Studio Legale Avv. Marco Di Filippo

Studio Legale Avv. Marco Di Filippo Iscritto all'albo degli Avvocati di Pescara, svolgo la professione occupandomi principalmente di diritto penale.

15/08/2025

Lo Studio augura a tutti un buon ferragosto 😎⛱

24/12/2024
Alcune immagini del nuovo studio
05/10/2024

Alcune immagini del nuovo studio

16/09/2024

Da mercoledì 18 settembre lo studio si trasferirà a Montesilvano in Via Lago di Bracciano n. 4

04/12/2020

Il Governo ha pubblicato il nuovo Dpcm 3.12.2020 per contrastare l’emergenza coronavirus. Il provvedimento è in vigore da oggi (4.12.2020) al 15.01.2021.

Queste le principali misure:

🔴 coprifuoco: è in vigore dalle 22 alle 5 del giorno successivo;
➡️ Capodanno: dalle ore 22 del 31.12.2020 alle ore 7 del 1.01.2021 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È "fortemente raccomandato" di non spostarsi per la restante parte della giornata;
giorni del 25, 26 e primo dell’anno: il 25 e 26.12.2020 e il 1.01.2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvo quelli per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
🔴 spostamenti tra Regioni: dal 21.12.2020 al 6.01.2021 è vietato (anche per le zone gialle) ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome.
🔴 centri commerciali: fino al 6.01.2021 niente riapertura per i centri commerciali nei fine settimana e nei giorni festivi;
🔴 negozi: apertura fino alle 21;
🔴 ristoranti: attività aperte dalle 5 alle 18 e stop ai cenoni (consentito l'asporto entro le 22; la consegna a domicilio senza limiti di orario);
🔴 strutture alberghiere: senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive (solo per i clienti);
➡️ veglione: dalle 18 del 31.12.2020 alle 7 del 1.01.2020, la ristorazione è consentita solo in camera;
🔴 seconde case: dal 21.12.2020 al 6.01.2020 vietati gli spostamenti verso le seconde case in altra Regione. Il 25 e 26.12.2020 e 1.01.2021 anche se in altro Comune;
🔴 impianti da sci: dal 7.01.2020 gli impianti da sci riapriranno anche per gli sciatori amatoriali;
🔴 zone rosse: il decreto legge che fa da cornice al nuovo D.P.C.M. conferma il sistema delle Regioni divise in tre fasce, rossa arancione e gialla;
🔴 messa di Natale: la messa di Natale si dovrà concludere entro l’orario per il rientro, stabilito dal coprifuoco alle 22.
Studio Legale Di Filippo, Ordine degli Avvocati Di Pescara

ARROSTIRE E FRIGGERE SUL BALCONE: E' POSSIBILE?In condominio tutto può diventare difficile, anche fare un barbecue sul p...
19/11/2020

ARROSTIRE E FRIGGERE SUL BALCONE: E' POSSIBILE?

In condominio tutto può diventare difficile, anche fare un barbecue sul proprio balcone. Il perché è molto semplice: i fumi provenienti dalla grigliata potrebbero infastidire gli inquilini del piano di sopra oppure quelli che abitano accanto.
Per i fumi e le esalazioni, infatti, vale la stessa regola prevista per ogni tipo di immissione: non è possibile arrecare disturbo al fondo del vicino se si supera la normale tollerabilità.
Il problema che si pone è comprendere quando si possa ritenere superata questa soglia, visto che la legge non è molto chiara sul punto. Insomma: quando le immissioni di fumo provenienti dal barbecue sono intollerabili?
Al suddetto quesito può fornire una risposta il regolamento di condominio, il quale potrebbe vietare in assoluto ogni tipo di molestia olfattiva che arrechi pregiudizio al vicino.
Insomma: per sapere se è possibile arrostire e friggere sul balcone occorre innanzitutto controllare cosa stabilisce il regolamento a riguardo; solo successivamente, bisogna rispettare il limite della normale tollerabilità imposto dalla legge.
Cosa si può fare sul balcone di casa?
Arrostire e friggere sul balcone potrebbe costituire un illecito civile se i fumi e le esalazioni che si sprigionano arrecano disturbo al vicino, ad esempio all'inquilino del piano superiore.
Secondo l'art. 844 del codice civile, il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
In estrema sostanza, la legge non proibisce le immissioni, a meno che esse non siano intollerabili, con riguardo peraltro alle circostanze concrete del caso.
Volendo applicare la norma al barbecue fatto sul balcone o sul terrazzo di casa, quando si può dire che i fumi sono intollerabili?
Se per i rumori esiste una legge che pone una soglia precisa espressa in decibel, per i fumi e le esalazioni non esiste un limite ben preciso stabilito dall'ordinamento giuridico. Ciò significa che dovrà essere il giudice, di caso in caso, a valutare se il vicino che arrostisce e frigge sul proprio balcone dia fastidio agli altri.
Come detto, l'art. 844 cod. civ. non pone un divieto assoluto; anzi, una lettura a contrario della norma mostra come il vicino sia tenuto a tollerare le immissioni che provengono dalla proprietà limitrofa, a meno che suddette immissioni non siano insopportabili.
L'intollerabilità scatta nel momento in cui i fumi e gli odori provenienti dal barbecue siano fastidiosi per la persona comune, cioè per un individuo dalla normale sopportabilità agli stimoli olfattivi esterni. Ma non solo.
Le esalazioni potrebbero provocare danni oggettivamente visibili. Si pensi al fumo persistente che finisce con l'annerire la parete esterna dell'edificio oppure tende, indumenti e altri tessuti. In questo caso, l'intollerabilità si evincerebbe a occhio n**o dalle ripercussioni sui beni altrui.
Nel caso in cui dovesse essere provata l'intollerabilità dell'immissione proveniente dal barbecue del vicino, allora si potrebbe invocare la tutela dell'art. 844 cod. civ., e cioè l'inibitoria e il risarcimento dei danni.
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, bisogna ricordare che, secondo la giurisprudenza (Trib. Vicenza sent. n. 892/2017) il danno che deriva da immissioni di fumo provenienti dal barbecue del vicino non dà diritto al risarcimento, a meno che non sia debitamente comprovato l'effettivo pregiudizio patito.
Affinché un danno sia risarcibile, deve sussistere una lesione grave di un interesse tutelato dalla Costituzione italiana e l'offesa deve superare la famosa soglia minima di tollerabilità. Se, invece, si parla di un fastidio più che di un grave danno, non si ha diritto al risarcimento.
Regolamento condominio: può impedire il barbecue?
Come detto in apertura, la soluzione definitiva alla controversia che può sorgere a seguito delle esalazioni prodotte dal barbecue sul balcone si può trovare nel regolamento condominiale, il quale può ben impedire ai condòmini di fare grigliate o di arrostire e friggere cibi sul proprio balcone, causando così fastidio ai vicini.
Può sembrare strano, ma il regolamento condominiale può essere molto più incisivo della legge stessa la quale, come detto, è piuttosto pilatesca nell'individuare la natura illecita dell'immissione.
Se il regolamento, dunque, vieta grigliate e barbecue sui balconi, allora questa condotta deve ritenersi senza dubbio illecita e, quindi, sanzionabile anche innanzi all'autorità giudiziaria.

ETILOMETRO: ADDIO MULTA SENZA OMOLOGAZIONE O CALIBRATURALa legittimità dell'accertamento dello stato di ebbrezza eseguit...
18/08/2020

ETILOMETRO: ADDIO MULTA SENZA OMOLOGAZIONE O CALIBRATURA

La legittimità dell'accertamento dello stato di ebbrezza eseguito attraverso l'etilometro è strettamente correlata a una serie di obblighi formali, tra cui l'attestazione dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio all'omologazione e alla corretta calibratura.
Il mancato rispetto di tali accorgimenti, necessari per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio e la piena attendibilità del risultato, incide sulla validità dell'accertamento stesso. Il verbale di accertamento, dunque, dovrà attestare i dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti.

Danni cagionati da animali selvatici: chi deve risarcire?La III sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenz...
22/07/2020

Danni cagionati da animali selvatici: chi deve risarcire?

La III sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 20 aprile 2020 n. 7969, ha statuito che nell’azione di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici, a norma dell’art. 2052 c.c., soggetto deputato al ristoro del danno è la Regione, poiché titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, come anche delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, pure se casomai svolte, per delega ovvero in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da ulteriori enti.
La Regione può rivalersi, anche tramite chiamata in causa nel medesimo giudizio promosso dal soggetto danneggiato, verso gli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie ovvero delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
Avvocato Marco Di Filippo del Foro di Pescara

IL   DEL VICINO   SENZA SOSTA?ECCO COSA SI PUO' FARESecondo la legge, fin quando i rumori rimangono nella normale toller...
30/06/2020

IL DEL VICINO SENZA SOSTA?
ECCO COSA SI PUO' FARE

Secondo la legge, fin quando i rumori rimangono nella normale tollerabilità non possono essere vietati. Se diventano intollerabili invece sono “illegali”.
Per cercare di darsi un criterio oggettivo, i giudici hanno adottato un sistema: è intollerabile ogni interferenza acustica che supera di 3 decibel il rumore di fondo dell’ambiente circostante (strada o campagna che sia).

COSA RISCHIA IL PADRONE SE IL CANE ABBAIA?

Se il cane disturba molte persone (il vicinato, i residenti del quartiere o gran parte dei condomini dello stabile) si configura il reato di disturbo della quiete pubblica. Tale reato è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309 (il colpevole però può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento).

Si tratta di un reato procedibile d’ufficio, per cui non è necessaria una querela ma basta una semplice segnalazione o la denuncia da parte di uno solo degli abitanti della zona. I carabinieri o la polizia potranno intervenire e, se c’è anche l’autorizzazione del tribunale, potranno provvedere al sequestro preventivo del cane quando vi è pericolo di reiterazione del reato (si pensi al caso di un padrone costretto ad assentarsi tutte le sere per il lavoro e a lasciare il cane sul balcone a lamentarsi).

Se invece il latrato del cane arriva solo a poche famiglie (ad esempio il dirimpettaio o i condomini del piano di sopra e di sotto) siamo in presenza di un semplice illecito civile. In questa ipotesi non si può procedere alla denuncia, né i carabinieri e la polizia sono competenti (né tantomeno il Comune o l’Asl). Bisogna allora ricorrere in tribunale affinché il giudice, d’urgenza, ordini al padrone di adottare le misure necessarie – ivi compresa l’insonorizzazione dell’appartamento – ad evitare le molestie acustiche. Con una causa ordinaria si può anche chiedere il risarcimento a patto di dimostrare il danno subito.

Indirizzo

Via Lago Di Bracciano N. 4
Montesilvano
65015

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00

Telefono

+393381852732

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