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19/12/2022

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30/07/2022

Ancora in tema di violenza fisica e abuso del mezzo correttivo da parte degli insegnanti.

Si segnala la sentenza n. 29661/2022, con cui la Corte di legittimità è tornata sul tema dell’abuso dei mezzi di correzione e disciplina da parte degli insegnanti in danno dei propri alunni.

Il giudice nomofilattico ha ribadito le costanti acquisizioni giurisprudenziali degli ultimi tempi. In particolare, ha rammentato che il reato in esame ha natura di reato solo eventualmente abituale, potendo essere integrato da un unico atto o da una serie di comportamenti lesivi dell’incolumità psicofisica del minore.

Sul piano obbiettivo, «la condotta abusante può […] consistere in qualsiasi comportamento dell’insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità» (in termini, Cass. sez. V, 16 luglio 2015, n. 47543, CED 265496; Cass. sez. VI, 14 giugno 2012, n. 34492, CED 253654).

Rammenta infine la Corte che il delitto in parola presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi in via ordinaria consentiti – dal quale discenda il pericolo stigmatizzato dalla norma – «con esclusione […] dell’uso della violenza, quand’anche esercitata per fini correttivi o educativi» (cfr. Cass. sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 11777, CED 278744).

Si tratta dell’opinione giurisprudenziale largamente prevalente, che – in linea con le acquisizioni pedagogiche più moderne – esclude che la violenza, in particolar modo quella fisica, possa rientrare tra i metodi educativi, per ontologico contrasto col fine, che richiede approcci tutt’altro che aggressivi; in particolar modo, siccome l’abuso di un mezzo correttivo si sostanzia in un travalicamento dei limiti di proporzione entro cui quel mezzo può essere lecitamente utilizzato per uno scopo correttivo, la violenza fisica non può mai costituire abuso, poiché ne è in radice vietato l’uso.

Limpida è la sedimentata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per configurare il delitto ex art. 571 c.p., occorre innanzitutto che la condotta perfezionata dall’educatore trovi la propria legittimazione, in astratto, nel sistema giuridico, e in secondo luogo che vi sia un utilizzo errato della metodica, in quanto la stessa trasmodi nell’abuso in ragione della arbitrarietà o intempestività della sua applicazione o dell’eccesso nella misura o, infine, della sproporzione rispetto al bisogno educativo o disciplinare del soggetto passivo, senza tuttavia attingere a forme di violenza né fisica né psicologica (Cass., sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 53425).

Ci si limita ad osservare che, nell’ambito della pronuncia di legittimità qui brevemente annotata, si assiste ad un vistoso scollamento tra le apprezzabili massime di diritto e il caso di specie, fondato in via principale proprio sulla violenza fisica posta in essere dall’insegnante: dallo stesso testo del provvedimento è dato conoscere che l’imputata era stata condannata con “doppia conforme” dai giudici di merito di primo e secondo grado per aver costretto con la forza fisica gli alunni a tenere la testa appoggiata sul banco, mediante schiacciamento del capo, oltre ad aver realizzato spesso strattoni e spinte nei loro confronti.

Trattasi di condotte che, sfuggendo come detto al perimetro dell’abuso del mezzo correttivo ex art. 571 c.p., integrerebbero più plausibilmente il delitto di percosse (per approfondimenti sul rapporto tra abuso del mezzo correttivo, violenza fisica e umiliazioni corporali, si consenta il rinvio a F. Lombardi, Configura il delitto di percosse e non quello di abuso del mezzo correttivo la condotta dell’insegnante che spinga la testa dell’alunno verso il water, in Penale diritto e procedura, 20 aprile 2022; Id., Punizioni inflitte dall’insegnante in ambito scolastico e abuso di mezzi correttivi, in Il Penalista, 30 novembre 2021; Id., Abuso del mezzo correttivo e violenza domestica: l’insanabile contraddizione tra evoluzione culturale e dato normativo, in Cass. pen., 2017, 5, p. 1887 ss.).

23/07/2022

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