22/10/2026
𝐍𝐎 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐁𝐑𝐀𝐈𝐍 𝐫𝐨𝐭 [𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -
HATE SPEECH ONLINE. IL CASO LILIANA SEGRE.
Parte seconda.
(segue) Un più incisivo intervento legislativo a carattere antidiscriminatorio si è avuto con il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, culminato nella legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. legge Mancino), recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.
Il testo dell’art. 3, c. 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, novellato dalla legge Mancino, puniva: «a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».
La novella si è posta dunque nella direzione di una attenuazione del trattamento sanzionatorio, attraverso una modifica verso il basso delle cornici edittali: in particolare, si distinguono le condotte di mera “diffusione delle idee” e di mero “incitamento alla discriminazione”, punite con pena meno elevata, da quelle di incitamento alla violenza, o violenza, o provocazione discriminazione per motivi religiosi, cosicché anche l’odio religioso e i relativi crimini sono oggi puniti in accordo a tale disciplina.
La legge del 1993 ha previsto altresì una modifica, introdotta al capoverso 3, dell’art. 3 della legge del 1975, per la quale viene punita più lievemente la costituzione di organizzazioni o associazioni con le finalità di cui sopra tra cui viene contemplata anche la discriminazione religiosa.
Sono state altresì previste dalla novella due nuove fattispecie di reato all’art. 2, intitolato “disposizioni di prevenzione”: «1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
2. È vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno». Soprattutto, la legge in parola si segnala per aver introdotto, all’art. 3, la c.d. aggravante dell’odio razziale (etnico, nazionale, religioso): «1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante».