del denunciante.

Avere chiara questa differenza è utile anche per quella che talvolta è una forma di strategia quando, magari, nell’ambito di una disputa civile, vi sono profili che possano avere anche un interesse penale.
A un’azione di tipo civilistico (es. richiesta di risarcimento danni) può accompagnarsi la possibilità di una denuncia-querela per i reati ravvisati nella condotta della controparte.
Talvolta la denuncia-querela viene presa in considerazione più come strumento di pressione che come autentica volontà/richiesta che il reato sia perseguito.
Ebbene, dovrà a questo punto risultare chiaro che – qualora il reato fosse perseguibile d’ufficio – denunciare con la riserva di ritirare la denuncia qualora si trovasse un accordo con la controparte sarebbe un proposito del tutto fallace: una volta presentata la denuncia, se fondata, indagine e processo faranno il loro corso, anche se denunciante e denunciato siano nel frattempo diventati i migliori amici l’uno dell’altro.

Ciò conduce a un’ulteriore cautela (che va adottata in tutte le circostanze della vita e tutte le volte che si ha a che fare con la Giustizia).
L’art. 368 del Codice penale prevede il reato di calunnia per il caso di chi con denuncia, querela, richiesta o istanza diretta all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato: la pena minima è di due anni, che può arrivare fino a dodici, in base alla gravità del reato del quale si incolpa l’innocente.
La cautela è, dunque, “dire” sempre solo la verità: non aggiungere ciò che non si sa, non affermare con certezza ciò che sembra essere ma non è detto che sia.
“Spararla grossa”, negli affari di giustizia è sempre sbagliato, ma farlo con una denuncia – tanto più nel caso di un reato perseguibile d’ufficio – potrebbe condurre a conseguenze gravi per il denunciante sia dal punto di vista penale che della responsabilità civile.

Foto modificate con l’intelligenza artificiale: quali limiti?tempo di lettura: 2 minuti Si registra un crescente uso di ...
27/09/2026

Foto modificate con l’intelligenza artificiale: quali limiti?
tempo di lettura: 2 minuti

Si registra un crescente uso di contenuti generati dall’intelligenza artificiale nella comunicazione pubblica e spesso satirica, in particolare via social.
In questi giorni si è avuto un primo saggio delle armi con cui sarà combattuta la prossima campagna elettorale per le politiche in Italia, ma… ci sono limiti?

Innanzitutto, dall’anno scorso il Codice penale prevede uno specifico delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale: l’art. 612 quater prevede che chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Quindi, se una foto di una persona viene modificata con IA e poi fatta circolare in modo da farla apparire vera, senza il consenso e con pregiudizio della persona ritratta, si è al cospetto di un reato punito anche in modo severo.
Peraltro, il quadro sanzionatorio diventa ancora più grave se la foto alterata con IA viene usata per creare o diffondere immagini a contenuto sessualmente esplicito.

Al netto della circostanza che il reato può sempre generare il diritto della vittima al risarcimento del danno, la diffusione di una foto (anche non modificata) può configurare un illecito civile già solo se si pensi a due fattispecie da molto tempo esistenti.
L’art. 10 c.c. stabilisce che qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
L’art. 97 della legge sul diritto d’autore non richiede il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; ma il ritratto non può essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.

Peraltro, l’immagine di una persona può costituire dato personale, quindi la modifica e soprattutto la diffusione di una foto riconoscibile possono integrare anche una violazione della disciplina sui dati personali.

L’AI Act impone che chi usa un sistema di IA per generare o manipolare immagini, audio o video che appaiono falsamente autentici o veritieri (“deep fake”) renda noto in modo chiaro che il contenuto è stato creato o manipolato artificialmente, ma l’etichettatura non rende automaticamente lecito il contenuto: la valutazione va sempre condotta alla luce delle norme che disciplinano la legalità dei contenuti.

Alcuni esempi pratici su cosa si può/non si può fare.

- la sola modifica, se resta privata e non produce altri effetti, è meno problematica sul piano del nuovo art. 612-quater del Codice penale, che colpisce la diffusione; resta però possibile che sorgano altri profili illeciti a seconda del contesto, soprattutto se vi è trattamento di dati personali o successivo utilizzo;
- lo “scherzo” non esclude l’illecito se il contenuto è idoneo a ingannare e provoca un danno ingiusto, oppure se lede decoro e reputazione;
- La satira (pensiamo ai “meme”) può essere lecita se rispetta gli obblighi di trasparenza (ad esempio riportando l’etichettatura che esplicita la generazione di contenuti tramite AI), ma non autorizza la lesione dell’immagine o della reputazione della persona.

Insomma, anche la legge ci dice che l’IA è articolo da maneggiare con cura.

Capriccio o necessità? La Yolo economy.tempo di lettura: 3 minuti Per quanto ci è dato sapere, si vive una volta sola.È ...
20/09/2026

Capriccio o necessità? La Yolo economy.
tempo di lettura: 3 minuti

Per quanto ci è dato sapere, si vive una volta sola.
È su questo presupposto (You Only Live Once) che si basa il fenomeno economico -sociologico per il quale sempre più lavoratori lasciano impieghi stabili, un tempo considerati desiderabili in quanto “sicuri”, per mettersi in proprio e gestire il tempo in autonomia.

Attività di consulenza, startup individuali o con pochi amici sono gli ambiti in cui molti Millennials o appartenenti alla Generazione Z si cimentano per inseguire il miglior equilibrio possibile tra lavoro e tempo libero e, dunque, raggiungere alti livelli di qualità della vita.

A dare la stura al fenomeno su larga scala ci ha pensato l’epoca della pandemia da Covid-19, in cui molti hanno scoperto il lavoro da casa, da un lato, e dall’altro hanno fronteggiato il rischio che la vita intera – di cui il Covid ci ha ricordato la caducità – possa trascorrere tra persone, attività e dinamiche sgradevoli e stressanti.

Si stima che il 40% dei lavoratori a livello mondiale valuta di lasciare il proprio lavoro per realizzare un progetto di vita migliore, mentre in Italia il dato si attesta sul 33%, 1 lavoratore su 3, che diventa 1 lavoratore su 2 tra le fasce più giovani.

L’economia ci dice che il fenomeno, negli Stati Uniti, riguarda le fasce ad alto reddito, mentre in Italia ha un taglio più trasversale.
La sociologia mette sul tavolo diverse spiegazioni: bisogno di flessibilità individuale, scarsa qualità delle relazioni personali sul posto di lavoro, tecnologia che nei lavori classici esaspera le dinamiche quotidiane mentre nei lavori individuali consente elasticità ed autonomia.

Una lettura conservatrice può attribuire le cause del fenomeno esclusivamente a fattori come la pigrizia, la volontà di sottrarsi al sacrificio, l’incapacità di costruire relazioni o la ricerca puramente edonistica: ricordate la ministra del lavoro Fornero, quando nel 2012 invitava i giovani a non essere troppo “choosy” (schizzinosi/esigenti)?
Non c’è dubbio che l’alienazione tecnologica da social renda gli individui sempre più incapaci di adattarsi ai contesti e non è un caso che la fascia di popolazione maggiormente interessata sia quella dei nativi digitali.

Ma una riflessione più approfondita non può prescindere da un’analisi a grandi linee di cosa sia diventato il lavoro, anche nel caso del “posto fisso” e ben pagato.
Innanzitutto, la contrattualistica del lavoro, negli ultimi 50 anni, è stata massivamente disarticolata, con la proliferazione di forme di contratti flessibili che hanno trovato sublimazione – nel caso italiano – nel Jobs act (Governo Renzi) già più di dieci anni fa.
Ne deriva un indebolimento delle tutele sindacali, difficilmente omologabili a tutti i tipi e i contesti di lavoro.
L’elemento personale in molti contesti prevale su quello strutturale/organizzativo ed è spesso difficile per il lavoratore far valere le proprie ragioni rispetto a comportamenti abusivi, se l’ambito di lavoro è di dimensioni piccole o medie.
In contesti del genere, le prospettive di carriera o anche solo la qualità del quotidiano sono strettamente connesse alla necessaria sintonia con il vertice e con i colleghi, a un necessario “buon viso” anche se il gioco è cattivo.
A bomba, poi, la tecnologia ha invaso ogni ambito lavorativo: meccanismi tecnologici di controllo diretto o indiretto della prestazione lavorativa sfuggono agli argini dello Statuto dei lavoratori, mentre mail e messaggistica istantanea estendono in lungo e in largo la giornata di lavoro.

Quest’ultimo aspetto è probabilmente il più subdolo ed ambiguo. Se, da una parte, i fan dello smartphone considerano le comunicazioni telematiche uno strumento comodo, efficiente e irrinunciabile sul lavoro, numerosi studi ci dicono che:
- le interruzioni continue determinate dalla ricezione di mail e messaggi causano disturbi dell’attenzione e sovraccarichi cognitivi;
- i flussi comunicativi in rete cancellano i confini tra tempo fisico e tempo virtuale, ma soprattutto quelli dell’orario di lavoro, con pregiudizio del recupero psicofisico;
- le continue sollecitazioni comunicative provocano, anche in maniera inconscia, l’obbligo di risposta che genera uno stato di allerta costante, dunque di ansia.
Insomma: strumenti di comunicazione dei quali nessun datore di lavoro farebbe a meno sono esattamente la causa del sovraccarico di lavoro e il principale fattore attuale di rischio burnout.

E come, infine, non associare l’uso massivo della tecnologia alla contestuale riduzione della forza lavoro umana in organizzazioni sia pubbliche che private?
L’equazione “+ tecnologia = - lavoro” si dimostra sempre più fallace: si pensi agli adempimenti che spesso risultano più gravosi rispetto a quando gli stessi adempimenti erano in forma analogica (citofonare insegnanti per il registro elettronico); si pensi ai carichi di lavoro aumentati proprio grazie alla facilità di comunicazione tra esterno ed interno dell’organizzazione (citofonare qualsiasi Pubblica amministrazione quotidianamente sollecitata da migliaia di cittadini).

È ancora il criterio del “posto fisso” quello per capire se un lavoro è buono o no?
È solo quello del contratto di lavoro il terreno sul quale camminare per capire se il percorso sarà sicuro o pericoloso?
Se si vive una volta sola, meglio farsene un’idea quanto prima.

Possiamo registrare di nascosto le nostre conversazioni per un successivo utilizzo in giudizio?tempo di lettura: 3 minut...
13/09/2026

Possiamo registrare di nascosto le nostre conversazioni per un successivo utilizzo in giudizio?
tempo di lettura: 3 minuti

A determinate condizioni, sì.

Innanzitutto, deve trattarsi di conversazioni alle quali noi stessi partecipiamo e non di dialoghi tra terzi: lasciare, ad esempio, un telefono che registra una conversazione in un posto e allontanarsene sarebbe un’illecita intercettazione.

A quel punto, superata la legittimità sostanziale dell’operazione, la registrazione potrebbe essere usata in un processo civile, nel quale avrebbe il valore di “riproduzione meccanica”, purché se ne conservi sempre il supporto originale.
Dice il Codice civile (art. 2712): “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.”.
Dunque, la registrazione della conversazione di cui siamo stati parte e captata senza il consenso dell’altro è utilizzabile in giudizio? Sì.

In materia di lavoro e condominio la Giurisprudenza ha avuto modo di fornire una serie di indicazioni.

La Corte di Cassazione (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 20487 del 21/07/2025) ha affermato che l’uso della registrazione per precostituirsi un mezzo di prova a tutela di un proprio diritto può essere legittimo, purché vi sia un nesso di pertinenza e strumentalità con l’esigenza difensiva: la registrazione di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, anche se questi non siano parte del giudizio, purché i dati siano trattati strettamente per finalità difensive e per il periodo strettamente necessario.
Peraltro, il diritto di difesa si estende a tutte le attività anche precedenti il processo: è ammesso, dunque, che il lavoratore effettui registrazioni – purché pertinenti e strettamente strumentali - per precostituirsi un mezzo di prova al fine di tutelare la sua posizione in azienda e in caso di eventuale giudizio.

Anche in assemblea di condominio è consentito al partecipante validamente presente di registrare senza il consenso degli altri, perché il contenuto della comunicazione viene appreso da chi vi partecipa o assiste.
La registrazione potrebbe essere utilizzata per contestare un verbale di assemblea infedele, e potrebbe prevalere rispetto a questo purché:
- sia comprensibile;
- i partecipanti siano identificabili;
- vi sia sempre il supporto originale.
È interessante sottolineare che, se la registrazione dell’assemblea avviene ad opera dell’amministratore del condominio e non del condomino, è necessario ottenere il consenso informato di tutti i partecipanti e conservare la documentazione registrata adottando adeguate misure di sicurezza, poiché la registrazione viene effettuata nell’esercizio dell’attività professionale dell’amministratore e nell’interesse dell’intera compagine condominiale, non trattandosi di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

Infine, due cautele.

L’art. 615-bis del Codice penale punisce chi, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora: secondo un’interpretazione restrittiva (e, per la verità, minoritaria), la registrazione sonora in un luogo di privata dimora richiederebbe in ogni caso il consenso di tutti, anche se chi registra è parte della conversazione.

Registrare per difendere un proprio diritto è consentito; registrare per divulgare a terzi può integrare un illecito sotto più profili.

Come sempre, insomma, il diritto offre uno strumento da usare con misura e cautela, non una clava da agitare alla cieca.

Decorrenza della “malattia” anticipata al giorno precedente il rilascio del certificato medico: passo avanti o passo ind...
06/09/2026

Decorrenza della “malattia” anticipata al giorno precedente il rilascio del certificato medico: passo avanti o passo indietro?
tempo di lettura: 2 minuti

A mio padre, medico d’altri tempi

Con una circolare emanata lo scorso 4 settembre, l’I.N.P.S. annuncia la possibilità che il primo giorno di malattia - rilevante ai fini previdenziali per i lavoratori - sia quello precedente alla redazione del certificato medico, anche nel caso di visita ambulatoriale.
La tutela previdenziale della malattia potrà essere riconosciuta dal giorno (uno solo) precedente alla redazione del certificato medico, a due condizioni:
- che sia il medico a indicare espressamente che la malattia è iniziata il giorno prima rispetto alla data del certificato;
- che tale giorno precedente non sia un festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica.

Tale novità ha importanza pratica anche per i datori di lavoro, poiché i primi 3 giorni di malattia (cosiddetta “carenza”) non sono indennizzati dall’I.N.P.S. e molti contratti collettivi prevedono la retribuzione a carico, appunto, del datore.

La finalità di questo nuovo orientamento è la tutela del lavoratore nel nuovo contesto della normativa e della pratica della Medicina Generale: “Il criterio adottato - valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia - deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.”.
Si tiene conto, infatti, della facoltà disciplinata nei contratti di lavoro per i medici di Medicina Generale di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario: facoltà per il medico che può causare non poche difficoltà al paziente-lavoratore.

È da qualche tempo, in verità, che gli italiani si imbattono nella difficoltà di ricevere le prestazioni del “medico di famiglia” con l’immediatezza e la disponibilità alle quali erano abituati in passato. Con un breve inciso è la stessa circolare I.N.P.S. che ne spiega il perché, analizzando l’attuale contesto sociosanitario italiano, “caratterizzato da un profondo processo di trasformazione che ha interessato anche il ruolo del Medico di Medicina Generale, nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, nonché la crescente e progressiva diminuzione del numero di tali medici su tutto il territorio nazionale, i maggiori carichi di lavoro e l’incremento dei compiti organizzativi e assistenziali affidati ai medesimi medici”.

Insomma, da un lato, la riduzione dei medici di Medicina Generale, dall’altro, l’aumento dei compiti “burocratici” a loro carico, impongono una maggiore flessibilità negli adempimenti (e nell’assistenza sanitaria?) che riguardano i pazienti.

La circolare in commento modifica un orientamento consolidato fin dal 1963.
Resta un dubbio: è la certificazione di un passo avanti per il lavoratore o di un passo indietro per il cittadino?

Il pasticcio democratico del caso Ranuccitempo di lettura: 5 minuti Lo so: starete pensando “pure tu con Ranucci?”.Ma c’...
30/08/2026

Il pasticcio democratico del caso Ranucci
tempo di lettura: 5 minuti

Lo so: starete pensando “pure tu con Ranucci?”.
Ma c’è un profilo del grande caso dell’estate italiana che non mi sembra sufficientemente esplorato dal dibattito mainstream.
Ed è l’unico delicatissimo profilo che dovrebbe interessare il popolo italiano in quanto sovrano della Repubblica, al di là dei fatterelli penali, almeno per quanto sinora è venuto fuori.

Tra le decine di informazioni fuoriuscite dalle carte giudiziarie (Roberto Saviano su youtube vi dedica 3 occhiutissime puntate), ce n’è una, ed una soltanto, che dovrebbe interpellarci tutti come democrazia: Lavitola da tempo lavorava a un’operazione funzionale a far candidare Ranucci come premier del “campo largo” di centro sinistra per le prossime elezioni politiche del 2027.
Dalle stesse carte – Saviano lo dice un po’ troppo in fretta – emerge che, sulla bozza di questionario che Lavitola avrebbe distribuito per sondare la popolarità e il gradimento di Ranucci, ci ha messo le mani Ranucci stesso, apportando correzioni.
Il Sigfrido nazionale, insomma, ha prestato il suo contributo ad almeno una delle strategie dell’operazione politica che lo vedeva protagonista e che lo avrebbe voluto condurre fino alla stanza dei bottoni di Palazzo Chigi.

Al di là delle smentite ufficiali su un suo interesse serio a candidarsi, emerge che una forma di curiosità/fascinazione per il progetto Sigfrido Ranucci l’ha avuta.
Dobbiamo chiederci, a questo punto, quanto condizionanti possano essere – per uno come Ranucci – la curiosità e la fascinazione, quando riguardano la sua persona.
Gli unici indizi che abbiamo in proposito sono che, fino ad oggi, Ranucci, in ordine sparso: si è paragonato ad Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giulio Regeni; sui giornalisti nominati alla conduzione di Report al suo posto ha commentato immediatamente “scelta mediocre”; ha dichiarato che contro di lui si sta svolgendo una character assassination (distruzione della reputazione) senza precedenti in Italia e nel mondo; da ultimo ha proclamato che adesso condurrà la battaglia “più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli e per i vostri, mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti.“.
Insomma, niente male la motivazione, ma neanche l’autostima: il cocktail lo avrebbe portato a candidarsi o no?

Questo è il punto di partenza di un dubbio che dovremmo porci tutti: fan, nemici e tiepidi spettatori di Report, la trasmissione – piaccia o no – che ha vinto il maggior numero di premi nazionali e internazionali nella storia del giornalismo d’inchiesta italiano.
Un tipo di giornalismo molto diverso da quello politico, che non si basa sulle dichiarazioni ufficiali e i comunicati di partito, ma che, anzi, va oltre: ricerca altre fonti, il più possibile credibili e indipendenti, smascherando fatti che normalmente all’opinione pubblica vengono nascosti dal potere.
Tutto questo rende il giornalismo d’inchiesta anche molto diverso dalla cronaca nera: non è il gossip morboso su come il maggiordomo ha ucciso il padrone di casa, ma è la spinta primaria per stimolare il dibattito pubblico, la consapevolezza politica, la capacità critica degli elettori in un paese democratico.

Tutto questo presuppone che il giornalismo d’inchiesta sia un giornalismo indipendente (che non opera nell’interesse di alcuno che non sia il pubblico di cittadini) e libero.
“Libero” non significa solo che non debba essere minacciato con querele e bombe, ma soprattutto che deve essere “libero nei fini”: il giornalismo d’inchiesta non mira a un risultato utilitaristico prefissato, ma usa un metodo esplorativo; quello che scopre lo mostra in ogni caso, non mostra solo quello che serve a dimostrare un teorema.
Se il giornalismo d’inchiesta servisse a supportare tesi precostituite, selezionerebbe i fatti non in base all’oggettiva rilevanza, ma in base all’interesse ideologico-personale del giornalista; si fermerebbe davanti a verità che preferisce non approfondire.
Report, in questi anni, ce l’ha voluto mostrare anche nelle forme che è libero e senza paura, con un conduttore sempre solo in camicia aperta sul petto e inviati che pongono 3-4 volte la stessa domanda al ministro, anche quando il ministro è ormai chiuso in una macchina che ha percorso 300 metri (l’inviato, a piedi, ripete nel microfono: “ministro, ma perché non ci risponde?”).

Se Sigfrido Ranucci non solo avesse idee di centro-sinistra, ma avesse interesse ad accreditarsi negli organismi di potere del centro-sinistra, il dubbio che Report faccia inchieste “unilaterali” sarebbe fondato.
Si potrebbe pensare che l’inchiesta che ha portato a scoprire che il padre della Meloni trafficava in droga servisse solo a screditare l’attuale governo (visto, peraltro, che Franco Meloni ha lasciato la famiglia quando Giorgia aveva un anno, la quale ha interrotto i rapporti col padre quando ne aveva 11), si potrebbe pensare che l’aperto schierarsi di Report per il No al referendum sulla giustizia fosse una captatio benevolentiae verso l’ANM (che ha tributato una lunga standing ovation a Ranucci nel corso della sua assemblea generale) e, dunque, si potrebbe denunciare con un nuovo argomento la politicizzazione di parte rilevante della magistratura.
Se Sigfrido Ranucci avesse usato la trasmissione di giornalismo d’inchiesta più prestigiosa d’Italia per dimostrare teoremi contro il centro-destra, non solo avrebbe danneggiato il centro-destra, ma anche la stessa Report, che risulterebbe meno libera e dunque meno credibile.

Durante l’era berlusconiana, uno dei personaggi più bersagliati dal centro-sinistra era Emilio Fede, che dal suo interminabile Tg4 emanava adorazioni verso il Cavaliere e mal-trattava gli argomenti dell’opposizione.
Non ho mai compreso del tutto l’accanimento contro Emilio Fede: era così smaccatamente schierato, così apertamente fidelizzato, che era del tutto innocuo.
Solo un imbecille avrebbe guardato il Tg4 pensando di ascoltare notizie attendibili.
Peraltro, il Tg4 era un Tg e non una trasmissione d’inchiesta.

A Indro Montanelli – che giornalista d’inchiesta non era ed aveva idee politiche complesse ma ben note, che gli valsero una gambizzazione – furono più volte proposte candidature in politica e nel 1991 il Presidente della Repubblica Cossiga gli propose la carica di senatore a vita.
Montanelli rifiutò: spiegò che un giornalista deve mantenere il potere a una “distanza di sicurezza” e non perdere il proprio ruolo di critico indipendente rispetto al Palazzo.

Quand’anche a Ranucci non fosse gradito l’esempio di Montanelli, senza scomodare la memoria di statisti e magistrati, la storia del giornalismo italiano (Peppino Impastato, Mauro de Mauro, Mino Pecorelli, Giancarlo Siani, Mauro Rostagno, Giuseppe Fava, Walter Tobagi, Carlo Casalegno, Ilaria Alpi, Maria Grazia Cutuli) pure avrebbe offerto parametri di tutto rispetto.

Ci interesserà, naturalmente, sapere perché è stato fatto l’attentato a Ranucci, ma il nostro interesse di cittadini italiani è avere un giornalismo d’inchiesta che non abbia altre ambizioni che fare giornalismo d’inchiesta.


Foto di Sigfrido Ranucci: ArezzoTV, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

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