28/05/2021
E' REATO DARE DELL'OMOSESSUALE A UNA PERSONA?
L’evoluzione culturale e dei costumi ha inevitabilmente comportato che alcuni epiteti, in passato ritenuti dalla giurisprudenza offensivi, abbiano perso la propria valenza denigratoria.
Oggigiorno, infatti, definire taluno come “omosessuale” non è considerato dalla giurisprudenza reato.
In particolare secondo la Cassazione penale, sezione quinta, n. 50659 del 2016, non integra il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) il mero riferirsi ad una persona indicandola con il termine "omosessuale", trattandosi di espressione che, a differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento ingiurioso, si limita ad attribuire una qualità personale attinente alle preferenze sessuali di una persona, ed è in tal senso entrata nell'uso comune.
Tuttavia secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 19359/21, depositata il 17 maggio 2021, l’additare una persona come "fr**io" e "schifoso" integra senza alcun dubbio il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.).
Il fatto esaminato dalla Suprema Corte riguardava un post condiviso su Facebook da un transessuale, dedito anche alla prostituzione, in cui affermava di avere avuto un rapporto sessuale con un esponente politico, apostrofandolo come "fr**io" e "schifoso".
L’imputato veniva condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di diffamazione aggravata, a causa dell'utilizzo del famoso social network, sanzionandolo con 2 mila euro di multa e al risarcimento di 10 mila euro in favore del politico.
Il difensore dell’imputato proponeva allora ricorso in Cassazione, sostenendo che “dare del fr**io" a una persona, sulla bacheca di Facebook, non integrava più il reato di diffamazione poiché oramai questo temine non avrebbe più una valenza denigratoria.
Di parere nettamente opposto la Cassazione, secondo la quale le espressioni utilizzate online dall’imputato non hanno perso il carattere dispregiativo ad esse attribuito.
Ritiene la Suprema Corte che, oggi come in passato, le espressioni oggetto di incriminazione costituiscono, oltre che una chiara lesione dell'identità personale, un veicolo di avvilimento dell'altrui personalità e tali sono percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana, come dimostrato dalle liti furibonde innescate, in ogni dove, dall'attribuzione delle qualità sottese alle parole utilizzare dall’imputato per etichettare il politico.
Precisano, infatti, che non è un caso che nella prassi comune taluni ricorrono a quei termini dispregiativi proprio per recare offesa ad un altro soggetto.
In conclusione è veramente sorprendente che in una società evoluta come la nostra la Corte di Cassazione, ancora una volta, sia stata chiamata ad esprimersi su questioni che parrebbero oramai anacronistiche e superate.
La realtà dei fatti sembra però testimoniare l’esatto opposto: il Parlamento, massima espressione di una democrazia rappresentativa, in data 4 novembre 2020, ha infatti sentito la necessità di approvare in prima lettura alla Camera il DDL Zan (ora all'esame della commissione Giustizia del Senato), il cui scopo risulta essere proprio quello della prevenzione e il contrasto dell’ancora attuale discriminazione e violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Il DDL Zan non introduce nuovi delitti, ma prevede l'estensione dei cosiddetti reati d'odio per discriminazione razziale, etnica o religiosa (articolo 604 bis c.p.), a chi compia discriminazioni verso omosessuali, donne e disabili.
Alla luce di quanto detto, forse è il caso di ricordare che l’art. 3 della Costituzione italiana sancisce il principio di uguaglianza, secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza nessuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Avvocato Daniele Concavo