Legal Emergency- Emergenza legale

Legal Emergency- Emergenza legale Legal Emergency-Emergenza Legale nasce dall'esigenza di fornire al publico consulenze professionali nell'ambito del diritto civile a costi estremamente co

Overbooking, voli cancellati, imbarco negato, bagagli smarriti. Che fare?In questi giorni molti si apprestano a raggiung...
04/08/2016

Overbooking, voli cancellati, imbarco negato, bagagli smarriti. Che fare?

In questi giorni molti si apprestano a raggiungere in aereo i luoghi di vacanza. Purtroppo però ogni anno nel mondo circa 8 milioni di passeggeri sono vittime di cancellazioni, disservizi, ritardi ecc. imputabili alle compagnie aeree (fonte Il Sole 24 Ore, vedasi il link sottostante)
A tal proposito, segnalo che il sito dell'ENAC mette a disposizione gratuitamente la Carta dei Diritti del Passeggero, un completo ed agile strumento che riassume gli aspetti principali della legislazione in materia ed è utile per conoscere gli strumenti di tutela dei diritti di chi viaggia in aereo.
http://www.enac.gov.it/i_Diritti_dei_Passeggeri/La_Carta_dei_Diritti_del_Passeggero/index.html

Solo il 2% riesce ad ottenere un rimborso. E in Rete crescono le società che offrono tutela legale. Soprattutto su Twitter.

28/04/2015

La tutela del terzo trasportato e la responsabilità del conducente.

Un cliente, che chiamerò Tizio, mi ha sottoposto recentemente il seguente caso: mesi fa costui si trovava alla guida del proprio autoveicolo su un tratto di strada extraurbano; sul veicolo vi era in quel frangente un collega di lavoro di Tizio, il signor Caio.
Improvvisamente da una via laterale sbucava l'auto condotta da Sempronio; questi, ignorando il segnale di stop, si immetteva nella carreggiata senza dare la precedenza e Tizio che non riusciva a frenare in tempo, finiva per scontrarsi con il mezzo di Sempronio. Caio subiva numerose lesioni e veniva portato immediatamente al più vicino pronto soccorso.
A distanza di qualche tempo il legale incaricato da Caio inviava una lettera alla compagnia assicurativa del veicolo di "Tizio" ed a quest'ultimo, pretendendo l'integrale ristoro dei danni patiti da Caio e preannunciando che in difetto avrebbe citato in giudizio l'assicurazione e Tizio al fine di tutelare i diritti del suo rappresentato.
Tizio mi ha quindi chiesto se e quali profili di responsabilità possano essergli attribuiti.

L'art.141 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (c.d. "Codice delle Assicurazioni", d'ora in poi C.d.A.) statuisce che, fatta salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito (N.B. entro il massimale minimo di legge) dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale questi era a bordo al momento del sinistro (non dovuto a caso fortuito), e ciò, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Nell'intenzione del legislatore la norma in esame è stata postaa tutela del terzo trasportato e gli consente di ottenere il risarcimento del danno in tempi più rapidi a prescindere dall'effettiva responsabilità del sinistro.
In ogni caso, a norma dell'art. 144 C.d.A. il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Nel caso sottopostomi ritengo che la pretesa rivolta nei confronti di "Tizio" sia del tutto ingiustificata e qualora "Caio" dovesse citare in giudizio anche il mio cliente eccepirò senz'altro il difetto di legittimazione passiva. In breve le ragioni.
La tutela di cui al dà azione al terzo solo nei confronti dell'assicurazione del veicolo su cui era trasportato, non nei confronti del conducente.
Il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. statuisce la presunzione del concorso di colpa di ciascun conducente dei veicoli per i danni derivanti da sinistro, ma, tale presunzione è appunto superabile laddove si provi che il fatto è stato cagionato da uno solo dei guidatori. Nel caso affidatomi la relazione della polizia locale è chiara: Sempronio non ha rispettato il segnale di stop posto all'intersezione tra le due carreggiate, non ha dato la precedenza al veicolo del mio cliente, che procedeva nel rispetto dei limiti di velocità, e quindi Sempronio è l'unico responsabile del sinistro in questione.
Nel caso in esame, quindi, non essendo addebitabile alcunché al signor Tizio, l'art. 2055 cod. civ. (un fatto dannoso che sia imputabile a più soggetti obbliga costoro in solido tra loro a risarcire il danno) non opera.
Caio quindi potrà rivolgere le proprie istanze all'assicurazione di Tizio, ex art. 141 C.d.A., nonché a quella di Sempronio e a quest'ultimo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 144 C.d.A.
e 2054 I comma, cod. civ. (“Il conducente di un veicolo ... è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”), ma nulla potrà pretendere da Tizio.
V.R.

23/04/2015

Corte di Cassazione sentenza n. 6855 del 3/4/2014.Novità in tema di assegno di mantenimento.

Con la sentenza 17195 del 2011, la Cassazione aveva stabilito il principio che il subentrare di una famiglia di fatto faceva venir meno la necessità del mantenimento economico da parte dell’ex coniuge; tuttavia la sospensione dell’assegno di mantenimento avrebbe dovuto intendersi a titolo temporaneo e non definitivo.

Con la sentenza in epigrafe la prima sezione civile della Cassazione si è spinta oltre: se la nuova convivenza ha "connotati di stabilità e continuità" e costituisce quindi "un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio", in questi casi la "mera convivenza si trasforma in una vera e propria "famiglia di fatto"" che fa quindi rescindere "ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile".
La Suprema Corte, tuttavia, precisa che "non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all'assegno, e la fattispecie in esame (la famiglia di fatto)", quindi il venir meno al diritto al mantenimento non è automatico ma deve necessariamente essere accertato e dichiarato in sede di giudizio.
V.R.

23/04/2015

Ok definitivo del parlamento al c.d.divorzio breve.
Sarà possibile quindi divorziare trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno da quella giudiziale e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di figli.

Novità introdotte anche per la divisione dei beni dei coniugi: la comunione è sciolta già con l'ordinanza con cui il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati e viene comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento. Il divorzio breve' sarà operativo anche per i procedimenti attualmente in corso.
V.R.

14/01/2015

Ricorso ex art. 203, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Codice della Strada"
I termini di notifica dell'infrazione.

Il Comune di Milano (ma ovviamente il discorso vale in tutta Italia ) a partire dallo scorso marzo ha installato in molti punti della città nuovi dispositivi di rilevamento automatico del traffico automobilistico che hanno mietuto molte "vittime" tra cui anche il sottoscritto.
La pubblica amministrazione, tuttavia, spesso omette di adempiere agli obblighi di notifica nei termini di legge. Vediamo perchè.
Il comma 1 dell'art. 201 del CdS prevede che il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine di 90 giorni "dall'accertamento". L'amministrazione pretende di far decorrere il suddetto termine non dal giorno della supposta infrazione, ma da quello in cui l'agente "accerta", cioè materialmente prende visione dei fotogrammi e, grazie alla targa, risale al titolare del veicolo.
Ebbene, questa interpretazione è contraria allo spirito della norma: il Ministero dell'Interno con la nota 16968 del 7/11/2014, ha stabilito che “il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione”. Di identico avviso sono le dichiarazioni rilasciate di recente alla stampa dal Ministro dei Trasporti. La giurisprudenza sul punto, come spesso accade, si è divisa, ma recentemente prevale l'orientamento che fa decorrere i 90 giorni dall'infrazione (Giudice di Pace di Milano sentenza 13347/2014 del 20/11/2014 ).
Quindi se vi viene notificato un verbale, controllate attentamente la data dell'infrazione e quella di notifica (è indicata nella "relata"): se intercorrono più di 90 giorni potete fare ricorso.

Un altro aspetto interessante che può sfuggire a chi non è del mestiere: il verbale deve contenere dettagliatamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuta violazione. Gli agenti sono spesso costretti a redigere velocemente i verbali e a volte commettono degli errori. Ad esempio su quello che mi è stato notificato mi si contesta : " la presunta violazione dell'art. 142, comma 8, D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, ossia il supposto superamento del limite massimo di velocità ...che si sarebbe verificato in data 19/8/2014 alle ore 19,49 in Milano “CAV. DEL GHISALLO, TRATTO SOVRASTANTE VIALE CERTOSA il direzione LC CENTRO CITTA'”. Nella stesura ora riportata ci sono due elementi che possono essere contestati: il primo è che il cavalcavia detto del Ghisallo non sovrasta propriamente viale Certosa, ma inizia alcune centinaia di metri dopo (ho prodotto un estratto di google maps che lo confermerebbe). Ancor più interessante mi sembra però il secondo elemento: in lingua italiana l'abbreviazione "LC" in maiuscolo e senza punteggiatura indica unicamente (NB!) la sigla della provincia di Lecco. Ma il cavalcavia del Ghisallo -come sanno bene i cittadini di Milano - porta in direzione del centro del capoluogo lombardo, non certamente verso la città lariana che è da tutt'alttra parte. Ora, siccome è onere dell'accertatore riportare correttamente tutte le circostanze dell'infrazione è evidente che l'erroneo riferimento alla città di Lecco determina incertezza e contraddittorietà in ordine al “locus commissi delicti” e ciò non può che costituire un ulteriore motivo di nullità del verbale.
V.R.

Legal Emergency-Emergenza Legale nasce dall'esigenza di fornire al publico consulenze professionali nell'ambito del diri...
22/09/2014

Legal Emergency-Emergenza Legale nasce dall'esigenza di fornire al publico consulenze professionali nell'ambito del diritto civile a costi estremamente contenuti (€ 50,00 oltre ale spese generali Iva e c.p.a.).
La complessità della realtà odierna è tale che chiunque, prima o poi, venga necessariamente a trovarsi nell'esigenza di confrontarsi con questioni che attengono alla sfera del diritto civile; si pensi ad esempio alle responsabilità nascenti da un banale sinistro stradale, ai conflitti in ambito condominiale, agli oneri derivanti da un qualsiasi contratto, alla necessità di ottenere un adeguato risarcimento per un danno o infortunio subito, alle questioni in materia successoria, e così via.
Troppo spesso la difficoltà di reperire un legale di fiducia e, soprattutto, gli elevati costi che è necessario affrontare per usufruire dell'assistenza di un professionista qualificato dissuadono i più dal rivolgersi ad un avvocato anche per un “semplice” parere.

Legal Emergency-Emergenza Legale offre a chiunque la possibilità di interpellare un legale di pluriennale esperienza e di ottenere un preciso e completo servizio di consulenza professionale ad una tariffa estremamente conveniente.

Ambiti di competenza.
Diritto di famiglia: rapporti personali fra i coniugi, rapporti patrimoniali nella famiglia, la filiazione, rapporti fra genitori e figli, separazione personale dei coniugi, divorzio.
Diritto delle successioni: accettazione e rinuncia dell'eredità, accettazione con beneficio d'inventario, successioni legittime e testamentaria, divisione ereditaria.
Diritto di proprietà, diritti reasli di godimento, diritti reali di garanzia.
L'usucapione
Il condominio
Obbligazioni e contratti.
Diritto commerciale: l'attività d'impresa, le società e i rapporti tra soci, le procedure concorsuali, la concorrenza sleale
La tutela dei diritti: la trascrizione, la responsabilità patrimoniale, la conservazione della garanzia patrimoniale.
Diritto bancario e delle assicurazioni.
Risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale.
Ricorsi contro sanzioni amministrative.
Armi: denuncia di detenzione e cessione, licenza per collezione, eredità.
Ingressi e Visti, dichiarazione di presenza, rilascio e rinnovo del Permesso di Soggiorno per i cittadini che non appartengono agli stati membre dell'Unione Europea, ottenimento dello status di rifugiato.
Il processo ordinario di cognizione, le impugnazioni, il processo esecutivo, i procedimenti speciali.

Informazioni e contatti:
Tel. 02/730955
[email protected]
www. studiolegalerivolta.it (in costruzione)

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Milan

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