12/06/2026
In linea generale, il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti non può essere desunto di per sé dal coinvolgimento dello Stato richiedente in un conflitto armato, a condizione che siano fornite idonee garanzie in ordine al fatto che la detenzione non avverrà in territori direttamente interessati dalle attività belliche e che, in ogni caso, siano offerte tutele adeguate per l'incolumità del soggetto richiesto nel caso di estensione del conflitto.
Cassazione Penale, Sez. VI, n. 21653/2026.
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