05/06/2026
📅 Tribunale di Verona, 28 maggio 2026, n. 1152 👨⚖️ Est. Pagliuca
🛡️ Contratti bancari – fideiussione omnibus – richiesta credito cessionaria – decadenza ex art. 1957 c.c. – prescrizione credito – revoca decreto ingiuntivo
📄 “L’eccezione di prescrizione è fondata ed il suo accoglimento è sufficiente per accogliere l’opposizione, con conseguente assorbimento dell’eccezione di nullità della fideiussione, anche in applicazione dei canoni della decisione secondo la ragione c.d. più liquida.
📄 Risulta documentato e non è contestato che il pagamento sia stato chiesto direttamente al fideiussore (…) solamente in data 23.6.06 e successivamente in data 15.7.16, quindi a distanza di oltre dieci anni.
(…)
📄 Contrariamente a quanto sostenuto dall’opposta non possono essere poi qualificati quali atti idonei ad interrompere la prescrizione la precisazione del credito intervenuta in data 12.2.07 (doc. 5 del fascicolo monitorio) ed il voto espresso in data 28.5.07 (doc. 5 del fascicolo monitorio) da parte della banca nella procedura di concordato preventivo.
📄 In tali dichiarazioni, infatti, la banca non aveva formulato istanza o richiesta di pagamento, come richiesto ai fini dell’interruzione della prescrizione in forza del combinato disposto degli art. 2943, c. 4 e 1219, c. 1 cc.”
Tribunale di Verona, 28 maggio 2026, n. 1152, Est. Pagliuca Contratti bancari – fideiussione omnibus – richiesta credito cessionaria – decadenza ex art. 1957 c.c. – prescrizione credito – revoca decreto ingiuntivo "L'eccezione di prescrizione è fondata ed il suo accoglimento è sufficient...