22/03/2024
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha affermato, con la sentenza n.2992 del 1° febbraio 2024, qui segnalata, che la tutela del lavoratore precario nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare, l’esonero dall’onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell’assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE.
Dobbiamo, innanzitutto, ricordare, per comprendere appieno la sentenza che esamineremo, che le Sezioni Unite della Cassazione (n. 5072/2016) hanno affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che non ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito.
Con la richiamata pronuncia, si è, in sintesi, osservato che, ove venga in rilievo la clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il diritto dell’Unione non impone la conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, giacché può costituire una misura adeguata anche il risarcimento del danno.
Nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché la conversione è impedita dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del precetto costituzionale dettato dall’art. 97 Cost., il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., consiste, di norma, nella perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c.
La Corte di Lussemburgo, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell’Unione, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha evidenziato che la clausola 5 dell’Accordo Quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C-494/16 Santoro).
Dobbiamo precisare che la responsabilità che dà luogo al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine è riconducibile al paradigma della responsabilità contrattuale (Cass. 11/05/2022, n. 15027, e precedenti ivi citati, nonché, per l’espressa affermazione della natura contrattuale della responsabilità ex art.36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, Cass. su, 15/03/2016, n. 5072), con conseguente applicazione dell’ordinario termine decennale di prescrizione (in tal senso, sia pure con riferimento al rapporto di lavoro privato, Cass. 16/09/2022, n. 27331); per consolidato orientamento della Cassazione (sez. civile VI, 08/11/2019, n. 28887; 10/10/2019, n.25484; sez. lav., 22/01/2014, n. 1320; 17/03/2014 n. 6122), la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.
Veniamo alla vicenda che ha consentito alla Cassazione di affermare l’importante principio di cui sopra.
La Corte d’Appello di Caltanisetta, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima città, rigettò la domanda proposta da un lavoratore forestale volta ad ottenere il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine e il pagamento di un’indennità economica quale corrispettivo della permanente disponibilità a prestare attività lavorativa, a chiamata, nell’arco di tutto l’anno solare.
La Corte territoriale ha negato il risarcimento del c.d. “danno comunitario”, per abusiva reiterazione dei contratti a termine, nella misura forfetaria di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (secondo l’insegnamento di Cass. S.U. n. 5072/2016), perché tale particolare tutela presupporrebbe la stipulazione di un valido contratto di lavoro, nel quale venga illegittimamente fissato un termine finale di durata, e non opererebbe, invece, nel caso di nullità dello stesso contratto di lavoro.
Contro tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi: il ricorrente contestava la legittimità della decisione della Corte d’Appello laddove questa aveva rilevato la nullità per mancanza di forma scritta ad substantiam dei contratti di lavoro a termine conclusi tra lo stesso ricorrente e l’amministrazione regionale, traendone la conseguenza che “non si configura nel caso di specie la dedotta abusiva reiterazione di contratti a termine” e che non può trovare quindi applicazione l’agevolazione probatoria in merito al danno risarcibile che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, surroga la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in un’ottica di necessaria effettività della tutela imposta dal diritto eurounitario; il ricorrente lamentava, inoltre, il mancato riconoscimento di un corrispettivo, per la perdurante disponibilità a rendere la prestazione, in qualsiasi momento, nel corso dell’anno solare.
Per i giudici di legittimità, la motivazione del giudice d’appello, sebbene supportata dal pertinente richiamo a un precedente della Corte (n. 24666/2016), non può essere condivisa nella parte in cui considera prevalente ed assorbente la nullità formale del contratto di lavoro a termine rispetto alla tutela dovuta al lavoratore nel caso (allegato dal ricorrente e non messo in discussione nella decisione impugnata) di abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a termine.
Nella sentenza de qua, la Cassazione evidenzia che il risarcimento del c.d. “danno comunitario” rappresenta, sul piano giurisprudenziale, la realizzazione del principio di effettività nella tutela del lavoro precario, imposta dal diritto dell’Unione Europea, contemperandolo con la regola di diritto interno – e di rango costituzionale (art. 97, comma 4, Cost.) – per cui ”Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge”.
Tale regola, prosegue la Cassazione, impedisce di applicare ai dipendenti degli enti pubblici non economici la tutela – sicuramente adeguata sul piano della effettività e applicabile nel lavoro privato – della trasformazione del rapporto(illegittimamente) a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; l’alternativa tutela meramente risarcitoria rischia, invece, precisano i giudici di legittimità, di non essere una tutela sufficientemente efficace (e, quindi, un’effettiva attuazione dei principi eurounitari), qualora governata dalle comuni norme sulla ripartizione degli oneri probatori, che impongono al lavoratore di allegare e provare in modo specifico il danno subito e il suo nesso causale con il rapporto di lavoro.
Per questo, si è ritenuta, si legge nella sentenza che qui si annota, misura doverosa, nel diritto interno, il riconoscimento al lavoratore, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, del diritto al pagamento di un’indennità forfetaria, in misura variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, che prescinde dalla prova del danno, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare di aver subito un danno maggiore.
Per il Collegio di legittimità, la tutela risarcitoria facilitata del lavoratore verrebbe meno per il fatto che, alla violazione delle norme che delimitano l’ambito di legittimità del ricorso al lavoro a termine, si aggiunge la violazione di un’ulteriore disposizione di legge (quella che prescrive la forma scritta per tutti i contratti della pubblica amministrazione:artt.16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923) anch’essa imputabile principalmente al datore di lavoro, il quale, in quanto ente pubblico, è il primo responsabile della legittimità del proprio operato, e sarebbe evidentemente contrario ad ogni razionalità che la tutela giuridica del lavoratore venisse meno, o risultasse attenuata, per il solo fatto che il comportamento del datore di lavoro è illegittimo anche sotto un diverso profilo, oltre a quello che determina la necessità di quella tutela.
In definitiva, per gli Ermellini la tutela agevolata del lavoratore, sul piano probatorio ai fini del risarcimento del danno, in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine da parte della pubblica amministrazione , per essere conforme ai vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea, non può ve**re meno a causa della nullità dei contratti determinata dalla mancanza di forma scritta: una tale soluzione, si legge nella sentenza de qua, appare, del resto, del tutto in linea con i precedenti della Corte in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, sia con quelli in cui si è riconosciuta l’agevolazione probatoria a fronte di contratti privi di causale-vizio di forma.
La Cassazione ritiene, infine, palesemente infondata la domanda del lavoratore di riconoscimento di un corrispettivo per la perdurante disponibilità a rendere la prestazione in qualsiasi momento nel corso dell’anno solare: per la Suprema Corte il fatto di poter essere chiamato, nel corso dell’anno, a seconda delle esigenze dei datori di lavoro , non comporta una prestazione di lavoro aggiuntiva, ma rappresenta soltanto una modalità in cui si estrinseca il rapporto; non si ravvisa, pertanto, ad avviso del collegio di legittimità, alcuna violazione dell’art. 36 della Costituzione nella previsione che al lavoratore sia corrisposta la retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva in rapporto alla quantità e qualità delle prestazioni effettivamente erogate.