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LiquidLaw Siamo un team di giuristi informatici: offriamo servizi di consulenza, formazione e progettazione su amministrazione digitale e privacy a PA e imprese.

Nati come spin-off UniSalento, uniamo attività di ricerca accademica e pratica professionale.

📅 ATTESTAZIONI OIV 2024, TERMINE PROROGATOUna completezza dei dati attestata al 100% non esclude la richiesta di regolar...
16/10/2026

📅 ATTESTAZIONI OIV 2024, TERMINE PROROGATO

Una completezza dei dati attestata al 100% non esclude la richiesta di regolarizzazione da parte di ANAC. Se l'OIV ha rilevato documenti pubblicati in una sezione diversa da Amministrazione Trasparente, l'anomalia segnata nella colonna "Pubblicazione" basta a far rientrare l'ente tra i destinatari.

Lo chiarisce ANAC nella comunicazione del 25 settembre 2026, che proroga al 31 ottobre 2026 il termine per compilare il questionario sulle attestazioni OIV/ODV riferite all'annualità 2024 e acquisite nel 2025. La proroga risponde alle numerose richieste di chiarimento arrivate dopo l'avvio del monitoraggio, annunciato il 3 agosto, e ai problemi tecnici che hanno ritardato la ricezione della comunicazione per alcuni enti.

Gli enti che hanno già compilato il questionario non devono svolgere ulteriori attività.

ANAC ha estratto i destinatari in modo automatizzato, all'interno di tre gruppi.

1️⃣ Enti che, dopo un monitoraggio con inadempienze persistenti, non hanno superato le criticità o non hanno completato l'adeguamento. Le carenze possono riguardare il formato dei documenti o la completezza dei dati, per omissione totale o parziale.

2️⃣ Enti con una rilevazione iniziale carente che non hanno avviato o concluso il monitoraggio.

3️⃣ Enti presenti in anagrafica che non hanno presentato alcuna attestazione nel 2025.

Le richieste di chiarimento più numerose sono arrivate dal primo gruppo, da enti convinti di non avere criticità aperte.

⚠️ Risultano inadempienti anche gli enti che, per obblighi non di propria competenza, hanno indicato "Non pubblicato" o "0%" al posto di "Non applicabile (N/A)". In questo caso l'ente può segnalarlo con l'opzione "altro" del questionario, inserendo una nuova scheda di monitoraggio con i valori corretti.

Il questionario si apre dal link ricevuto via PEC da [email protected] e non richiede codice di accesso.

La proroga non modifica le scadenze fissate dalla delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026 per le attestazioni riferite all'annualità 2025.

OMETTERE IL NOME DEL WHISTLEBLOWER NON BASTA💸 ANAC ha sanzionato con 15.000 euro ciascun componente dell’organo di gesti...
14/10/2026

OMETTERE IL NOME DEL WHISTLEBLOWER NON BASTA

💸 ANAC ha sanzionato con 15.000 euro ciascun componente dell’organo di gestione delle segnalazioni di una società privata: durante gli accertamenti avevano comunicato informazioni che permettevano di risalire al dipendente che aveva segnalato.

✍️Un dipendente possibili illeciti relativi a un progetto contrattuale attraverso la piattaforma interna della società.

🔐 La piattaforma è e la sua identità.

⚠️ Ma la segnalazione deve essere verificata: chi la gestisce avvia quindi gli accertamenti e ascolta le persone coinvolte.

🚨È durante le che la viene . Le domande forniscono dettagli che gli interlocutori possono collegare a informazioni già conosciute, riuscendo così a risalire al dipendente che ha segnalato.

→ La vicenda mostra perché la tutela debba accompagnare anche l’istruttoria: il nome può rimanere riservato mentre le informazioni condivise rendono riconoscibile la persona.

Per questo l’articolo 12 del d.lgs. 24/2023 protegge anche le informazioni dalle quali si può ricavare indirettamente l’identità del segnalante.

Per chi svolge gli accertamenti, questo richiede già nella preparazione delle e nella scelta dei da condividere. Un riferimento a un contratto o a un’attività specifica può rivelare chi ha segnalato a un interlocutore che conosce l’organizzazione.

ANAC indica, tra le possibili cautele, l’estensione delle verifiche a più pratiche o a più soggetti: in questo modo, l’indagine può accertare i fatti senza rendere immediatamente riconoscibile la segnalazione da cui ha avuto origine.

📣 CONVERSAZIONI SUL FUTURO 2026𝗖𝗵𝗶 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗶?𝘐𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢̀, 𝘳𝘦𝘱𝘶𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢̀ 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘭𝘨𝘰𝘳𝘪𝘵𝘮𝘪.La nostra ide...
12/10/2026

📣 CONVERSAZIONI SUL FUTURO 2026

𝗖𝗵𝗶 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗶?
𝘐𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢̀, 𝘳𝘦𝘱𝘶𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢̀ 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘭𝘨𝘰𝘳𝘪𝘵𝘮𝘪.

La nostra identità digitale non è costruita soltanto da ciò che scegliamo di raccontare.

Ogni contenuto pubblicato, ogni dato condiviso e ogni interazione contribuiscono a definire la nostra presenza online. Ma anche piattaforme, algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale intervengono su ciò che gli altri vedono, conoscono e pensano di noi.

In un contesto in cui , manipolazione delle informazioni e profilazione dei comportamenti mettono alla prova autenticità e fiducia, diventa fondamentale riflettere sul rapporto tra , , tutela dei dati e libertà di espressione.

Ne parleremo domenica 18 ottobre a Lecce, nell'ambito della XIII edizione di Conversazioni sul Futuro, durante un incontro organizzato in collaborazione con LiquidLaw.

🎙️ Interverranno:

Giovanni Ziccardi, professore di Informatica giuridica all'Università degli Studi di Milano.

Guido Scorza, avvocato ed esperto di privacy e diritto delle nuove tecnologie, già componente del Collegio del Garante Privacy.

Cristiano Carriero, fondatore di La Content, autore e consulente di storytelling.

🎤 Modera Lara Valente, Responsabile Comunicazione Interna di LiquidLaw.

📅 Domenica 18 ottobre 2026
🕔 Ore 17:45–18:45
📍 Teatrino del Convitto Palmieri, Lecce
🎟️ Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

🔗 Programma e dettagli dell'incontro:
https://www.conversazionisulfuturo.it/events/chi-racconta-chi-identita-reputazione-e-liberta-nellera-degli-algoritmi/

STESSA TELECAMERA, REGOLE DIVERSEUn Comune utilizza le telecamere per controllare il territorio. Quale normativa deve ap...
09/10/2026

STESSA TELECAMERA, REGOLE DIVERSE

Un Comune utilizza le telecamere per controllare il territorio. Quale normativa deve applicare al trattamento delle immagini?

La risposta dipende da che cosa viene fatto con quei dati.

🔐 Se le immagini sono utilizzate nell’esercizio di , per esempio per la tutela del patrimonio pubblico o per l’accertamento di illeciti amministrativi, il trattamento rientra nel .

👮 Quando invece un’autorità competente utilizza quelle stesse immagini per prevenire, accertare o perseguire un , oppure nell’ambito delle altre finalità di polizia previste dalla legge, trova applicazione il . LGS. 51/2018, che recepisce la direttiva europea dedicata ai trattamenti svolti dalle autorità competenti.

La distinzione riguarda anche le Polizie locali. Il fatto che le immagini siano gestite dallo stesso Comando o provengano dallo stesso impianto non consente di ricondurre automaticamente tutti i trattamenti alla stessa disciplina.

👉 La telecamera può essere la stessa. A cambiare sono la finalità del trattamento e, di conseguenza, le regole da applicare.

Per i Comuni, quindi, la gestione della videosorveglianza richiede una precisa dei diversi delle . Senza questa distinzione, si rischia di applicare allo stesso impianto regole corrette per una finalità e sbagliate per un’altra.

SANZIONI PRIVACY: L’EDPB DEFINISCE I CRITERI DI VALUTAZIONEUna violazione del GDPR non porta automaticamente a una sanzi...
07/10/2026

SANZIONI PRIVACY: L’EDPB DEFINISCE I CRITERI DI VALUTAZIONE

Una violazione del GDPR non porta automaticamente a una sanzione economica.

Con le Linee guida 04/2026, adottate il 17 settembre, l’European Data Protection Board ha definito un metodo comune per aiutare le Autorità privacy a decidere quando applicare una multa e quando, invece, utilizzare altri poteri correttivi.

La valutazione dalla possibilità giuridica di sanzionare quella specifica condotta, dall’individuazione del soggetto responsabile e dalla verifica della presenza di dolo o negligenza, per alla gravità complessiva della violazione e alla proporzionalità della misura.

Un chiarimento particolarmente interessante riguarda le . In questi casi, secondo l’EDPB, la multa non dovrebbe essere la risposta automatica e possono essere utilizzati strumenti diversi:

📌 richiami;

⚠️ ammonimenti;

📄 ordini di adeguamento;

⛔ limitazioni del trattamento.

Questo non significa però che un episodio senza danni economici o senza conseguenze immediate per gli interessati sia automaticamente “minore”. La valutazione dipende dalle circostanze concrete: un errore isolato può essere considerato diversamente rispetto a una violazione ripetuta o a una carenza organizzativa che continua nel tempo.

Diventa quindi rilevante poter dimostrare come è stata gestita la conformità: quali procedure erano previste, come sono state applicate, quali controlli sono stati effettuati e come si è intervenuti dopo la violazione.

🗓️ Le Linee guida sono ancora in consultazione pubblica fino al 13 novembre 2026 e potranno essere modificate prima dell’adozione definitiva.

NELLA PA, L’ACCESSO SBAGLIATO INIZIA PRIMA DEL CLICKNelle pubbliche amministrazioni, protocollo informatico, fascicoli d...
05/10/2026

NELLA PA, L’ACCESSO SBAGLIATO INIZIA PRIMA DEL CLICK

Nelle pubbliche amministrazioni, protocollo informatico, fascicoli digitali e applicativi condivisi permettono a più uffici di lavorare sugli stessi documenti.

Proprio per questo, la gestione dei di diventa della dei personali.

Il Garante lo ha ribadito in un recente provvedimento relativo a una comunicazione interna contenente informazioni delicate, resa visibile anche a dipendenti che non avevano necessità di conoscerla a causa di una configurazione errata dei profili di accesso.

🔐 L’aspetto rilevante è che la violazione non dipende dall’effettiva consultazione del documento.

⚠️ Se un dipendente può accedere a che gli per svolgere le proprie funzioni, il sistema è già configurato in modo non coerente con il principio di e con le misure di sicurezza richieste dal GDPR.

Per le amministrazioni questo riguarda soprattutto i sistemi nei quali ruoli e autorizzazioni cambiano nel tempo: trasferimenti tra uffici, nuove assegnazioni, cessazioni di incarichi, sostituzioni temporanee o modifiche delle competenze possono lasciare attivi permessi che non sono più giustificati.

Le istruzioni al personale restano necessarie, ma non possono compensare un accesso tecnicamente consentito a chi non dovrebbe averlo.

Per essere conforme al GDPR, l’amministrazione deve quindi configurare e aggiornare i profili di accesso in base alle funzioni effettivamente svolte.

RICERCA SCIENTIFICA E MERCATO REALE: IL NUOVO ACCORDO QUADRO UNISALENTOIl valore non si improvvisa. Si certifica, si col...
04/10/2026

RICERCA SCIENTIFICA E MERCATO REALE: IL NUOVO ACCORDO QUADRO UNISALENTO

Il valore non si improvvisa. Si certifica, si coltiva e si trasferisce.

LiquidLaw ha siglato un accordo strategico biennale con il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università del Salento per il Corso di Studio in Data Science.

Perché questa notizia è fondamentale per le Pubbliche Amministrazioni e le imprese che si affidano a noi?

Il cervello umano cerca soluzioni stabili, non scommesse. E la stabilità nasce solo quando la ricerca scientifica incontra l'esperienza sul campo. Con questo accordo, trasformiamo la conoscenza accademica in strumenti di sicurezza quotidiana:

1️⃣ Portiamo la complessità normativa reale di IA e GDPR direttamente nelle aule universitarie con seminari e Project Work.
2️⃣ Creiamo un canale diretto per accogliere in azienda i migliori talenti della Data Science attraverso stage e opportunità occupazionali.
3️⃣ Collaboriamo a programmi di ricerca scientifica avanzata per anticipare le risposte alle sfide tecnologiche di domani.

Siamo nati come spinoff di questa Università. Oggi chiudiamo il cerchio restituendo valore al territorio e, soprattutto, blindando il vantaggio competitivo e la conformità legale di chi sceglie le nostre soluzioni.

La conoscenza genera sicurezza. La sicurezza permette l'evoluzione.

Scopri come trasformiamo la ricerca scientifica nel tuo asset strategico più prezioso:
➡️ https://www.liquidlaw.it/accordo-quadro-unisalento-innovazione-digitale/

CRITICITÀ DEL RICHIAMO SUL REGISTROUna collaboratrice del dirigente scolastico non può infliggere una nota disciplinare ...
02/10/2026

CRITICITÀ DEL RICHIAMO SUL REGISTRO

Una collaboratrice del dirigente scolastico non può infliggere una nota disciplinare a una collega. E un richiamo a un docente non può finire sul registro elettronico, nemmeno se a scriverlo è il dirigente.

Sono i due vizi di un provvedimento adottato in un liceo calabrese a inizio anno: una docente, assente dall'aula durante la propria ora di lezione, si è vista annotare la nota sul registro di classe e sul registro elettronico d'istituto, a disposizione del personale della scuola.

⚖️ Il primo vizio riguarda la competenza. Il d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, ha eliminato la funzione vicaria. L'art. 14, comma 22, stabilisce che la delega di compiti ai docenti prevista dall'art. 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001 non comporta mansioni superiori né funzioni vicarie.

Il collaboratore del dirigente resta un docente con lo stesso inquadramento dei colleghi. Riceve compiti organizzativi, come l'orario, le sostituzioni o il calendario degli scrutini, ma nessun potere gerarchico sul personale.

🔒 Il secondo riguarda la sede. Davanti a una condotta scorretta, il dirigente può inviare un avvertimento scritto in forma riservata e, accertate le responsabilità, avviare il procedimento disciplinare. Il registro elettronico, accessibile al personale, non è lo strumento previsto.

Anche sul piano della protezione dei dati il registro ha una finalità precisa, didattica e organizzativa. Annotarvi un addebito a carico di un dipendente espone dati sul rapporto di lavoro a una platea ampia, fuori da quella finalità.

In un diverso caso, esaminato il 12 marzo 2026, il Garante ha ritenuto illecita la comunicazione a 87 docenti di corrispondenza contenente, tra l’altro, valutazioni sul rendimento e informazioni sulle assenze di una collega.

Per le scuole, questo significa predisporre canali riservati per la gestione del personale e istruzioni precise su quali informazioni inserire nei diversi spazi del registro elettronico.

REGISTRO ELETTRONICO: ACCESSO CON SPID O CIE ANCHE PER I DOCENTICon l’avvio dell’anno scolastico, le scuole stanno aggio...
30/09/2026

REGISTRO ELETTRONICO: ACCESSO CON SPID O CIE ANCHE PER I DOCENTI

Con l’avvio dell’anno scolastico, le scuole stanno aggiornando le modalità di accesso al registro elettronico per utilizzare SPID o Carta d’identità elettronica.

La disposizione è contenuta nell’articolo 51, comma 8, della legge 182/2025, entrata in vigore il 18 dicembre 2025, che prevede l’accesso ai registri online tramite identità digitale. Riguarda anche il personale docente.

Per gli istituti, l’adeguamento richiede una verifica con il fornitore del registro e indicazioni operative al personale:

✔️ Verificare che l’autenticazione tramite SPID e CIE sia configurata e funzionante

✔️ Controllare la corretta associazione tra l’identità del docente e le classi e le funzioni a cui è autorizzato ad accedere

✔️ Comunicare le modalità di utilizzo e la procedura per segnalare e gestire eventuali problemi di accesso.

Le date indicate nelle circolari dei singoli istituti riguardano l’organizzazione del servizio nella scuola: non vanno confuse con una nuova scadenza nazionale fissata per settembre 2026.

Il registro contiene voti, assenze e comunicazioni riservate. Alla verifica dell’identità di chi entra deve quindi accompagnarsi una corretta gestione delle autorizzazioni, affinché ciascun utente possa consultare e modificare soltanto le informazioni pertinenti al proprio incarico.

NIENTE PRIVACY PER GLI ORARI DOCENTIIl monte orario del personale docente, la sua ripartizione tra i singoli insegnanti ...
28/09/2026

NIENTE PRIVACY PER GLI ORARI DOCENTI

Il monte orario del personale docente, la sua ripartizione tra i singoli insegnanti e gli orari di servizio sono dati soggetti a trasparenza amministrativa. Lo ha stabilito la Sezione V del TAR Sicilia, Catania, con la sentenza n. 2289 del 29 luglio 2026.

La vicenda nasce dalla richiesta di una docente, componente della RSU del suo istituto, che voleva verificare come la scuola avesse attribuito le ore di insegnamento. L'istituto le aveva consegnato gli orari, ma con i nominativi dei colleghi oscurati per ragioni di riservatezza. La docente si è rivolta al giudice amministrativo e ha ottenuto ragione, con condanna della scuola alle spese processuali.

Secondo il Collegio, la richiesta era sostenuta da un , sia come insegnante sia come rappresentante del personale. Conoscere l'organizzazione del lavoro interno permette di l'imparzialità delle dell'amministrazione.

🗓️ Gli orari di servizio riguardano l'organizzazione dell'ufficio e non la vita privata del dipendente.

🔒 La legge n. 15/2009 ha inserito nel Codice privacy una previsione chiara: le notizie sullo svolgimento delle prestazioni di chi esercita una funzione pubblica non sono coperte dalla tutela della riservatezza.

✂️ L'oscuramento resta ammesso solo per le informazioni strettamente personali, come eventuali motivi di salute. Nomi e distribuzione delle ore restano visibili.

📂 Il principio è stato espresso in materia di accesso documentale e viene ritenuto applicabile anche all' .

Per le scuole, una richiesta di accesso su orari e assegnazioni del personale non può essere respinta né oscurata richiamando in modo generico la privacy.

Indirizzo

C/o Edificio BePilot/Strada Comunale Tufi, 4
Monteroni Di Lecce
73047

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00
Sabato 09:00 - 13:00

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