08/10/2026
QUANDO LA RESPONSABILITÀ DEL VETERINARIO PUÒ DARE DIRITTO ANCHE AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE?
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Firenze, 29 luglio 2026, n. 2634, affronta una questione particolarmente interessante per chi vive con un animale d’affezione.
Il caso riguardava una cagnolina che, dopo essere stata affidata alle cure di un veterinario, aveva subito un aggravamento delle proprie condizioni fino al decesso.
La Corte ha accertato la responsabilità del professionista, ritenendo che alcune scelte terapeutiche avessero provocato sofferenze che avrebbero potuto essere evitate.
Ma la decisione riguarda anche il danno non patrimoniale subito dalle persone legate all’animale.
La Corte ha infatti riconosciuto rilievo alla sofferenza derivante non soltanto dalla perdita della cagnolina, ma anche dall’aver assistito alle sue sofferenze.
Un aspetto particolarmente significativo è che la tutela non è stata collegata esclusivamente alla proprietà formale dell’animale.
Nel caso concreto, è stata riconosciuta la legittimazione anche alla persona che, pur non risultando proprietaria, aveva vissuto con la cagnolina, se ne era presa cura e aveva condiviso con lei la quotidianità per anni.
Questo non significa che ogni errore veterinario comporti automaticamente un risarcimento.
Il danno non patrimoniale deve essere concretamente provato, così come la sua gravità.
La sentenza rappresenta però uno spunto importante: il rapporto con un animale d’affezione può avere una dimensione affettiva e relazionale che, in determinate circostanze, assume anche rilevanza giuridica.
Corte d’Appello di Firenze, 29 luglio 2026, n. 2634.