Avvocato Dubini Rolando

Avvocato Dubini Rolando AVV. DUBINI SICUREZZA LAVORO
Assistenza giudiziaria e consulenza stragiudiziale. Diritto penale del Assistenza giudiziaria e consulenza stragiudiziale. Formazione.

Diritto penale del lavoro. D.Lgs. 231/2001.

ERANO TRE RAPINATORI. ERANO ANCHE VITTIME DI ALTRI REATIChi erano Giuseppe Mazzarino, Andrea Spinelli e Alessandro Modic...
19/07/2026

ERANO TRE RAPINATORI. ERANO ANCHE VITTIME DI ALTRI REATI
Chi erano Giuseppe Mazzarino, Andrea Spinelli e Alessandro Modica, e perché le due qualificazioni non si contraddicono
di Rolando Dubini

Nel dibattito pubblico sul caso Roggero, Giuseppe Mazzarino, Andrea Spinelli e Alessandro Modica sono stati quasi sempre ridotti a una sola qualifica: «rapinatori».
La qualifica è corretta. Ma è incompleta.
È corretta perché i tre parteciparono alla grave rapina commessa il 28 aprile 2021 nella gioielleria della famiglia Roggero, a Gallo di Grinzane Cavour.
Durante l’azione furono utilizzati un coltello e una pi***la giocattolo col tappo rosso occultato. Le persone presenti furono minacciate e immobilizzate e furono sottratti numerosi gioielli.
Alessandro Modica faceva parte del gruppo ed era destinato alla guida dell’automobile utilizzata per la fuga. Per la rapina aggravata ha successivamente patteggiato quattro anni e dieci mesi di reclusione, oltre alla multa.
La partecipazione dei tre alla rapina costituisce dunque un dato fattuale accertato nella vicenda giudiziaria.
Ma da questa premessa non segue che qualunque violenza successivamente esercitata contro di loro fosse lecita.

QUANDO LA RAPINA ERA FINITA
Dopo essere usciti dalla gioielleria, i tre si diressero verso l’automobile per allontanarsi.
Mario Roggero prese il revolver custodito nel negozio, uscì sulla strada e li raggiunse. All’esterno esplose quattro colpi di pi***la.
Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli furono colpiti mortalmente.
Alessandro Modica, ferito a una gamba mentre si trovava al posto di guida, riuscì ad allontanarsi e fu arrestato alcune ore dopo al pronto soccorso di Savigliano.
Le immagini mostrano inoltre Roggero raggiungere Spinelli, già ferito e disteso al suolo, e sferrargli tre calci al volto.
Questa non è una lettura politica o ideologica della vicenda.
È la ricostruzione giudiziaria fondata sui filmati delle telecamere, sulle consulenze informatiche, autoptiche e balistiche e sugli altri elementi acquisiti nel processo.
La Corte d’assise d’appello di Torino (dpo la condanna a 17 anni di reclusione in primo grado) ha accertato che, quando Roggero sparò, l’azione aggressiva dei rapinatori era ormai totalmente conclusa. I tre erano usciti dal negozio e stavano tentando di salire sull’automobile per fuggire.
Nessuno di loro, in quel momento, stava ponendo in essere una nuova aggressione.
Roggero e i suoi familiari non erano più esposti a un pericolo concreto e attuale.
Mancavano pertanto due condizioni necessarie della legittima difesa:
- l’attualità del pericolo;
- la necessità della reazione difensiva.
Per la stessa ragione sono state escluse sia la legittima difesa reale sia quella putativa.
Non può esservi neppure eccesso colposo in legittima difesa quando manca, a monte, una situazione difensiva reale o ragionevolmente supposta della quale eccedere colposamente i limiti.
La Corte d’assise d’appello ha quindi condannato Roggero a quattordici anni e nove mesi di reclusione per due omicidi volontari, un tentato omicidio e il porto illegale dell’arma fuori dalla gioielleria.
Il 15 luglio 2026 la Corte di cassazione ha confermato la condanna, rendendola definitiva.

CHI ERANO
GIUSEPPE MAZZARINO
Aveva 58 anni.
Era originario di Catania e risultava residente a Torino. Era conosciuto anche a Bra, dove molti anni prima aveva lavorato come addetto alla sicurezza nella discoteca Macabre.
Le cronache riferirono genericamente di precedenti per reati contro il patrimonio.
In assenza del certificato penale e delle relative sentenze, non è però possibile ricostruirne con precisione natura, gravità ed esito.
Trasformare riferimenti giornalistici generici in una dettagliata biografia criminale significherebbe affermare più di quanto le fonti disponibili consentano di dimostrare.
Mazzarino lasciò una compagna, delle figlie, la madre, fratelli e altri familiari, alcuni dei quali si costituirono parti civili nel processo.
Queste persone non parteciparono alla rapina.
Confondere la responsabilità dell’autore del reato con i diritti dei suoi familiari significherebbe applicare una responsabilità per appartenenza che il nostro ordinamento non conosce.

ANDREA SPINELLI
Aveva 44 anni.
Era nato a Moncalieri e viveva da tempo a Bra con la compagna.
Risultava disoccupato, ma secondo le testimonianze raccolte dalla stampa svolgeva occasionalmente lavori come muratore.
Le cronache riferirono di precedenti e di procedimenti relativi a truffe commesse mediante assegni falsi.
Anche in questo caso è necessario distinguere tra denuncia, procedimento, precedente e condanna definitiva: categorie giuridiche diverse, che non possono essere sovrapposte in assenza della documentazione giudiziaria.
Spinelli partecipò direttamente alla rapina.
Per questo avrebbe dovuto essere arrestato, processato e, se riconosciuto colpevole, condannato alla pena prevista dalla legge.
Quella condotta non attribuiva però a un privato il potere di inseguirlo, sparargli mentre tentava di fuggire e colpirlo quando era già ferito a terra.
Sua sorella Caterina non ha negato la responsabilità del fratello.
Ha formulato una distinzione elementare, ma decisiva: meritava il carcere, non di essere ucciso.

ALESSANDRO MODICA
Aveva 34 anni all’epoca dei fatti.
Era originario di Erice ed era cresciuto ad Alba.
Aveva svolto piccoli lavori, anche come muratore. La stampa riferì di precedenti per reati contro il patrimonio e di periodi di detenzione.
Partecipò alla rapina e si mise al posto di guida dell’automobile utilizzata dal gruppo.
Fu colpito da Roggero a una gamba.
Dopo essersi allontanato, venne arrestato alcune ore più tardi al pronto soccorso di Savigliano.
Per la rapina aggravata ha patteggiato quattro anni e dieci mesi di reclusione e ha scontato la pena.
Nel diverso procedimento contro Roggero si è costituito parte civile quale persona offesa dal tentato omicidio.
Non esiste alcuna contraddizione.

AUTORI DELLA RAPINA E VITTIME DEGLI SPARI
La struttura logica è semplice.
Prima premessa: Mazzarino, Spinelli e Modica parteciparono alla rapina.
Seconda premessa: dopo la cessazione dell’aggressione, Roggero sparò contro di loro mentre tentavano di allontanarsi.
Terza premessa: la rapina e gli spari successivi sono fatti diversi, commessi da soggetti diversi e sottoposti a qualificazioni giuridiche autonome.
Conclusione: la responsabilità per la rapina non elimina la possibilità di essere persone offese dagli omicidi e dal tentato omicidio successivamente commessi.
In termini logici essere autore del reato A non implica non poter essere vittima del reato B.
Definire Mazzarino, Spinelli e Modica persone offese dagli omicidi e dal tentato omicidio non significa assolverli dalla rapina.
Non significa santificarli.
Non significa negare la gravità delle minacce e della violenza subite dalla famiglia Roggero.
Significa soltanto non confondere due fatti e due responsabilità.
Mazzarino e Spinelli parteciparono alla rapina e divennero successivamente persone offese da due omicidi volontari.
Modica partecipò alla rapina e divenne successivamente persona offesa da un tentato omicidio.
Le due qualificazioni possono coesistere perché hanno per oggetto condotte diverse.

IL CONFINE DELLA LEGITTIMA DIFESA
La legittima difesa consente di reagire a un pericolo ingiusto attuale, quando la reazione sia necessaria.
Non attribuisce un potere generale di punizione.
Non consente di posticipare la difesa a un momento nel quale l’aggressione è terminata.
Non trasforma la fuga del responsabile in una licenza di uccidere.
La responsabilità per la rapina doveva essere accertata e punita dallo Stato attraverso l’arresto, il processo e la pena.
La morte non era la pena prevista.
Mario Roggero non era il giudice incaricato di applicarla.
Lo Stato di diritto non si misura soltanto quando protegge la persona innocente.
Si misura soprattutto quando continua ad applicare le proprie regole a chi ha appena commesso un grave reato.
Se il diritto alla vita dipendesse dalla simpatia sociale, dalla fedina penale o dalla riprovazione suscitata dalla persona uccisa, la conseguenza non sarebbe una giustizia più severa.
Sarebbe la sostituzione del processo con la vendetta privata.
Non si tratta dunque di scegliere tra Roggero e i rapinatori.
Si tratta di mantenere ferme due regole, entrambe necessarie:
- chi commette una rapina deve essere processato e punito;
- chi uccide quando il pericolo è cessato deve rispondere dell’omicidio.
Negare la prima regola significherebbe tollerare il crimine.
Negare la seconda significherebbe autorizzare la giustizia privata.

FONTI
1. Corte d’assise d’appello di Torino, Sezione I, sentenza n. 19/2026, decisione del 3 dicembre 2025, deposito del 2 febbraio 2026:

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2026/02/sentenza-appello-roggero.pdf

2. Giurisprudenza Penale, «Caso Mario Roggero: le motivazioni della sentenza di condanna, in appello»:

https://www.giurisprudenzapenale.com/2026/02/05/caso-mario-roggero-le-motivazioni-della-sentenza-di-condanna-in-appello-nei-confronti-del-gioielliere-di-grinzane-cavour-per-lomicidio-di-due-rapinatori-e-il-tentato-omicidio-di/

3. ANSA, 15 luglio 2026, «Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero»:

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/07/15/uccise-due-banditi-condannato-in-via-definitiva-il-gioielliere-mario-roggero_7451dd1c-0381-4287-ad63-09fea9ade74c.html

4. ANSA, 21 dicembre 2021, «Banditi morti in rapina, patteggia complice sopravvissuto»:

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/12/21/banditi-morti-in-rapina-patteggia-complice-sopravvissuto_e24c100c-1835-4b56-adfd-e1d7d434167d.html

5. Corriere della Sera – Torino, 30 aprile 2021, «Rapina di Grinzane Cavour, la scelta criminale del muratore, del carrozziere e dell’ex buttafuori»:

https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/21_aprile_30/rapina-grinzane-scelta-criminale-muratore-carrozziere-dell-ex-buttafuori-a420b29c-a97d-11eb-8b01-83c2a483d7f5.shtml

6. La Stampa, 17 luglio 2026, intervista a Caterina Spinelli:

https://www.lastampa.it/cuneo/2026/07/17/news/caterina_spinelli_sorella_rapinatore_ucciso_roggero-15691779/

7. ANSA, 18 luglio 2026, «Le parti civili: nessun risarcimento da Roggero, pronti a pignorare»:

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/07/18/le-parti-civili-nessun-risarcimento-da-roggero-pronti-a-pignorare_877c87c4-a76e-49af-9196-8e4e2840de00.html

Garantismo non significa rovesciare il posto delle vittimeIn uno Stato di diritto anche un manager condannato ha diritto...
01/07/2026

Garantismo non significa rovesciare il posto delle vittime

In uno Stato di diritto anche un manager condannato ha diritto alla difesa, al ricorso, al rispetto della persona e alla critica della sentenza.
Questa è una premessa non negoziabile.
Il garantismo serve a impedire l’arbitrio del potere punitivo. Serve a ricordare che nessuno deve essere consegnato alla gogna, alla vendetta sociale o alla condanna preventiva.
Ma questa premessa non implica un’altra conclusione: che il condannato, soprattutto quando occupa posizioni apicali, possa essere trasformato nella vittima principale della vicenda.
In una tragedia con 32 morti e oltre cento feriti, le vittime primarie sono chi ha perso la vita, chi è rimasto ferito, chi ha perso familiari, affetti, salute, futuro.
Chiamare “povero” il condannato, oscurando questo dato elementare, non è garantismo.
È uno slittamento argomentativo e morale.
Il garantismo tutela l’imputato e il condannato contro l’arbitrio.
Non cancella le vittime reali.
Non trasforma la responsabilità penale in persecuzione personale.
Non riduce una tragedia collettiva a un problema reputazionale o giudiziario del vertice aziendale.
Una cultura seria del diritto tiene insieme due principi: rispetto delle garanzie e rispetto delle vittime.
Separarli significa tradire entrambi.

Torre Milano: assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Il nodo decisivo è l’elemento soggettivoTRIBUNALE ORDIN...
16/06/2026

Torre Milano: assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Il nodo decisivo è l’elemento soggettivo

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
NOTIZIA DI DECISIONE IN MERITO AL PROCEDIMENTO N. 3258/25 RG.TRIB C.D.
TORRE MILANO

In data odierna la giudice dottoressa Paola Braggion ha pronunciato sentenza di assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato” nel procedimento a carico di Rusconi Carlo + 7 riservando il deposito della motivazione in giorni 90.

I costruttori e l’asseveratore del progetto sono stati chiamati a rispondere della realizzazione di un intervento edilizio, alto oltre 87 metri, con titolo illegittimo (SCIA con Atto d’Obbligo) e, dunque, senza il necessario permesso di costruire - trattandosi di nuova costruzione e non di ristrutturazione (reato ex art. 44 lett. b) e senza previo piano attuativo.

I funzionari del Comune di Milano sono stati citati per rispondere penalmente per aver concorso (dolosamente) o cooperato (colposamente) a tale realizzazione rilasciando un titolo illegittimo e redigendo una delibera dirigenziale che rendeva possibile tale costruzione in contrasto con norme statali fondamentali, e senza provvedere alla redazione di piano attuativo.

Per tutti difetta l’elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione emergente dalla nozione di ristrutturazione di cui all’art. 3 lett. d) DPR 380/01 vigente nel 2018 e sulla vigenza ed applicabilità dell’art 41 quinquies c.6 L. 1150/42.

Inoltre, la prassi consolidata del Comune di Milano, discendente dall’applicazione della Legge Regionale, del PGT e del Regolamento Edilizio, avvallata dall’Avvocatura Comunale fino dal 2002, ratificata fino al 2023 con la circolare n. 1 del Comune e sostenuta dalla pacifica giurisprudenza amministrativa dei Tar e del CDS, consentiva l’intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato a OPM srl.

L’Asseveratore del progetto deve essere altresì assolto dall’imputazione di falsa attestazione della conformità del progetto ai requisiti del PGT e della legge per mancanza di dolo, in quanto nella sua relazione ha attestato ciò che riteneva corretto e non sapeva essere “falso” secondo le interpretazioni della giurisprudenza penale e amministrativa successiva, impostasi dopo oltre 7 anni dalla sua relazione.

Milano, 16 giugno 2026

Il Presidente del Tribunale
Fabio Roia

Messa alla prova e infortuni sul lavoro: non basta il lavoro di pubblica utilitàCassazione penale, Sez. IV, 3 giugno 202...
13/06/2026

Messa alla prova e infortuni sul lavoro: non basta il lavoro di pubblica utilità
Cassazione penale, Sez. IV, 3 giugno 2026, n. 20146
Fatto
Due imputati per lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, ex art. 590, comma 3, c.p., chiedevano la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ammetteva gli imputati alla prova per sei mesi, recependo il programma elaborato dall’U.E.P.E., fondato sullo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
Il Pubblico Ministero ricorreva per cassazione, contestando un punto preciso: il giudice aveva disposto la messa alla prova senza verificare se il programma contenesse anche condotte riparatorie, misure volte a eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, e, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato al lavoratore.
La Cassazione ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza con rinvio.
Diritto
La messa alla prova non è un automatismo favorevole all’imputato, né una semplice sostituzione del processo con qualche ora di lavoro socialmente utile: è un trattamento sanzionatorio alternativo alla pena e al processo. Proprio per questo deve essere effettiva, proporzionata al fatto e all’autore, coerente con finalità rieducative, risocializzanti e specialpreventive.
Ne segue una conseguenza rigorosa: il lavoro di pubblica utilità è componente necessaria, ma non esaurisce il contenuto minimo del programma.
Ai sensi dell’art. 168-bis c.p. e dell’art. 464-bis c.p.p., il giudice deve valutare anche le ulteriori voci trattamentali possibili e praticabili: condotte riparatorie, eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose, restituzioni, risarcimento del danno ove possibile.
“Ove possibile” non significa “a discrezione libera” e non significa “se l’imputato lo ritiene opportuno”. Significa che il giudice deve verificare concretamente se la riparazione sia praticabile, in quale misura, e quale sforzo sia esigibile dall’imputato alla luce del caso concreto.
Nel caso di lesioni sul lavoro, questo passaggio non è marginale. La persona offesa non è un elemento accessorio del procedimento: è il soggetto che ha subito le conseguenze della violazione prevenzionistica.
Per la Cassazione, dunque, il giudice non può limitarsi a “validare” il programma dell’U.E.P.E. Deve controllarne l’idoneità sostanziale e, se necessario, integrarlo o modificarlo.
L'indennizzo INAIL non equivale al risarcimento del danno. Ha natura indennitaria, non risarcitoria. Pertanto non può essere utilizzato come surrogato automatico della condotta riparatoria dell’imputato.
Nei reati di infortunio sul lavoro, la messa alla prova è ammissibile, ma non può diventare una scorciatoia processuale priva di reale contenuto riparativo.
Il beneficio regge se il programma è serio. Non regge se manca la valutazione sulle conseguenze del reato, sulla posizione della vittima e sulle condotte riparatorie concretamente praticabili.

Garlasco: il circo mediatico, la Procura creativa e la cretineria social in toga immaginariaC’è qualcosa di profondament...
12/05/2026

Garlasco: il circo mediatico, la Procura creativa e la cretineria social in toga immaginaria

C’è qualcosa di profondamente italiano, di tragico, grottesco e leggermente condominiale nel modo in cui l’omicidio efferato di Chiara Poggi è stato trasformato in un parco divertimenti per investigatori da divano, genetisti da aperitivo e profeti del “non ce la raccontano giusta”.
Chiara Poggi è stata assassinata.
Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per quell’omicidio. Questo è il dato giudiziario. Non un’opinione. Non un sondaggio Telegram. Non una suggestione uscita da un podcast registrato in cantina con il microfono comprato su Amazon.
Ora esiste una nuova indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio. Bene: le indagini si fanno, le piste si verificano, gli elementi nuovi si valutano. Nessuno serio dovrebbe avere paura degli accertamenti. Ma appunto: accertamenti. Non fiction giudiziaria. Non televoto. Non “assolviamo uno e condanniamo l’altro perché stasera il format funziona meglio così”.

Perché il nuovo spettacolo Garlasco ha una trama meravigliosa: si prende una condanna definitiva, la si mette tra parentesi come un vecchio mobile di zia, si selezionano gli elementi utili alla nuova narrazione, si espellono quelli fastidiosi, e poi si confeziona un castello accusatorio così fragile che Kafka, vedendolo, avrebbe chiesto il trasferimento all’ufficio anagrafe.
La Procura di Pavia oggi punta su Sempio, anche sulla base di nuovi accertamenti genetici, della traccia palmare 33 e di intercettazioni rilette in chiave accusatoria. Sky riassume gli indizi richiamando il DNA estratto dalle unghie della vittima, ritenuto compatibile con la linea paterna della famiglia Sempio, e la traccia palmare che per i pm apparterrebbe all’indagato. Reuters riferisce che Sempio, già archiviato in passato e oggi di nuovo al centro dell’indagine, nega ogni coinvolgimento.
Fin qui, il processo penale fa il processo penale. Il guaio comincia quando il processo penale viene sequestrato dal circo: conduttori con la faccia da giudizio universale, opinionisti che parlano come se avessero interrogato il DNA in aramaico, social pieni di gente che non ha letto una sentenza ma ha “capito tutto” dopo un reel di quarantadue secondi.
E intanto la parte civile alza un’obiezione tutt’altro che irrilevante: l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, ha criticato duramente l’impostazione della nuova indagine, sostenendo che avrebbe “bypassato i punti centrali” della condanna di Stasi e manifestando sorpresa per la mole di incontri e interlocuzioni frequenti tra Procura di Pavia e difesa Stasi.

Ora, attenzione: non bisogna dire più di quello che gli atti consentono. Non siamo al bar dello sport, anche se molti ormai ci abitano stabilmente e ricevono lì la posta. Ma il problema posto è serio: se un’inchiesta nuova sembra nascere non solo per verificare un’ipotesi alternativa, ma per demolire selettivamente un giudicato, allora il rischio è quello della giustizia à la carte. Prendo il DNA, lascio la camminata. Prendo la traccia, tolgo la bicicletta. Prendo l’intercettazione, lascio il resto nel guardaroba, accanto ai cappotti e alla prudenza.
È il metodo che inquieta.
Non perché Stasi debba essere colpevole per forza. Non perché Sempio debba essere innocente per decreto celeste. Ma perché una revisione seria non si costruisce togliendo dal tavolo ciò che disturba la nuova teoria. Se la vecchia condanna è sbagliata, va demolita sugli atti, non con il montaggio alternato da docuserie. E se la nuova accusa è fondata, deve reggere al contraddittorio, non ai cori social.

La Procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, non a caso, ha definito la questione “delicata, complicata, difficile” e ha chiarito che gli atti vanno studiati con cura; Adnkronos riferisce anche che, al momento, la difesa Stasi non ha ancora presentato richiesta di revisione. Traduzione per gli utenti con l’avatar di Sherlock Holmes: non basta urlare “colpo di scena” perché la Cassazione si sciolga come un ghiacciolo a Ferragosto.
Nel frattempo, il circo mediatico ha già emesso le sue sentenze. Stasi martire. Sempio mostro. O viceversa, dipende dalla puntata, dall’ospite, dall’umidità e dal numero di follower del criminologo di turno. La vittima, come sempre, rischia di sparire. Chiara Poggi diventa un fondale. Una scenografia. Una parola chiave per fare traffico. E questo è il punto più indecente di tutti.
Perché Garlasco non è un gioco di società.
Non è Cluedo con i consulenti.
Non è una seduta spiritica con la cannuccia dell’Estathé.
Non è un talent show giudiziario dove vince chi costruisce l’ipotesi più seducente, più torbida, più vendibile.
È un omicidio, con una vittima, con la sua famiglia vilipesa dagli idioti odiatori seriali da social, con una condanna definitiva, con una nuova indagine che deve essere presa sul serio, ma proprio per questo non deve essere trasformata in una bancarella di suggestioni.

La cretineria social, invece, ha già fatto quello che sa fare meglio: ha coagulato ignoranza, indignazione, narcisismo e analfabetismo processuale in un’unica grande marmellata tossica. Gente che ignora cosa sia un giudicato discute di revisione come se ordinasse una pizza. Gente che confonde un’indagine con una sentenza. Gente che usa la parola “prova” per qualunque cosa produca adrenalina.
Il dubbio è una cosa seria, il sospetto compulsivo è un disturbo. La curiosità è una cosa, comportarsi da caso umano ben altra.
E il circo mediatico Garlasco ormai vive proprio lì: nella zona grigia dove il diritto finisce e comincia la psichiatria da palinsesto, e la personalità borderline pretende protagonismo
Alla fine, forse, la domanda non è neppure se il caso Garlasco debba essere riesaminato.
Se ci sono elementi nuovi, si esaminano. Punto.
La domanda vera è un’altra: siamo ancora capaci di distinguere un’indagine da una verità, una sentenza da un’ipotesi, un processo da una trasmissione televisiva?
A giudicare dal livello del dibattito, la risposta è no.
E non è una buona notizia.
Neppure per il compianto Freud, e per il Centro di Igiene Mentale.

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Milan
20153

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Martedì 09:00 - 19:00
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