03/09/2026
Per integrare il reato di violenza privata non è necessario impedire completamente a una persona di esercitare un proprio diritto. È sufficiente anche renderne più difficile l’esercizio.
Lo ha precisato la Cassazione (sent. n. 566/26), confermando la condanna di un uomo che aveva sostituito senza preavviso la serratura dell’abitazione familiare di proprietà della moglie.
La difesa sosteneva che non vi fosse alcun reato perché la donna poteva comunque accedere all’immobile attraverso un secondo ingresso. Argomento che non ha convinto.
Secondo la Cassazione, infatti, «integra la violenza privata anche la condotta preordinata a rendere soltanto disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa».
Per questo motivo «la sola esistenza di un diverso ingresso non è di per sé incompatibile con la sussistenza del reato».
Nel caso concreto sono stati ritenuti decisivi due elementi: la sostituzione non preannunciata della serratura della casa familiare e la non immediata messa a disposizione della nuova chiave.
Per i Giudici, la condotta ha inciso concretamente sulla libertà di azione della donna, costringendola a subire un’indebita limitazione nell’accesso all’abitazione.
La decisione ricorda che la violenza privata non si realizza soltanto attraverso minacce o impedimenti assoluti, ma anche quando qualcuno limita arbitrariamente la libertà altrui rendendo più difficile l’esercizio di un diritto.
Condividete la decisione della Cassazione o ritenete che, in presenza di un secondo ingresso, il reato non dovrebbe configurarsi?
Post scritto da Avv. Stefania Crespi
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