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𝐍𝐎 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐁𝐑𝐀𝐈𝐍 𝐫𝐨𝐭 [𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -    HATE SPEECH ONLINE. IL CASO L...
22/10/2026

𝐍𝐎 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐁𝐑𝐀𝐈𝐍 𝐫𝐨𝐭 [𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -

HATE SPEECH ONLINE. IL CASO LILIANA SEGRE.
Parte seconda.

(segue) Un più incisivo intervento legislativo a carattere antidiscriminatorio si è avuto con il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, culminato nella legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. legge Mancino), recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.
Il testo dell’art. 3, c. 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, novellato dalla legge Mancino, puniva: «a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».
La novella si è posta dunque nella direzione di una attenuazione del trattamento sanzionatorio, attraverso una modifica verso il basso delle cornici edittali: in particolare, si distinguono le condotte di mera “diffusione delle idee” e di mero “incitamento alla discriminazione”, punite con pena meno elevata, da quelle di incitamento alla violenza, o violenza, o provocazione discriminazione per motivi religiosi, cosicché anche l’odio religioso e i relativi crimini sono oggi puniti in accordo a tale disciplina.
La legge del 1993 ha previsto altresì una modifica, introdotta al capoverso 3, dell’art. 3 della legge del 1975, per la quale viene punita più lievemente la costituzione di organizzazioni o associazioni con le finalità di cui sopra tra cui viene contemplata anche la discriminazione religiosa.
Sono state altresì previste dalla novella due nuove fattispecie di reato all’art. 2, intitolato “disposizioni di prevenzione”: «1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
2. È vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno». Soprattutto, la legge in parola si segnala per aver introdotto, all’art. 3, la c.d. aggravante dell’odio razziale (etnico, nazionale, religioso): «1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante».

22/10/2026

Wiͥtͭhͪeͤ cͨoͦaͣtͭ [Ippoͦcͨrͬaͣtͭiͥcͨ oͦaͣtͭhͪ] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -     Incompletezza della cartella c...
21/10/2026

Wiͥtͭhͪeͤ cͨoͦaͣtͭ [Ippoͦcͨrͬaͣtͭiͥcͨ oͦaͣtͭhͪ] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -

Incompletezza della cartella clinica e malpractice medica. Aggiornamenti sul tema.

Nell’ordinanza Cass. civ., sez. III, 1° settembre 2026, n. 24912 la Suprema Corte torna ad affrontare il tema della incompletezza della cartella clinica in relazione alla prova del nesso causale.
Non è questo l’unico motivo di interesse dato che gli Ermellini ribadiscono un ulteriore principio a mente del quale, in termini generali, il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente non è tenuto a confutare espressamente ogni contraria allegazione tecnica. Diverso è, però, il caso in cui le contestazioni siano puntuali e specifiche e mettano in luce l’assenza di giustificazioni delle conclusioni peritali: in tale ipotesi, il mero richiamo a queste ultime che ometta di confrontarsi nello specifico con le censure avverse non può esaurire l’obbligo di motivazione.
Quanto più specificamente al tema della prova del nesso di causalità e in particolare della mancata indicazione nella cartella clinica di specifiche informazioni, si ribadisce che l’incompletezza della documentazione sanitaria può assumere rilievo ai fini della prova del nesso eziologico al ricorrere di due condizioni:
 in primo luogo, che la impossibilità dell’accertamento del nesso causale sia dovuta alla incompletezza della cartella clinica;
 inoltre, che la condotta posta in essere dal sanitario risulti comunque astrattamente idonea a provocare l’evento dannoso.

𝗗𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 & 𝗘𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -    DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONI ABUSIVE E DIRITTO ALL’ABITAZIONE....
20/10/2026

𝗗𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 & 𝗘𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -

DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONI ABUSIVE E DIRITTO ALL’ABITAZIONE.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 36257 dell’11 giugno 2019, si è occupata di un caso di abuso edilizio relativo ad un immobile abitato da un’anziana signora.
In particolare, la Cassazione ha confermato la sentenza del tribunale di Napoli che aveva negato la sospensione della distruzione dell’opera costruita in spregio alle disposizioni di legge.
Ad avviso della difesa, la lesione prodotta dall’illecito edilizio era assai modesta e comunque non confrontabile con il pregiudizio arrecato al diritto costituzionalmente garantito dell’anziana signora ad una abitazione, tutelato non solo dall’art. 2 Cost. ma anche dall’art. 8 della Cedu. In altre parole, l’ordine di demolizione sarebbe risultato misura assolutamente sproporzionata rispetto alla concreta situazione abitativa della signora, la quale era molto anziana e non aveva le possibilità economiche e personali per trovare un’alternativa adeguata.
Secondo la Cassazione, invece, la tesi della difesa non è condivisibile. Non sussisterebbe infatti nell’ordinamento alcun fondamento giuridico relativo alla prevalenza del diritto all’abitazione rispetto a quello di sanzionare la violazione provocata dall’abuso edilizio.
Più nello specifico, gli ermellini evidenziano come la funzione della sanzione in questo caso non risponda a logiche di ulteriore punizione dell’autore dell’illecito, ma miri semplicemente ad eliminare le conseguenze dannose, rimuovendo l’immobile costruito abusivamente.
La posizione soggettiva del cittadino ad usufruire di un’abitazione dignitosa non può certo prevalere sull’interesse generale, garantito dall’applicazione delle sanzioni penali, a che la legalità venga rispettata e il paesaggio e il territorio vengano tutelati, pena la vanificazione delle sanzioni in materia di lottizzazione abusiva.
Inoltre, si legge ancora nella motivazione della sentenza, non può essere invocato lo stato di necessità di cui all’art. 54 del c.p., poiché non sussisterebbe nel caso di specie il requisito del “danno grave alla persona”. Le condizioni di salute ed economiche della signora, pur non ottimali, non si presentavano come un limite insormontabile. Pur non potendo sostenere il pagamento di un canone di locazione, la donna avrebbe potuto rivolgersi ai servizi sociali, utilizzando la pensione di invalidità della quale era titolare.
Conclusivamente, la Cassazione afferma nitidamente come non sia “giuridicamente apprezzabile un’assiomatica prevalenza del diritto costituzionale all’abitazione sull’interesse pubblico a ristabilire l’ordine giuridico violato, attraverso l’esecuzione dell’ordine di demolizione, ordine peraltro previsto da una legge dello Stato, essendo dunque già stato operato il bilanciamento tra il diritto all’abitazione quale proiezione del diritto costituzionalmente garantito alla proprietà ex art. 42, e l’interesse pubblico connesso al ripristino dello status quo ante attraverso l’esecuzione dell’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 comma 9 del Testo Unico dell'edilizia”.

𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗔𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜: 𝗹'𝗮𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘄 - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -    I mobili confini della privacy. Gli sma...
19/10/2026

𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗔𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜: 𝗹'𝗮𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘄 - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -

I mobili confini della privacy. Gli smart glasses.

Gli smart glasses sono dispositivi indossabili, simili a normali occhiali, dotati di telecamere, microfoni e sistemi di intelligenza artificiale.
Possono essere utilizzati per telefonare, tradurre conversazioni in tempo reale, assistere persone con disabilità o documentare eventi, ma possono anche consentire registrazioni occulte, trasmissioni in diretta sui social e forme di riconoscimento facciale o vocale, con rischi particolarmente elevati in luoghi sensibili come ospedali, scuole, spogliatoi e ambienti di lavoro.
I garanti per la privacy europei proprio di recente sono intervenuti in materia individuando i problemi giuridici e, quindi, di tutela dei diritti inviolabili della persona da parte di questi nuovi prodotti tecnologici.
In primo luogo, l’utilizzatore che impiega gli occhiali per attività esclusivamente personali o domestiche non è soggetto al Regolamento europeo (GDPR). Diversamente, chi diffonde immagini su profili social pubblici o utilizza i dispositivi per attività professionali può assumere il ruolo di titolare del trattamento, con i relativi obblighi. Anche produttori e fornitori di applicazioni o servizi, compresi quelli basati sull’IA, possono essere titolari autonomi o contitolari quando determinano finalità e mezzi del trattamento. In questi casi non possono trasferire sugli utenti i propri obblighi, inclusi quelli di trasparenza.
Con riguardo alla trasparenza, invece, si sottolinea come: “chi si trova nelle vicinanze deve poter riconoscere quando viene ripreso o registrato. Il Comitato raccomanda indicatori luminosi e acustici, notifiche di prossimità e caratteristiche che rendano distinguibili gli smart glasses dai normali occhiali. Le misure devono essere efficaci e difficili da disattivare”.
Ogni trattamento soggetto al GDPR deve inoltre fondarsi su “una valida base giuridica. Il consenso può risultare difficile da ottenere dalle persone riprese inconsapevolmente, mentre il ricorso al legittimo interesse richiede un’attenta valutazione dei diritti e delle ragionevoli aspettative degli interessati”.
Per ridurre i rischi, quindi, il comitato EDPB incoraggia i titolari del trattamento ad adottare adeguate misure tecniche, anche attraverso le soluzioni predisposte dai produttori e dai fornitori di servizi: limitazione delle registrazioni continue e dei tempi di conservazione, oscuramento dei volti, pseudonimizzazione dei dati, restrizioni geografiche nei luoghi sensibili e meccanismi che rallentino la condivisione sui social. Particolare tutela deve essere assicurata ai minori.
L’European Data Protection Board ricorda, infine, “che l’utilizzo degli smart glasses può essere soggetto anche a disposizioni di natura penale, civile e lavoristica, nonché ad altre normative settoriali”.

Indirizzo

Milan
20132

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 17:00
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