05/10/2026
Appalto o somministrazione di manodopera? La verifica passa dall’esecuzione concreta del rapporto.
Giorgio Infranca e Pietro Semeraro commentano su Eutekne.info del 2 ottobre 2026 l’ordinanza della Cassazione n. 26027/2026, dedicata ai criteri per distinguere, ai fini fiscali, un appalto genuino da una somministrazione irregolare di lavoro.
Il giudice deve accertare se l’appaltatore disponga di un’organizzazione autonoma, assuma il rischio d’impresa ed eserciti effettivamente il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori.
Contratto, certificazione, DURC e tracciabilità dei pagamenti concorrono alla valutazione, ma non esauriscono l’indagine sulle modalità di svolgimento della prestazione.
Per la difesa del contribuente, il punto è centrale: la contestazione richiede prove riferite allo specifico rapporto. Le frodi o le irregolarità del fornitore non dimostrano, da sole, l’assenza dei requisiti sostanziali dell’appalto.
Allo stesso modo, il committente non può affidare la propria difesa alla sola regolarità documentale. Occorre ricostruire chi organizzava il servizio, chi impartiva le direttive al personale e chi sopportava il rischio dell’attività.
La Cassazione ha disposto un nuovo esame della controversia: la genuinità dell’appalto resta affidata alla valutazione del giudice di rinvio.
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