21/09/2026
Niente “data spedizione” se il ricorso è via corriere privato
Con l’ della Corte di , , n. 8938 del 9 aprile 2026, i giudici di legittimità hanno stabilito una regola cruciale per quanto riguarda il deposito dei ricorsi per cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che il deposito dell’atto di ricorso tramite corriere privato, che pervenga alla cancelleria dopo la scadenza del termine di legge indicato dall’art. 369 del Codice di Procedura Civile, deve essere dichiarato improcedibile.
La Corte ha motivato questa decisione specificando che le disposizioni speciali che agevolano la trasmissione di atti tramite il servizio postale ufficiale, e in particolare l’art. 3 della legge n. 59 del 1979, non sono estensibili ad altri mezzi di consegna. Tale articolo, infatti, stabilisce una deroga importante per cui la data di spedizione postale (il timbro) si ha per avvenuta come data di deposito, garantendo l’onere tempestivo anche se l’atto arriva fisicamente dopo la scadenza. La Cassazione ha escluso categoricamente l’applicazione di questa regola ai corrieri privati, per i quali, invece, l’effettivo deposito si perfeziona solo con la ricezione fisica dell’atto da parte della cancelleria. Se tale ricezione avviene oltre il termine, l’adempimento è tardivo e il ricorso è improcedibile.
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Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2026| n. 8938. Niente "data spedizione" se il ricorso è via corriere privato- Avvocato Renato D'Isa