Studio Legale Avv. Aurnia Vanessa - Dott. Caruso Giovanni

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LE NOVITÀ DEL DPCM DEL 18.10.2020 IN VIGORE DAL 19.10.2020In sintesi le principali novità del DPCM recante «Misure urgen...
20/10/2020

LE NOVITÀ DEL DPCM DEL 18.10.2020 IN VIGORE DAL 19.10.2020
In sintesi le principali novità del DPCM recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra i quali bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie) sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 24:00. Dalle 18:00 in poi il consumo è consentito solo al tavolo con un massimo di 6 persone.
- Le attività di sala scommesse e sala giochi è ammessa dalle ore 8:00 alle ore 21:00.
- Restano sospese tutte le attività che abbiano luogo di sala da ballo o discoteche (sia al chiuso che all’aperto).
- Sono vietate sagre e fiere di comunità.
- Sono sospese le attività dilettantistiche di base relative a sport di contatto.
- Sono incentivate le forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica.
- Dopo le ore 21:00 possono essere disposte la chiusura al pubblico di piazze e/o vie dove si possono creare situazioni di assembramento, ferma restando la possibilità di accesso alle abitazioni private e agli esercizi commerciali legittimamente aperti.
Maggiori informazioni sono indicate nel link che segue.

PRINCIPALI PROFILI DELLA C.D. RESPONSABILITÀ MEDICAMolto spesso ci chiediamo quali potrebbero essere i profili di respon...
16/10/2020

PRINCIPALI PROFILI DELLA C.D. RESPONSABILITÀ MEDICA
Molto spesso ci chiediamo quali potrebbero essere i profili di responsabilità dell’operatore sanitario a seguito del verificarsi di un danno al paziente, in occasione dell’espletamento dell’attività sanitaria.
La questione è assai articolata e complessa, stante i diversi profili che risultano coinvolti in siffatte vicende. Proviamo ad evidenziarne i tratti principali.
Anzitutto, emerge un primo profilo di rilevanza costituzionale: il consenso informato. Trattasi della consapevolezza espressa dal paziente, rispetto ad un trattamento/terapia, e maturata a seguito della completa ed esatta informazione fornitagli dall’operatore sanitario. Il consenso informato garantisce la libertà di scelta del paziente di cui al secondo comma dell’art. 32 cost., pur lasciando intatto l’onere di tutela della salute gravante sullo Stato, di cui al primo comma del precitato articolo.
Secondo aspetto importante da sottolineare è quello che deriva dell’errore/negligenza dell’operatore sanitario che provoca un danno al paziente e che può far sorgere sia una responsabilità di natura civile, quanto una responsabilità penale ed una di tipo disciplinare.
La responsabilità civile comporta l’obbligo in capo al medico di risarcire i danni causati al paziente a seguito del proprio operato, avuto riguardo tuttavia di eventuali concause che abbiano potuto incidere sulla vicenda.
Alla responsabilità civile si potrebbe accompagnare, ove ne sussistessero i presupposti di legge, la responsabilità di tipo panale. Questa è determinata dal nesso causale tra azione od omissione ed evento e la presenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all’operatore sanitario.
Infine, può configurarsi una responsabilità di natura disciplinare dettata delle norme deontologiche imposte all’operatore sanitario in base al ruolo espletato (infermiere, medico, OSS, etc …), qualora vengano violate.
Si fa presente che quanto fin qui esposto è soltanto un rapido excursus dei principali tratti che caratterizzano un argomento in realtà estremamente vasto ed articolato, oltre che complesso.

SPESE DI SANIFICAZIONE E CREDITO DI IMPOSTAL'Agenzia Entrate ha precisato la percentuale per calcolare l'importo spettan...
08/10/2020

SPESE DI SANIFICAZIONE E CREDITO DI IMPOSTA
L'Agenzia Entrate ha precisato la percentuale per calcolare l'importo spettante a ciascun richiedente e visibile nel proprio cassetto fiscale. La misura del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione anti Covid – 19 (introdotto dal Decreto rilancio – D.L. 34/2020) è pari al 15,6423 % del credito richiesto (provvedimento 11 sett 2020 recante “Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34). Tale percentuale non è altro che il rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 07.09.2020 ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge. È possibile visualizzare il credito di imposta spettante, nel proprio cassetto fiscale mediante accesso all’area personale riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ma come è possibile utilizzare tale credito di imposta? I soggetti beneficiari possono decidere di:
- utilizzarlo in sede di dichiarazione dei redditi;
- compensarlo tramite il modello F24;
- optare, entro il 31.12.2021, per la cessione totale o parziale del credito stesso ad altri soggetti (compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari), e comunicare tale scelta all’Agenzia delle Entrate, tramite le funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata sul sito internet Entratel/Fisconline.

COVID – 19 E LA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI COMMERCIALI L’adempimento delle prestazioni contrattuali, che in tempi norm...
30/09/2020

COVID – 19 E LA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI COMMERCIALI
L’adempimento delle prestazioni contrattuali, che in tempi normali non avrebbe incontrato difficoltà (se non legate alle vicissitudini proprie dei contratti), potrebbe aver subito impedimenti o problematicità legate all’emergenza sanitaria in atto.
Secondo l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (relazione 56/2020) la rinegoziazione sarebbe la soluzione ottimale per il riequilibrio dei rapporti commerciali a seguito della pandemia, sancendo appunto un dovere di rinegoziazione in capo alla parte avvantaggiata basata sul principio di buona fede oggettiva. Ciò comporta “l’obbligo di contrarre secondo le condizioni che risultano giuste, avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti”. In caso di contrasto fra le parti, sarà il giudice a decidere, tutelando adeguatamente entrambe le parti e tenendo sempre presente il contesto emergenziale. L’onere della prova – dimostrazione del nesso fra l’adempimento e l’esigenza di allinearsi alle norme anti – covid – va suddiviso equamente fra le parti.
In conclusione, l’obbligo di rinegoziare consiste, dunque, nell’apportare “modifiche del contratto primigenio suggerito da ragionevolezza e buona fede; la parte che per inadempimento dell’altra non ottiene contratto modificativo, cui ha diritto, può chiedere al giudice che lo costituisca con sua sentenza” e la decisione del giudice dovrà calibrarsi su elementi rigorosamente espressi dallo stesso regolamento negoziale.

IL RECUPERO CREDITI: COME PROCEDERE?Talora, ci si trova nella situazione in cui si tenta, più e più volte, di recuperare...
25/09/2020

IL RECUPERO CREDITI: COME PROCEDERE?
Talora, ci si trova nella situazione in cui si tenta, più e più volte, di recuperare un credito per le vie bonarie ma, accade che ogni tentativo risulta vano. Che fare?
I meccanismi di recupero del credito non sono complessi, eppure, per la fase giudiziaria di cui qui ci occuperemo, richiedono l'assistenza di un professionista.
Anzitutto occorre verificare che non sia decorso il termine prescrizionale, di regola decennale (salvo le eccezioni specificatamente indicate dal codice). Accertato ciò, sarà possibile presentare un ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale o Giudice di Pace competente. Il Giudice designato, esaminato il ricorso, over ritenga ve ne siano i presupposti, emette il decreto ingiuntivo (che è a tutti gli effetti un atto giudiziario) e onera parte creditrice di notificarlo al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione. A questo punto, il debitore avrà 40 giorni di tempo per opporsi al decreto ingiuntivo, avuto riguardo però del fatto che, alla sussistenza dei presupposti, l'ingiunzione potrà essere dichiarata provvisoriamente esecutiva dal Giudice.
Successivamente, nel caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oppure ove lo stesso sia divenuto definitivo, potrà essere notificato l'atto di precetto (che è un atto di parte) che conterrà l'intimazione rivolta al debitore di pagare la somma indicata entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.
In mancanza di pagamento, si potrà aprire l'ultima fase del recupero del credito, costituita dall'avvio della fase esecutiva avanti al competente Giudice dell'Esecuzione.

INCIDENTI STRADALI ED INDENNIZZO DIRETTO: DI COSA SI TRATTA E COME FUNZIONA.L'indennizzo diretto è stato introdotto dal ...
23/09/2020

INCIDENTI STRADALI ED INDENNIZZO DIRETTO: DI COSA SI TRATTA E COME FUNZIONA.
L'indennizzo diretto è stato introdotto dal D.L. 223/3006 (comunemente noto come "Decreto Bersani") e si tratta di una norma che ha, indubbiamente, velocizzato le tempistiche per l'ottenimento del risarcimento del danno in favore dell'assicurato in caso di sinistro stradale. Difatti, l'assicurato ha la possibilità, ai sensi dell'art. 149 del Cod. Ass.ni (anche ove sia in parte responsabile per il sinistro) di rivolgere domanda di risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa. Quest'ultima, quindi, procederà ad indennizzare in maniera automatica l'assicurato.
Vi sono, tuttavia, dei limiti rispetto all'attivazione di questa procedura velocizzata per l'ottenimento del risarcimento. In particolare, l'iter di cui al precitato art. 149 è azionabile:
- Ove si sia verificato effettivamente un urto fra due veicoli;
- Anche per sinistri in cui siano coinvolti più di due veicoli, purché la richiesta di risarcimento sia avanzata dall'istante nei confronti di uno solo degli altri conducenti coinvolti, individuato come unico responsabile del danno subito dal veicolo dell'istante (Cfr. Cass Civ 3146/2017);
- Qualora entrambi i veicoli coinvolti siano immatricolati in Italia (od anche nella Repubblica di San Marino o a Città del Vaticano);
- Ove i veicoli coinvolti siano identificabili ed assicurati;
- Infine, ove le compagnie assicurative coinvolte aderiscano alla Convenzione "CARD".
In mancanza dei suesposti requisiti, non potrà essere utilizzato il meccanismo dell'indennizzo diretto, ma potrà essere azionata l'ordinaria procedura di risarcimento del danno prevista dall'art. 148 Cod. Ass.ni.

CONTAGIO DA COVID-19 SUI LUOGHI DI LAVORO: La responsabilità del datore di lavoro.Il datore di lavoro è titolare di una ...
18/09/2020

CONTAGIO DA COVID-19 SUI LUOGHI DI LAVORO: La responsabilità del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del prestatore di lavoro, che discende direttamente dall'art. 2087 cod. civ. Ciò comporta una serie di responsabilità in capo al datore di lavoro.
Nello specifico, il T.U. sulla Salute Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/2008) coordina tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Inoltre il D.L. 18/2020 nonché la circolare INAIL 13/2020 stabiliscono che l'infezione da COVID-19 rientra a pieno titolo nell'alveo delle malattie infettive passibili di copertura INAIL per gli assicurati che la contraggono.
L'inosservanza della normativa di riferimento, potrebbe quindi determinare, in capo al datore di lavoro, una responsabilità sia di natura civile, quanto di tipo penale.
Per ciò che attiene l'onere della prova, vige una presunzione semplice di origine professionale per gli operatori sanitari e per tutte le altre categorie, la cui prestazione lavorativa, comporta una elevato livello di contatto con il pubblico. Per tutti gli altri lavoratori, invece, l'onere della prova ricade sull'assicurato.
Infine, l'eventuale contagio da COVID-19 intervenuto sul luogo di lavoro, potrebbe comportare per il datore di lavoro conseguenze risarcitorie ex art. 2043 cod. civ. in favore del lavoratore, con onere della prova a carico di quest'ultimo.

15/09/2020

VOLO IN RITARDO O CANCELLATO: Il Diritto Europeo ti tutela!
Il Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 dell’11/02/2004, tutela i passeggeri i cui voli sono
stati cancellati (senza un giustificato motivo) da parte delle compagnie aeree prevedendo, tra le altre
cose, in loro favore, il diritto a ricevere un indennizzo di natura economica. Successivamente, con
l'intervento della Corte di Giustizia Europea (Sent. n. 402 del 19/11/2009) è stato esteso il diritto
all'ottenimento di un indennizzo anche in favore dei passeggeri dei voli in ritardo. Quest'ultimi,
dunque, sono stati assimilati ai passeggeri che hanno subito la cancellazione di un volo. Infatti,
qualora a causa di ritardo aereo (privo di giustificazione), il passeggero subisca una perdita di tempo
pari o superiore alle tre ore, il vettore aereo è tenuto a risarcire quest'ultimo, secondo i parametri
enucleati dall'art. 7 del Regolamento Europeo 261/2004:
• € 600,00 per tutte le tratte aeree superiori a 3.500 km;
• € 400,00 per tutte le tratte aeree comprese tra 1.500 km e 3.500 km;
• € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori a 1.500 km.
Con questo intervento, l'UE ha voluto, da un lato, rafforzare la posizione contrattuale dei passeggeri
rispetto alle compagnie aree, in quanto annoverati nell'alveo dei contraenti deboli. D'altro canto, ha
voluto garantire loro un adeguato ristoro economico nelle ipotesi di ritardo o cancellazione del volo
da parte della compagnia, privo di qualsivoglia giustificazione.

Indirizzo

Via Mercè, 61
Modica
97015

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 12:00
Venerdì 09:00 - 19:30

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