Studio Legale - WR Milano Avvocati

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WR & PARTNERS è un team di professionisti indipendenti fondato dagli Avvocati Ruggiero Gorgoglione e Walter Massara del Foro di Milano. E’ nostro obiettivo fornire un’assistenza altamente specialistica, nonché risposte e soluzioni innovative in relazione alle esclusive esigenze dei nostri assistiti. Punto di forza del team è la capacità di seguire il cliente personalmente e di comprendere tutte le

problematiche del settore specifico favorendo la ricerca di soluzioni che consentano la più efficace tutela e soddisfazione dell’assistito.

“Siamo contrari all’appiattitocrazia legale. Unicità di soluzioni, Unicità di futuro, Unicità di soddisfazioni”.

MALASANITA' Il nostro team con il coordinamento dell'Avv. Walter Massara gestisce casi di malpractice medica. Al nostro ...
09/05/2023

MALASANITA'

Il nostro team con il coordinamento dell'Avv. Walter Massara gestisce casi di malpractice medica.

Al nostro team si affiancano medici in grado di effettuare una valutazione preliminare, al fine di valutare preventivamente ogni caso.

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Spese personali nel rendiconto: quando sono illegittimeIn materia di spese personali ci si interroga sulla legittimità d...
03/02/2023

Spese personali nel rendiconto: quando sono illegittime

In materia di spese personali ci si interroga sulla legittimità dell'addebito delle stesse previsto nel rendiconto consuntivo.

E' opportuno innanzitutto considerare che il Condominio può addebitare spese personali qualora rispondano al principio di "utilizzazione differenziata" (art. 1123 co 2 c.c.) del bene comune, solo in tale caso l'addebito personale sarebbe legittimo e non qualora lo stesso rappresenti una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

E' perciò opportuno valutare la legittimità dell'addebito in base alla tipologia di spesa:

Riparazioni per danni causati dal condomino:
In tale ipotesi non può considerarsi legittima la delibera con cui l'assemblea addebiti le eventuali riparazioni effettuate sulle parti comuni o sulle unità private senza che vi sia un accertamento giudiziale, l'addebito infatti costituirebbe una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. (In tal senso T. Milano sent. 3332 del 3.4.2019)

Opere eseguite su parti private:
Secondo la Cassazione (sent. 305 del 12.1.2016) è nulla la delibera che preveda il riparto di spese su parti private (es il pavimento dei balconi), ciò per eccesso di potere, in quanto in linea generale l'assemblea non può assumere decisioni impattanti sulla proprietà del singolo.

Acquisizione di informazioni per completare il registro anagrafico:
In assenza di collaborazione da parte del condomino, è legittimo l'addebito della spesa da parte dell'amministratore relativamente alle spese sostenute per le ricerche anagrafiche.

Spese legali:
Secondo la Cassazione (sent. 751 del 18.1.2018) è nulla la delibera che pone a carico del singolo condomino le spese legali, prima che queste vengano accertate giudizialmente.

Comunicazioni e chiarimenti dell'amministratore:
Le comunicazioni a chiarimento correlate a comunicazioni ordinarie o straordinarie inviate dall'amministratore potrebbero essere inquadrate tra le spese personali addebitabili, dovendo però valutarsi la natura dell'attività resa e se quindi la stessa corrisponda al principio di utilizzazione differenziata del servizio in favore del singolo.

Fermo restando quanto sopra, merita uno spunto di riflessione l'effetto che avrebbe il voto favorevole del condomino che contesti la spesa personale a suo carico. Nelle ipotesi di nullità, infatti, il rendiconto è sempre impugnabile anche in caso di voto favorevole; tuttavia, in assenza di impugnazione, si potrebbe ritenere che l'approvazione espressa con voto favorevole e la mancata successiva impugnazione possano valere quale riconoscimento di quel debito specifico. In punto di riconoscimento di debito l'interpretazione non può però considerarsi univoca.

Avv. Ruggiero Gorgoglione

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La validità della convocazione assembleare mediante e-mail ordinariaSpesso ci si interroga sulla validità della convocaz...
23/09/2022

La validità della convocazione assembleare mediante e-mail ordinaria

Spesso ci si interroga sulla validità della convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria.

Sul punto l'art. 66 disp. att. c.c. è tassativo nell'indicare che l'avviso di convocazione debba essere trasmesso a mezzo: posta raccomandata, pec, consegna a mani, fax, il tutto almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

In ogni caso la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria a determinate condizioni:

- in caso di prova della ricezione, ad esempio mediante conferma espressa (Tribunale Tivoli 5.4.22);

- in caso di espresso assenso preventivo del condomino alle convocazioni a mezzo posta elettronica ordinaria (Corte D'Appello di Brescia 4/2019);

- in caso di non contestazione della ricezione dell'e-mail ordinaria (Tribunale di Roma sent. 17727/21);

Per cui, sebbene la convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria non possa considerarsi vietata, è opportuno considerare che, in caso di impugnazione della delibera, per poter considerare valida la convocazione stessa, questa dovrà rispettare una delle condizioni pocanzi esposte.

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La proprietà della canna fumaria in CondominioIn tema di proprietà della canna fumaria, spesso ci si interroga sulla tit...
10/05/2022

La proprietà della canna fumaria in Condominio

In tema di proprietà della canna fumaria, spesso ci si interroga sulla titolarità della stessa in assenza di specifiche previsioni nell'atto di acquisto e di provenienza, nonchè in assenza di specifiche indicazioni a livello condominiale (ad esempio nel regolamento contrattuale).

L'art. 1117 c.c. prevede, infatti, la presunzione di comunione del bene destinato a servire i condomini, salvo che risulti diversamente dal titolo.

Tuttavia, la giurisprudenza è di diverso avviso nel caso in cui, nonostante non vi sia alcun titolo idoneo a qualificare il bene comune come di proprietà del singolo o del Condominio, l'effettiva destinazione del bene, nello specifico della canna fumaria, non sia tale da consentirne l'utilizzo da parte di tutti, bensì solo da parte del singolo, perciò è da considerarsi di proprietà privata nel caso in cui la stessa sia destinata a servire solo il singolo condomino.

Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte, confermando il proprio precedente orientamento, ha affermato che "Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento o il locale cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione. F Cass. civ., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20555, S. c. B.".

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La responsabilità dell'agente immobiliare nella compravendita.Nelle trattative che portano alla conclusione di una compr...
27/04/2022

La responsabilità dell'agente immobiliare nella compravendita.

Nelle trattative che portano alla conclusione di una compravendita immobiliare con l'ausilio di un agente immobiliare, quest'ultimo non si limita a svolgere un ruolo puramente commerciare di incontro tra domanda e offerta di vendita, in quanto il mediatore è comunque tenuto a fornire alle parti le informazioni opportune (conosciute o conoscibili) prima del perfezionamento dell'affare.

L'art. 1759 c.c. prevede infatti che il mediatore debba comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione dello stesso. Allo stesso tempo, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mediatore deve informare le parti sulle circostanze a lui conoscibili con la media diligenza professionale (Cass. 784/2020, ex multis Cass. 29229/2019, 4415/2017).

Per cui ad esempio il mediatore che fosse già a conoscenza dell'insolvibilità di una delle parti, dovendo fornire le informazioni "influenti sulla sicurezza dell'affare", potrebbe essere ritenuto responsabile per non aver informato la controparte prima di fargli versare la caparra (Cass. 20512/2020).

Allo stesso tempo, secondo il mediatore ha l'obbligo in negativo di non dare rassicurazioni e informazioni in merito a circostanze a lui non note o da lui non verificate.

Per cui ad esempio il mediatore non potrà tranquillizzare le parti circa l'assenza di gravami (ipoteche, pignoramenti) senza aver prima verificato l'assenza degli stessi.

Il mediatore in ogni caso non ha l'obbligo di effettuare delle verifiche di carattere tecnico-giuridico , come ad esempio le ispezioni ipotecare o la regolarità urbanistica dell'immobile (come detto sopra vi è tenuto però se rassicura personalmente le parti su aspetti tecnici), salvo una diversa e specifica pattuizione tra le parti (in tal senso Cass. 18140/2015); tuttavia, in base a quanto detto pocanzi, non potrà riferire alla parte acquirente che l'immobile è libero da vincoli senza averlo prima verificato (dichiarazione che invece potrebbe fare il venditore stesso).

Nei casi summenzionati, in presenza quindi di una responsabilità dell'Agenzia immobiliare, la stessa non sono non avrebbe il diritto alla provvigione richiesta, ma sarebbe tenuta al contempo a risarcire il danno patito e provato dalla parte lesa dal mancato rispetto degli obblighi gravanti sul professionista.

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Locazione: la prova dei danni causati all'immobile dall'inquilino.Ai sensi dell'art. 1590 comma 2 c.c. si presume che il...
01/03/2022

Locazione: la prova dei danni causati all'immobile dall'inquilino.

Ai sensi dell'art. 1590 comma 2 c.c. si presume che il bene locato sia stato consegnato al conduttore in buono stato di manutenzione.

Da ciò ne discende che in occasione della riconsegna dell'immobile e della conseguente contestazione del pessimo stato dell'immobile (ad esempio ai fini della ritenzione della cauzione) spetta al conduttore l'onere di provare che il bene fosse già nelle medesime condizioni al momento della sottoscrizione del contratto di locazione (in tal senso Cass. 14305/2005).

Al fine di evitare tale presunzione, sarebbe opportuna la precisazione descrittiva delle condizioni dell'immobile in occasione della stipula del contratto.

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Superbonus: il recente orientamento del Tribunale di Busto Arsizio in tema di nullità della delibera per restringimento ...
01/03/2022

Superbonus: il recente orientamento del Tribunale di Busto Arsizio in tema di nullità della delibera per restringimento del balcone

Una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (sent. n. 1788 del 16.12.2021), in tema di nullità della delibera assembleare per lesione alla proprietà privata, si pone nel solco della nota decisione adottata dal Tribunale di Roma (sent. 17997/2020).

Nel caso specifico la condomina attrice ha contestato la riduzione del piano di calpestio del proprio balcone di 5 cm, documentando quanto affermato con una propria relazione di parte.

Con il provvedimento in commento, il Tribunale adito ha ritenuto che la delibera condominiale non può incidere sulla proprietà privata dei singoli condomini, diversamente la stessa verrebbe adottata con eccesso di potere in violazione dei limiti codicistici di cui all'art. 1135 cc, talché tale delibera sarebbe nulla.

Dall'esame della sentenza si colgono ulteriori spunti di riflessione:

- il Tribunale non ha ritenuto di rilievo quanto contestato dalla condomina in merito all'onere di rimuovere dal proprio balcone alcuni manufatti per consentire il rifacimento delle facciate, la decisione è motivata sul punto dal fatto che tale rimozione non incide in modo permanente sul diritto dominicale della condomina, in quanto dopo i lavori tali manufatti potrebbero essere riposizionati;

- il Tribunale non ha inoltre ritenuto di rilevo la contestazione relativa all'imposizione della sostituzione delle caldaie, questo in quanto, nel caso specifico, la delibera non prevedeva di per sè un obbligo di sostituire le stesse, bensì solo la facoltà di aderire all'offerta formulata dall'impresa.

In ogni caso, alla luce del ben più grave vizio di "eccesso di potere" per violazione della proprietà privata, il Tribunale ha comunque dichiarato la nullità della delibera impugnata.

Avv. Ruggiero Gorgoglione

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RUMORI MOLESTI NELLE ORE DI RIPOSO DA PARTE DI UN BAR POSTO NEL CONDOMINIO: I LIMITI DEL REGOLAMENTO IN AGGIUNTA AI LIMI...
12/01/2022

RUMORI MOLESTI NELLE ORE DI RIPOSO DA PARTE DI UN BAR POSTO NEL CONDOMINIO: I LIMITI DEL REGOLAMENTO IN AGGIUNTA AI LIMITI CIVILISTICI

La Corte d’Appello di Firenze con la recente sentenza n. 1233/2021 ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui il (ovverosia allegato al rogito di acquisto di tutti i condomini) può porre limiti più stringenti per la dei rumori da parte dei condomini.

Si ricordi infatti che già il codice civile all’art. 844 disciplina le immissioni qualora superino la normale , ciò però non impedisce al regolamento contrattuale di porre limiti più stringenti. Solo il regolamento contrattuale può però porre tali limiti, e non anche il regolamento assembleare, in quanto trattasi di restrizioni alla proprietà esclusiva.

Nel caso specifico quindi la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale, ritenendo in particolare che il regolamento contrattuale del possa limitare l’ di rumori molesti nelle ore di riposo, senza perciò rendersi necessaria alcuna indagine fonometrica sull’entità del suono. Infatti, il divieto regolamentare, più stringente di quello previsto dal codice, non riguardava solo i cosiddetti rumori molesti “oltre la normale tollerabilità”, bensì qualsivoglia nelle ore di riposo.

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Avv. Ruggiero Gorgoglione (diritto immobiliare)
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DIRITTO IMMOBILIARE: recesso dal contratto preliminare.Il nostro team si occupa di tutte le vicende correlate al contrat...
24/11/2021

DIRITTO IMMOBILIARE: recesso dal contratto preliminare.

Il nostro team si occupa di tutte le vicende correlate al contratto preliminare, prestando in particolare consulenza sia nella fase della proposta, sia nella fase del recesso.

Con particolare riferimento al recesso dal preliminare, ci siamo occupati in diverse occasioni di tale problematica e della restituzione della caparra, ciò in particolare in presenza di: difformità dell'immobile non dichiarate nella fase della proposta, occupazione dell'immobile non liberato entro il termine del rogito, persistenza di gravami non cancellati entro la data del rogito (ipoteche e pignoramenti).

Per ogni informazione siamo a disposizione ai contatti in calce.

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SUPERBONUS 110% LESIONE DELLA PROPRIETA’ PER RESTRINGIMENTO DEL BALCONE: nullità della delibera        Come noto, gli at...
04/11/2021

SUPERBONUS 110% LESIONE DELLA PROPRIETA’ PER RESTRINGIMENTO DEL BALCONE: nullità della delibera

Come noto, gli attuali interventi normativi in tema di Superbonus prevedono forme incentivanti per il rifacimento delle facciate condominiali con abbattimento di almeno due classi energetiche. Al contempo, il Decreto Rilancio 34/2020 (convertito in L. 77/2020) ha previsto all’art. 119 comma 9 bis dei quorum deliberativi ridotti, prevedendo che gli interventi in tema di Superbonus richiedano la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio



Detto ciò, ci si interroga sui requisiti di validità di una delibera che preveda la realizzazione di un cappotto termico con riduzione del piano di calpestio dei balconi.



Preliminarmente è opportuno osservare che i balconi sono di proprietà privata dei singoli condomini (in tal senso Cassazione 14576/2004, 13509/2012, 7042/2020), fanno eccezione solo alcune componenti dei balconi (come ad esempio i frontalini). Per cui la delibera di lavori che comporti la riduzione della superficie calpestabile del balcone incide sulla proprietà privata.



Da qui il primo limite all’approvazione dei lavori di rifacimento della facciata. Infatti, sebbene il Decreto Rilancio abbia previsto dei quorum deliberativi ridotti, si ritiene che ciò non consenta all’assemblea di deliberare opere lesive della proprietà privata.



Infatti, le delibere assembleari lesive della proprietà privata sono viziate per “eccesso di potere” essendo in contrasto con l’art. 1135 c.c., in quanto l’assemblea condominiale eccede i propri poteri interferendo con la proprietà delle singole unità immobiliari.



Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “in tema di condominio di edifici, i poteri dell'assemblea, i quali sono fissati tassativamente dal codice (art. 1135 c.c.), non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive,” (Corte di cassazione civile, sez. II, 20 marzo 2015 n. 5657, nello stesso senso Cass. civ., Sez. II, Sent., 08/07/2020, n. 14300); ed ancora (Cass. 27.8.1991, n. 9157) “non è consentito alla maggioranza dei condomini deliberare una diversa collocazione delle tubazioni comuni dell'impianto di riscaldamento in un locale di proprietà esclusiva, con pregiudizio di tale proprietà, senza il consenso del proprietario de/locale stesso; cfr., altresì, Cass. 14.12.2007, n. 26468, secondo cui, “in tema di condominio, i poteri dell'assemblea condominiale possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni sia a quelle esclusive, soltanto quando una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l'autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o di accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell'interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condomini)” (quest’ultimo richiamo giurisprudenziale sebbene relativo ad un caso differente è basato sulla medesima ratio).



Da ciò ne discende che per deliberare lavori che prevedono la riduzione della superficie dei balconi, essendo questi di proprietà privata, è necessario il consenso dei singoli proprietari. Tale consenso ad avviso dello scrivente potrebbe essere dedotto anche dalla votazione da parte del singolo a favore dell’intervento, per cui è comunque opportuno evidenziare il voto contrario in sede assembleare.



La delibera adottata in contrasto con la volontà di alcuni proprietari e che al contempo preveda lavori nella loro proprietà lesivi della stessa (perché ad esempio come nel caso in esame prevede la riduzione della superficie di calpestio), secondo la giurisprudenza è quindi da considerarsi nulla (in tal senso Cass. Sez. Unite 4806/2005, Cass 7042/2020). Le delibere nulle, rispetto a quelle annullabili possono essere impugnate anche dopo il decorso del termine di 30 giorni (termine di decadenza fissato per contestare le delibere annullabili e decorrente dall’assemblea per i presenti, dalla ricezione del verbale per gli assenti). In ogni caso è sempre opportuno attivarsi entro il suddetto termine di 30 giorni, affinché possano essere sollevati anche eventuali profili di annullabilità (concorrenti) della medesima delibera entro il termine di decadenza suindicato, il tutto anche al fine di arginare il rischio che un diverso orientamento giurisprudenziale possa ritenere la delibera “annullabile” (e non “nulla”) con conseguente applicazione del termine perentorio di 30 giorni.



In conformità con tutto quanto sopra riportato si è espresso il Tribunale di Roma, con la menzionata sentenza n. 17997/2020 con la quale ha affermato che la delibera che prevede la realizzazione del cappotto con riduzione del piano di calpestio comporta una “lesione del loro diritto di proprietà andando ad incidere sulla riduzione della superficie utile (piano di calpestio dei balconi)”, per effetto il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità della stessa.



E’ stata dappoi esaminata dai giuristi che operano nel settore immobiliare l’ordinanza emessa in fase cautelare dal Tribunale di Milano in data 13.8.2021 nella procedura n. RG 30842/2021. Innanzitutto, è opportuno evidenziare preliminarmente che l’ordinanza in esame è stata emessa in una fase cautelare (come evidenziato nel testo della stessa ordinanza), finalizzata solo alla sospensione della delibera adottata; la fase sommaria per sua natura non comprende un’accurata fase istruttoria (ad esempio non vi è stata una consulenza tecnica d’ufficio) e non può escludere che la decisione di merito sulla validità della delibera possa essere di esito diverso. Nella fase cautelare, infatti, vero che il giudice valuta il fumus della domanda (inteso come verosimile fondatezza della stessa) ma fa ciò in modo sommario sulla base degli elementi già in suo possesso senza perciò svolgere una fase istruttoria approfondita.

Le argomentazioni adottate dal Tribunale di Milano non sono in ogni caso condivisibili, in quanto lo stesso, nel corso della valutazione approssimativa che è propria della fase cautelare, ha ritenuto legittimo un sacrificio della proprietà privata a fronte dell’adeguato uso della cosa comune. Il Tribunale richiama in punto la sentenza della Cassazione n. 7242/2020 che tuttavia è del tutto inconferente rispetto al caso sottoposto all’attenzione del Tribunale meneghino. Tale sentenza infatti richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale “l’assemblea condominiale non può infatti validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell’ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull’adeguato uso delle cose comuni: perciò, nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, viene ritenuta nulla la deliberazione che disponga, appunto, in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione”. Tale sentenza della Cassazione non approfondisce affatto il concetto di “adeguato uso delle cose comuni” che invece è stato affrontato nei precedenti a sua volta richiamati.

Ricostruendo quindi a ritroso i precedenti richiamati dalla Corte, il concetto di “adeguato uso delle cose comuni” è stato approfondito dalla Cassazione solo con la sentenza n. 7603/1994. In tale provvedimento la Suprema Corte non afferma affatto che la proprietà privata possa essere sacrificata “sull’altare” dell’adeguato uso delle cose comuni, bensì che, sebbene i balconi siano di proprietà privata essendo invece i frontalini e gli elementi decorativi elementi comuni che attengono alla facciata su questi è legittimo che possa decidere l’assemblea.

La sentenza n. 7603/1994 afferma infatti che: “È infatti indiscutibile che l'assemblea condominiale non può assumere decisioni che invadano il campo dei singoli condòmini, nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, a meno che non si tratti di questioni che possano riflettersi sull'adeguato uso delle cose comuni. Tuttavia, se i balconi - che appartengono in modo esclusivo al proprietario dell'appartamento di cui fanno parte - presentano nella facciata esterna elementi decorativi, o anche semplicemente cromatici, che si armonizzano con la facciata del fabbricato dal quale sporgono, in caso di lavori di restauro o di manutenzione straordinaria della facciata decisi con la prescritta maggioranza, legittimamente viene incluso nei lavori comuni il contemporaneo rifacimento della facciata esterna dei balconi, perché il decoro estetico dell'edificio condominiale è un bene comune, della cui tutela è competente l'assemblea dei soci.”



Per cui una corretta lettura degli orientamenti precedenti all’ordinanza del Tribunale di Milano non fa che confermare l’interpretazione fino ad oggi fornita dalla Giurisprudenza, ovvero che:

- il Condominio non può legittimamente assumere decisioni lesive della proprietà privata (si veda Cass 4806/2005, 7242/2020, 6652/2017);

- può assumere invece decisioni che attengono ad aspetti decorativi come ad esempio i frontalini (si veda Cass. 7603/1994);



Per completezza espositiva è opportuno osservare che la summenzionata ordinanza è stata reclamata (nel procedimento n. R.G.35338/2021), e il Collegio ha del tutto “ribaltato” le conclusioni a cui era giunto il Tribunale; tuttavia, la questione relativa alla lesione della proprietà privata non è stata trattata in sede di reclamo, in quanto nelle more il Condominio è tornato sui propri passi e ha deliberato una diversa modalità di realizzazione dei lavori non più lesiva della proprietà e della superficie dei balconi.

Avv. Ruggiero Gorgoglione
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RESPONSABILITA’ DELL’INQUILINO PER L’INCENDIO AI DANNI DELL’IMMOBILEIn virtù della previsione dell’art. 1588 c.c. l’inqu...
11/10/2021

RESPONSABILITA’ DELL’INQUILINO PER L’INCENDIO AI DANNI DELL’IMMOBILE

In virtù della previsione dell’art. 1588 c.c. l’inquilino è responsabile della perdita e deterioramento del bene nel corso della locazione e quindi anche dell’ ai danni dell’immobile (in tal senso Trib. Busto Arsizio 10.10.2018 n . 1591).

La responsabilità del viene meno qualora quest’ultimo riesca a provare che l’evento non sia dovuto a causa a lui imputabile. L’onere di provare l’assenza di responsabilità grava quindi sull’inquilino stesso il quale potrà esimersi da responsabilità solo dimostrando che ha custodito il bene con diligenza, ovvero che l’evento ha avuto origine dal fatto di un terzo (integrando così il caso fortuito per fatto del terzo).

E’ in ogni caso opportuno osservare che il proprietario è comunque tenuto alla manutenzione del bene e degli impianti che non sia di carattere ordinario, per cui lo stesso potrà essere comunque ritenuto responsabile nell’ipotesi in cui l’incendio sia divampato in conseguenza dell’omessa manutenzione necessaria.

Nei confronti dei terzi rispondono dei danni derivanti dall’incendio sia il proprietario sia il conduttore, salvo che sia stata acclarata (ad esempio con sentenza) la responsabilità esclusiva dell’inquilino.

Avv. Ruggiero Gorgoglione
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29/06/2021

Indirizzo

Via E De Amicis 45
Milan
20123

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 18:30

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