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Taxlit, vince in CGT Vibo Valentia su presunta somministrazione illecita di manodoperaTaxlit, con gli avvocati Giorgio I...
23/04/2026

Taxlit, vince in CGT Vibo Valentia su presunta somministrazione illecita di manodopera

Taxlit, con gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro, assistito con successo un importante gruppo alberghiero in un contenzioso tributario dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, ottenendo l’annullamento integrale di una serie di avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2019 e 2020 (sentenza n. 263/2026 depositata il 21 aprile 2026).

La controversia traeva origine da contestazioni dell’Agenzia delle Entrate fondate sulla presunta somministrazione illecita di manodopera, ritenuta mascherata da contratti di appalto, con conseguenti rilievi ai fini IVA, IRES e IRAP.

Il Collegio ha accolto integralmente il ricorso, rilevando innanzitutto un grave difetto di motivazione e di prova negli atti impositivi. In particolare, i giudici hanno evidenziato come l’Amministrazione finanziaria non abbia fornito elementi concreti e specifici idonei a dimostrare, con riferimento al caso concreto, la non genuinità dei rapporti contrattuali contestati .

Nel merito, la Corte ha escluso la sussistenza di una somministrazione illecita, ribadendo che la riqualificazione di un appalto richiede una prova puntuale delle modalità effettive di esecuzione del rapporto, non potendo fondarsi su presunzioni generiche o su elementi riferiti a soggetti terzi .

Di particolare rilievo, nella decisione, la valorizzazione complessiva degli elementi difensivi forniti dalla contribuente, tra cui la certificazione del contratto, le dichiarazioni rese da dipendenti dell’appaltatore (idonee a confermare l’autonomia organizzativa del fornitore), nonché gli esiti favorevoli in sede giuslavoristica e il decreto di archiviazione in sede penale, considerati dal Collegio coerenti con la ricostruzione difensiva e, nel loro insieme, idonei a evidenziare il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione.

Buona Pasqua!
03/04/2026

Buona Pasqua!

PVC consegnato a fine anno: rebus sul termine di decadenzaGli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro commentano su ...
23/02/2026

PVC consegnato a fine anno: rebus sul termine di decadenza

Gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro commentano su Eutekne il coordinamento tra art. 43 DPR 600/1973, art. 5-quater DLgs. 218/1997 e art. 6-bis L. 212/2000 in caso di verbale consegnato a dicembre.

𝗗𝗲𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗜𝗩𝗔 𝘀𝗮𝗹𝘃𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗱𝗶 𝗳𝗿𝗼𝗱𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗱𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮Gli avvocati Giorgio Infranca e P...
03/02/2026

𝗗𝗲𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗜𝗩𝗔 𝘀𝗮𝗹𝘃𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗱𝗶 𝗳𝗿𝗼𝗱𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗱𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮

Gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro commentano su Eutekne.info la sentenza 12/2/2026 della CGT I grado di Rimini in materia di somministrazione illecita di manodopera e recupero della detrazione IVA.

https://lnkd.in/d3gaADeM

Buone Feste!
22/12/2025

Buone Feste!

📌 Il termine di 60 giorni per l’invio dell’accertamento prescinde dalle deduzioni difensiveNel contributo pubblicato su ...
17/11/2025

📌 Il termine di 60 giorni per l’invio dell’accertamento prescinde dalle deduzioni difensive

Nel contributo pubblicato su Eutekne.info, gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro analizzano la natura del termine dilatorio previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente e il suo impatto sul contraddittorio preventivo.

Il termine di 60 giorni ha carattere inderogabile: l’Ufficio non può adottare l’atto prima della sua scadenza, nemmeno quando il contribuente abbia già trasmesso le proprie deduzioni o dichiarato di non volerle presentare.
Il contribuente conserva infatti sino all’ultimo giorno la possibilità di integrare o modificare la propria posizione.

Questa impostazione è coerente con la giurisprudenza formatasi in materia di osservazioni al PVC ex art. 12, comma 7, secondo cui:
– la presentazione anticipata delle memorie non consuma il diritto al contraddittorio;
– il termine ha natura dilatoria e garantistica;
– l’atto emesso “ante tempus” è illegittimo, poiché adottato in violazione della garanzia procedimentale riconosciuta al contribuente.

L’art. 6-bis recepisce ora in via generale tale principio, estendendolo a tutti gli atti autonomamente impugnabili e consolidando un modello di contraddittorio informato, effettivo e non meramente formale.

https://lnkd.in/dD_AQWuG

Gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro commentano su Eutekne Info  la recente sentenza della Corte di Giustizia...
14/11/2025

Gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro commentano su Eutekne Info la recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Brescia n. 789/1/2025, intervenuta sul valore della certificazione delle attività di ricerca e sviluppo ex art. 23 DL 73/2022 quando acquisita successivamente al PVC.

La Corte chiarisce che, pur non essendo più opponibile all’Amministrazione in forza dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 23, la certificazione conserva una autonoma valenza probatoria nel processo tributario.

Tale rilievo deriva da elementi strutturali dell’atto tecnico:
• il rilascio da parte di professionisti iscritti all’albo ministeriale;
• l’applicazione di criteri metodologici predeterminati;
• la verifica della riconducibilità delle attività ai requisiti R&S, anche con riferimento al Manuale di Frascati OCSE.

📌 La ricaduta operativa è significativa: la certificazione ha contribuito alla qualificazione del credito come non spettante, con applicazione del termine di decadenza quinquennale e conseguente annullamento dell’atto impositivo notificato oltre tale limite.

La pronuncia conferma che, anche quando non è opponibile ex lege, la certificazione R&S mantiene un ruolo determinante nella ricostruzione tecnico-fattuale del progetto e nella corretta qualificazione giuridica della pretesa fiscale

Nel nuovo numero della rivista l’Accertamento di Eutekne Dottrina (5/2025), gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semer...
05/11/2025

Nel nuovo numero della rivista l’Accertamento di Eutekne Dottrina (5/2025), gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro analizzano le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2025 in materia di adesione post-avviso.

La riforma amplia le ipotesi di preclusione alla presentazione di una nuova istanza di adesione, incidendo sulla gestione della fase di interlocuzione preventiva, da condurre con sempre maggiore cura e attenzione.

Dopo le modifiche all’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, la presentazione dell’istanza di adesione rappresenta un’occasione unica da valorizzare con grande consapevolezza, anche in considerazione dei suoi rapporti con gli altri istituti deflattivi del contenzioso.

18/10/2025

Indirizzo

Via Della Moscova 38
Milan
20122

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:30 - 20:00
Giovedì 09:30 - 20:00
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Telefono

+390258215014

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