06/07/2022
RISCHIA IL CARCERECHI PERCEPISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA E POI LAVORA IN NERO
Irrilevante che il rapporto di lavoro sia irregolare e compensato solo con regalie saltuarie.
Per la Cassazione, l’imputato avrebbe dovuto comunicare all’INPS la variazione della sua condizione patrimoniale.
IL CASO
La Corte d'Appello confermava la condanna dell'imputato in relazione al reato ex art. 7, c. 2, L. n. 26/2019 per aver, quale percettore di reddito di cittadinanza, omesso di comunicare all'INPS lo svolgimento di attività lavorativa retribuita, seppure irregolare. A tal proposito, sottolineava «l'inverosimiglianza di quanto dichiarato dell'imputato e dal datore di lavoro, a proposito della gratuità dell'attività lavorativa svolta dal primo, che sarebbe stata compensata solo con regalie saltuarie, e della configurabilità del reato in conseguenza dell'omessa comunicazione di una variazione patrimoniale rilevante, sussistente anche nel caso di conseguimento di somme di denaro per donazione».
La controversia giunge in Cassazione, la quale conferma quanto stabilito dalla Corte territoriale, precisando che tratta di una motivazione idonea in quanto «fondata sulla corretta applicazione della regola comune di esperienza secondo cui l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita, oltre che di quanto riconosciuto dallo stesso datore di lavoro del ricorrente, che, sia pure qualificandole come “regalie” corrisposte in “occasioni particolari”, ha riconosciuto la corresponsione di compensi all’imputato per l’attività lavorativa svolta nel suo interesse». Pertanto, le doglianze del ricorrente censurano accertamenti di fatto che i Giudici di merito hanno giustificato in modo logico e dunque insuscettibile di rivisitazione in sede di legittimità.
La Suprema Corte conclude dichiarando il ricorso inammissibile con sentenza n. 25306 del 4 luglio 2022. Confermata la pena inflitta dalla Corte d’Appello all’imputato ad oltre un anno di reclusione.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza (ud. 9 giugno 2022) 4 luglio 2022, n. 25306