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Il Decreto del Tribunale di Bergamo 8 luglio 2026. Il Tribunale di Bergamo ha omologato un concordato semplificato per l...
24/09/2026

Il Decreto del Tribunale di Bergamo 8 luglio 2026.

Il Tribunale di Bergamo ha omologato un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio caratterizzato da una struttura particolarmente interessante sotto il profilo della finanza esterna e delle garanzie a supporto del piano.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di Studio Porcaro – Commercialisti & Avvocati e di SNS – Studi Notarili Santosuosso.

Uno degli elementi centrali del piano era rappresentato da un apporto di finanza esterna pari a 500.000 euro, condizionato all’omologazione e assistito da un vincolo di destinazione costituito su un immobile libero da gravami, con valore stimato in circa 1,26 milioni di euro.

Si tratta di un passaggio di particolare interesse perché mostra come gli strumenti del diritto civile possano essere utilizzati, nell’ambito della crisi d’impresa, per rafforzare concretamente l’attuazione del piano.

La finanza esterna, infatti, non rimane una semplice previsione programmatica, ma viene inserita in una struttura patrimoniale destinata a sostenerne l’effettività.

Il Tribunale ha ritenuto il piano ammissibile e giuridicamente fattibile, nonché più conveniente rispetto agli scenari alternativi di liquidazione giudiziale considerati nel procedimento.

L’operazione evidenzia come, nelle procedure di restructuring più complesse, il contributo notarile possa riguardare non soltanto la fase attuativa, ma anche la strutturazione giuridica delle risorse destinate al piano.

Il punto tecnico è particolarmente rilevante.

Il vincolo di destinazione consente infatti di imprimere a un determinato bene una funzione specifica rispetto all’operazione, creando una correlazione giuridicamente qualificata tra il patrimonio vincolato e l’adempimento degli obblighi assunti nell’ambito della procedura.

In una struttura di questo tipo, il tema non è semplicemente quello della presenza di un bene capiente, ma quello della sua destinazione funzionale alla realizzazione della finanza esterna prevista dal piano.

È proprio qui che il diritto della crisi incontra gli strumenti civilistici di destinazione patrimoniale: il primo individua la funzione economica della risorsa nel piano; il secondo costruisce il meccanismo giuridico attraverso il quale quella risorsa viene vincolata allo scopo.

La tecnica notarile assume quindi rilievo nella definizione:
dello scopo della destinazione, dei beni vincolati, dei soggetti beneficiari, delle modalità di utilizzo o liquidazione del patrimonio e delle condizioni di cessazione del vincolo.

Resta naturalmente fermo che ogni struttura di destinazione deve essere valutata nel rispetto della disciplina della responsabilità patrimoniale, della posizione dei creditori del disponente e dei rimedi previsti dall’ordinamento.

Il dato che emerge dal decreto del Tribunale di Bergamo è tuttavia significativo: un vincolo di destinazione correttamente inserito nella struttura del piano può concorrere, insieme agli altri elementi dell’operazione, alla costruzione di una finanza esterna concretamente funzionale alla soluzione della crisi.

È su questo terreno che diritto della crisi, diritto patrimoniale e tecnica notarile possono trovare oggi uno spazio di applicazione particolarmente interessante.

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Nelle società con partecipazioni paritetiche, soprattutto nelle compagini al 50%, la qualità dello statuto assume un val...
16/09/2026

Nelle società con partecipazioni paritetiche, soprattutto nelle compagini al 50%, la qualità dello statuto assume un valore particolare quando le diverse visioni dei soci riguardano scelte essenziali per la gestione dell’impresa.

Un recente Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, dedicato al deferimento a terzi dei contrasti sulla gestione societaria, offre l’occasione per tornare su un tema di grande interesse pratico.

La Legge consente infatti di affidare a uno o più terzi la soluzione dei contrasti gestionali, secondo una disciplina che può trovare nello statuto una precisa organizzazione.

La clausola può individuare le materie interessate, il procedimento di nomina del terzo, i criteri della sua determinazione e gli effetti sulla decisione societaria.

Si delinea così una vera disciplina statutaria del dissenso, costruita per gradi.

Il deferimento al terzo consente di superare il singolo contrasto e assicurare continuità alla gestione.

Per situazioni differenti, lo statuto può coordinare ulteriori strumenti: clausole buy-sell, opzioni incrociate e meccanismi di Russian roulette, destinati a ridefinire la composizione della compagine sociale.

La scelta dello strumento dipende quindi dalla funzione perseguita: comporre il dissenso, assicurare la decisione, oppure riorganizzare gli assetti proprietari.

È proprio nella fase di costituzione della società, o comunque quando tra i soci esiste piena condivisione degli obiettivi, che queste regole possono essere progettate con maggiore equilibrio.

Lo statuto diventa così uno strumento di governo preventivo dei momenti decisivi della vita dell’impresa.

Verifica il tuo statuto insieme al Commercialista di riferimento e il tuo Notaio.

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Molte società a responsabilità limitata operano ancora oggi sulla base di statuti predisposti dieci, quindici o vent’ann...
10/09/2026

Molte società a responsabilità limitata operano ancora oggi sulla base di statuti predisposti dieci, quindici o vent’anni fa.

Statuti perfettamente validi.

Ma essere validi non significa necessariamente essere ancora adeguati all’impresa che nel frattempo è cambiata.

È questo, a mio avviso, il punto più interessante della recente riflessione dottrinaria sull’adeguamento degli statuti societari.

La S.r.l. è probabilmente il tipo societario nel quale l’autonomia statutaria può esprimersi con maggiore efficacia. Proprio per questo, utilizzare per anni uno statuto standard significa spesso rinunciare a una parte importante della flessibilità che il modello offre.

Pensiamo a una società costituita quando i soci erano due, entrambi operativi e perfettamente allineati.

Dieci anni dopo potrebbero esserci figli entrati nella compagine sociale, soci non più operativi, amministratori con ruoli differenti, investitori, partecipazioni cedute o donate, esigenze di passaggio generazionale.

Eppure lo statuto può essere rimasto quello originario.

Il problema, quindi, non è soltanto chiedersi se lo statuto sia conforme alla disciplina vigente.

La domanda più utile è un’altra:

se oggi dovessimo costituire questa stessa società, con questi soci e con questa organizzazione, scriveremmo ancora lo stesso statuto?

Spesso la risposta è no.

Un check-up statutario dovrebbe allora verificare almeno alcuni punti essenziali.

Governance.
Le regole di amministrazione corrispondono ancora alla distribuzione effettiva dei poteri nell’impresa?

Stallo decisionale.
Se due soci o due gruppi contrapposti non trovano un accordo, lo statuto offre una soluzione oppure la società rischia la paralisi?

Ingresso e uscita dei soci.
Prelazione, gradimento e recesso sono ancora coerenti con l’attuale struttura della compagine sociale?

Successione.
Che cosa accadrebbe domani se venisse a mancare uno dei soci principali? Gli eredi entrerebbero automaticamente in società? È davvero ciò che gli altri soci desiderano?

Diritti dei singoli soci.
Esistono esigenze che giustificherebbero diritti particolari nella nomina degli amministratori, nella distribuzione degli utili o nelle decisioni strategiche?

Controllo.
Le clausole relative all’organo di controllo e alla revisione sono ancora costruite correttamente rispetto all’attuale organizzazione della società?

Passaggio generazionale (un figlio si, l’altro meno o niente).
Lo statuto accompagna il trasferimento dell’impresa oppure diventerà esso stesso un problema quando quel momento arriverà?

C’è poi un secondo profilo, più propriamente giuridico.

Le modificazioni legislative che si succedono nel tempo possono lasciare negli statuti vecchi richiami, formulazioni o meccanismi costruiti su discipline precedenti.

Ma anche qui occorre evitare automatismi.

Una norma statutaria risalente non è, per ciò solo, una norma da cancellare.

Occorre distinguere fra clausole ancora perfettamente operative, clausole che possono essere interpretate alla luce del sistema vigente e clausole che richiedono invece un intervento.

È una distinzione importante perché evita l’errore opposto: modificare uno statuto soltanto perché è “vecchio”.

Da qui, a mio avviso, può nascere una collaborazione particolarmente utile tra Professionisti e Notaio.

Il Commercialista conosce la vita quotidiana dell’impresa, gli equilibri economici tra i soci, le trasformazioni della governance e spesso intercetta per primo l’avvicinarsi di un passaggio generazionale o di un conflitto.

Il Notaio può tradurre quelle esigenze nell’architettura giuridica dello statuto.

Non si tratta quindi di proporre alle imprese una generica “revisione dello statuto”.

Si tratta di fare qualcosa di più concreto:

verificare se le regole scritte della società corrispondano ancora alle effettive esigenze societarie.

Lo statuto, soprattutto nella S.r.l., non dovrebbe essere considerato un documento da conservare al chiuso, fino alla successiva modifica del capitale.

Dovrebbe essere considerato per quello che realmente è:

uno degli strumenti di governo dell’impresa.

Riflessione sviluppata anche alla luce dei più recenti approfondimenti dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato in materia di interpretazione e adeguamento degli statuti societari, al quale si fa espresso rinvio.

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Un caso molto più frequente di quanto si pensi. Si stipula oggi la vendita di un immobile, ma il venditore deve consegna...
02/09/2026

Un caso molto più frequente di quanto si pensi.

Si stipula oggi la vendita di un immobile, ma il venditore deve consegnarlo tra 30 o 60 giorni perché deve ancora trasferirsi.

Al momento del rogito la casa ha una pergotenda, alcuni lampadari, l’impianto d’allarme, elettrodomestici incassati, arredi concordati. Ci sono magari anche alcuni lavori che il venditore si è impegnato a terminare prima della consegna.

Passano due mesi. Arriva il giorno delle chiavi.

La pergotenda non c’è più. Alcuni corpi illuminanti sono stati sostituiti. Un mobile che doveva rimanere è sparito. Su una parete c’è un danno che prima, secondo l’acquirente, non esisteva.

A quel punto nasce una domanda semplicissima:

come si dimostra esattamente com’era l’immobile il giorno del rogito?

Fotografie sul telefono, messaggi WhatsApp e dichiarazioni delle parti possono certamente essere utili. Ma oggi esiste anche uno strumento notarile che merita maggiore attenzione: il verbale notarile di constatazione dello stato materiale dell’immobile.

Il recente Studio n. 26-2026/PC del Consiglio Nazionale del Notariato, curato da Ernesto Fabiani, è tornato sulla competenza del notaio in materia di verbali di constatazione e inventari atipici, sviluppando una riflessione già affrontata nello Studio CNN n. 432-2012/C.

In concreto, cosa può fare il notaio?

Può recarsi nell’immobile e documentare ciò che vede direttamente:

la presenza di determinati arredi o impianti, lo stato visibile dei locali, l’esistenza di lesioni o macchie, la presenza o assenza di determinati beni, le letture dei contatori, le chiavi consegnate, lo stato apparente dei lavori.

Può inoltre coordinare queste constatazioni con fotografie e riprese video, identificandole puntualmente e collegandole al verbale.

Il vantaggio non è trasformare una fotografia in qualcosa di magicamente “incontestabile”.

È diverso: il notaio attesta con pubblica fede ciò che ha personalmente fatto e direttamente constatato, nei limiti dell’art. 2700 c.c.; fotografie e video conservano invece la propria disciplina probatoria, in particolare quella dell’art. 2712 c.c.

E cosa non può fare?

Questo confine è fondamentale.

Il notaio può verbalizzare che «sulla parete è presente una macchia scura di determinate dimensioni».

Non può certificare che «la macchia deriva da un’infiltrazione del terrazzo soprastante».

La prima è una constatazione materiale. La seconda è una valutazione tecnica.

Analogamente, il notaio non stabilisce se i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte, quale sia la causa di una lesione, quanto valga un danno o se una parte sia giuridicamente inadempiente. Quando occorrono queste valutazioni interviene il tecnico; quando serve una prova giudiziale in contraddittorio restano gli strumenti processuali, compreso l’accertamento tecnico preventivo.

La soluzione più interessante: fotografare due momenti

Nelle compravendite con consegna differita, lo strumento può diventare particolarmente efficace se utilizzato due volte:

un verbale al momento del rogito e un secondo verbale alla consegna delle chiavi, seguendo possibilmente lo stesso percorso nell’immobile.

Non si deve così ricostruire mesi dopo che cosa ci fosse o non ci fosse: si possono confrontare due situazioni materialmente documentate.

E il verbale può essere coordinato fin dall’origine con una clausola contrattuale precisa, con un eventuale deposito di parte del prezzo, con una penale o con criteri oggettivi per lo svincolo delle somme.

È probabilmente questa l’applicazione più interessante: non utilizzare il notaio quando il conflitto è già esploso, ma costruire prima un sistema che renda molto più difficile la nascita della contestazione. La ricerca individua infatti nel coordinamento tra clausola contrattuale, deposito, verbale iniziale e verbale finale la soluzione operativamente più completa.

Lo stesso metodo può essere particolarmente utile per immobili arredati di pregio, ville con numerosi accessori e impianti, immobili ancora occupati dal venditore, cantieri non ultimati e consegne anticipate delle chiavi.

Non è una perizia notarile e non sostituisce il giudice o il tecnico.

È qualcosa di più semplice: fissare con precisione un fatto oggi, perché domani non si debba discutere su come fosse ieri.

Riferimenti: E. Fabiani, Studio CNN n. 26-2026/PC; E. Fabiani, Studio CNN n. 432-2012/C; artt. 2699, 2700 e 2712 c.c. Ricerca\_verbali\_constatazione\_immobiliare.docx

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Una società viene liquidata e cancellata dal Registro delle Imprese.Successivamente emerge un immobile rimasto intestato...
25/08/2026

Una società viene liquidata e cancellata dal Registro delle Imprese.

Successivamente emerge un immobile rimasto intestato alla società e non compreso nella liquidazione.

La società è estinta, ma l’immobile esiste.

A chi appartiene e, soprattutto, come può essere nuovamente immesso nella circolazione giuridica?

Le Sezioni Unite della Cassazione, hanno ricostruito il fenomeno in termini successori: con l’estinzione della società, i beni e i diritti residui suscettibili di trasferimento passano agli ex soci, normalmente in regime di contitolarità.

Il principio sostanziale è sufficientemente chiaro.

Più complesso è il profilo della pubblicità immobiliare.

Nei Registri Immobiliari, infatti, il bene continua a risultare intestato a un soggetto che non esiste più, ovvero la società.

Occorre allora individuare con certezza chi fossero i soci al momento della cancellazione, le rispettive quote e, soprattutto, ricostruire correttamente la continuità delle trascrizioni prima di una successiva vendita o iscrizione ipotecaria.

Gli studi del Consiglio Nazionale del Notariato hanno affrontato da tempo il tema delle sopravvenienze e dei residui attivi delle società cancellate.

Un recente e interessante contributo di Federnotizie riporta l’attenzione sulla possibilità di ricorrere a un atto notarile ricognitivo.

Non per determinare un acquisto che si è già prodotto quale conseguenza dell’estinzione della società, ma per documentarlo e consentirne un’adeguata rappresentazione nei Registri Immobiliari.

Ed è probabilmente questo il punto più interessante per la pratica.

Perché sapere chi è proprietario non sempre basta.

Occorre che quella titolarità sia ricostruibile, pubblicizzata e sicura per i successivi aventi causa e per i creditori.

Resta, inoltre, il delicato profilo fiscale: la cancellazione della società non può evidentemente trasformarsi in una scorciatoia per trasferire immobili ai soci prescindendo dalla disciplina tributaria propria dell’assegnazione.

Il tema meriterebbe forse un intervento legislativo capace di disciplinare espressamente la pubblicità dei residui immobiliari delle società estinte.

Nel frattempo rimane una considerazione di fondo:

la cancellazione chiude la vita della società, ma non può interrompere la storia giuridica dei suoi immobili.

Ed è proprio nella ricostruzione di quella continuità che la funzione notarile assume un ruolo essenziale per la sicurezza della circolazione immobiliare.

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Un’opportunità di pianificazione patrimoniale che richiede un’attenta valutazione civilistica, fiscale e notarileLa Legg...
30/07/2026

Un’opportunità di pianificazione patrimoniale che richiede un’attenta valutazione civilistica, fiscale e notarile

La Legge di Bilancio 2026 ha riproposto uno degli strumenti più efficaci di pianificazione patrimoniale degli ultimi anni: l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai soci, nonché la trasformazione agevolata in società semplice.

Il termine ultimo per beneficiare dell’agevolazione è fissato al 30 settembre 2026. Dopo tale data l’operazione tornerà ad essere assoggettata al regime ordinario, con un carico fiscale generalmente molto più elevato.

La finalità della norma

L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di favorire la fuoriuscita dal patrimonio societario di beni non più funzionali all’attività d’impresa, consentendo il loro trasferimento ai soci con una tassazione sostitutiva significativamente ridotta.

L’istituto, già utilizzato nelle precedenti riaperture normative (2016, 2023, 2025), viene nuovamente proposto con una disciplina sostanzialmente analoga, ormai ampiamente interpretata dalla prassi amministrativa e professionale.

Le operazioni agevolabili

La disciplina riguarda tre diverse operazioni:

* assegnazione di beni ai soci;
* cessione di beni ai soci;
* trasformazione di società commerciali in società semplice quando l’attività consiste prevalentemente nella gestione di immobili.

Dal punto di vista notarile si tratta di operazioni profondamente differenti sotto il profilo civilistico, pur condividendo il medesimo regime fiscale agevolato.

Quali società possono usufruirne

Possono accedere al regime:

* società per azioni;
* società in accomandita per azioni;
* società a responsabilità limitata;
* società in nome collettivo;
* società in accomandita semplice;
* società equiparate ai fini tributari.

Restano invece escluse, in linea generale, le cooperative e gli enti non commerciali.

I requisiti dei soci

Uno dei profili maggiormente analizzati dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’individuazione dei soci legittimati.

Possono beneficiare dell’agevolazione:

* i soci risultanti iscritti nel libro soci (ove previsto) entro il termine individuato dalla legge;
* ovvero coloro che dimostrino il possesso della partecipazione mediante titolo avente data certa nei termini previsti.

La ratio della disposizione è evidente: impedire ingressi nella compagine societaria effettuati esclusivamente per sfruttare il beneficio fiscale.

Quali beni possono essere assegnati

La disciplina riguarda principalmente:

* immobili patrimonio;
* immobili merce;
* immobili strumentali per natura ma non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa;
* beni mobili iscritti nei pubblici registri non strumentali.

Restano esclusi gli immobili effettivamente strumentali per destinazione e, più in generale, i beni indispensabili per l’esercizio dell’attività aziendale.

L’imposta sostitutiva

L’aspetto economicamente più rilevante consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva:

* 8% nella generalità dei casi;
* 10,5% per le società considerate non operative nei periodi previsti dalla legge.

La base imponibile è costituita, in linea generale, dalla differenza tra il valore normale (ovvero, nei casi consentiti, il valore catastale per gli immobili) ed il costo fiscalmente riconosciuto del bene.

Le imposte indirette

Uno degli aspetti più interessanti riguarda anche la fiscalità indiretta.

Sono infatti previste:

* imposta di registro ridotta alla metà rispetto all’ordinario;
* imposte ipotecaria e catastale applicate in misura fissa;
* IVA secondo le regole ordinarie quando l’operazione ne è soggetta.

Anche sotto questo profilo il risparmio fiscale può risultare estremamente significativo.

Il ruolo centrale del notaio

L’assegnazione non costituisce una semplice operazione fiscale.

Essa implica:

* verifica della legittimazione societaria;
* controllo della corretta formazione della volontà assembleare;
* accertamento della disponibilità dei beni;
* verifica dell’assenza di vincoli o limitazioni;
* adeguata verifica antiriciclaggio;
* corretta qualificazione civilistica dell’operazione;
* controllo della coerenza tra disciplina societaria e regime fiscale prescelto;
* predisposizione e stipula dell’atto notarile;
* esecuzione della pubblicità immobiliare;
* registrazione fiscale;
* eventuali adempimenti presso il Registro delle Imprese.

Gli studi del Consiglio Nazionale del Notariato evidenziano come l’analisi preliminare dell’operazione rappresenti spesso la fase più delicata, poiché richiede il coordinamento tra disciplina civilistica, tributaria e societaria.

Le valutazioni di convenienza

Secondo la prassi professionale dei Dottori Commercialisti, la convenienza dell’assegnazione non può essere valutata considerando esclusivamente l’imposta sostitutiva.

Occorre analizzare almeno:

* valore fiscale degli immobili;
* eventuali riserve disponibili;
* effetti sul patrimonio netto;
* impatto sul costo fiscale della partecipazione del socio;
* presenza di finanziamenti soci;
* eventuali plusvalenze latenti;
* disciplina IVA;
* prospettive future dell’immobile;
* eventuale successione generazionale.

Solo un’analisi complessiva consente di stabilire se l’assegnazione sia realmente preferibile rispetto ad altre soluzioni, quali la cessione, la distribuzione di riserve o la trasformazione in società semplice.

Le scadenze

Per beneficiare dell’agevolazione:

* l’atto deve essere perfezionato entro il 30 settembre 2026;
* entro la stessa data deve essere versato il 60% dell’imposta sostitutiva;
* il restante 40% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2026.

Conclusioni

La riapertura dell’assegnazione agevolata rappresenta una concreta opportunità per le società che detengono immobili o altri beni non più strategici. Tuttavia, l’operazione richiede un’attenta valutazione preventiva: non si tratta di un semplice trasferimento di beni, ma di un’operazione straordinaria che coinvolge profili civilistici, societari, tributari e notarili strettamente intrecciati.

Per questo motivo è opportuno avviare con largo anticipo l’analisi della situazione patrimoniale della società e verificare, insieme al notaio e al consulente fiscale, la soluzione più efficiente prima della scadenza del 30 settembre 2026.

Nota deontologica: Il presente contributo ha finalità esclusivamente divulgative e non costituisce consulenza professionale. La concreta applicabilità del regime agevolato richiede una valutazione caso per caso, alla luce della normativa vigente, dei documenti societari e degli orientamenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza.

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Gli Studi Notarili Santosuosso comunicano che resteranno regolarmente aperti per tutto il mese di agosto, garantendo con...
22/07/2026

Gli Studi Notarili Santosuosso comunicano che resteranno regolarmente aperti per tutto il mese di agosto, garantendo continuità operativa anche durante il periodo estivo.

Le attività proseguiranno con orario continuato, assicurando la consueta disponibilità per appuntamenti e consulenze.

La scelta di mantenere l’apertura nel mese di agosto conferma l’impegno dello Studio nel garantire un servizio costante e affidabile ai propri clienti, senza interruzioni.

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Una delle novità più interessanti del 2026 riguarda l’agevolazione “prima casa” applicabile agli immobili classificati i...
26/06/2026

Una delle novità più interessanti del 2026 riguarda l’agevolazione “prima casa” applicabile agli immobili classificati in categoria catastale F/2 (unità collabenti).

Per anni la risposta era stata negativa.

L’Agenzia delle Entrate riteneva che un rudere, non essendo ancora una vera abitazione, non potesse beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa.

Oggi, invece, il quadro è profondamente cambiato.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3913/2025, ha affermato un principio destinato ad incidere sul perimetro delle agevolazioni fiscali:
non conta che l’immobile sia abitabile il giorno del rogito; conta che sia concretamente recuperabile e destinabile ad abitazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 108 del 26 maggio 2026, ha recepito integralmente questo orientamento, superando il precedente interpello n. 357/2019.

Cosa significa in concreto?

Se acquistate:

* un rudere;
* un casale diroccato;
* un edificio collabente;
* un fabbricato censito in categoria F/2,

potete ottenere l’agevolazione “prima casa”, purché ricorrano alcune condizioni.

I requisiti essenziali

- possedere tutti i requisiti ordinari previsti dalla Nota II-bis al DPR 131/1986;

- l’immobile deve essere oggettivamente recuperabile e urbanisticamente idoneo a diventare un’abitazione;

- entro il termine di tre anni dall’acquisto deve essere effettivamente trasformato in abitazione.

Se tale trasformazione non avviene, il beneficio fiscale può essere revocato con recupero delle imposte, interessi e sanzioni.

La Cassazione ha ancora una volta privilegiato la sostanza economica dell’operazione rispetto ad una lettura meramente formale.

L’obiettivo della disciplina “prima casa” è favorire chi acquista un’abitazione destinata a soddisfare esigenze abitative.

Se un immobile, pur essendo oggi un rudere, è destinato a diventare una casa, non vi è ragione di negare il beneficio.

È un principio che, coerentemente, valorizza la funzione dell’investimento e il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Quale attenzione deve avere il notaio?

La verifica non riguarda soltanto la categoria catastale.

Occorre valutare attentamente:

* la concreta possibilità di recupero edilizio;
* la regolarità urbanistica;
* la reale destinazione abitativa del progetto;
* la presenza di tutti i requisiti soggettivi dell’acquirente.

Non basta acquistare un rudere: occorre che esso sia realmente suscettibile di diventare una casa.

Questa evoluzione interpretativa offre nuove opportunità a chi investe nel recupero degli immobili storici e rurali, ma richiede una preventiva valutazione tecnica, urbanistica e fiscale, affinché il beneficio possa essere fruito senza rischi di future contestazioni.

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Lo Studio Notarile | S N S | continua il proprio percorso di crescita e seleziona professionisti motivati, competenti e ...
18/06/2026

Lo Studio Notarile | S N S | continua il proprio percorso di crescita e seleziona professionisti motivati, competenti e orientati all’eccellenza.

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