Avvocato Renato D'Isa

Avvocato Renato D'Isa Pagina giuridica costantemente aggiornata con le ultime sentenze della Cassazione e del Consiglio di stato

 💙
30/08/2026

💙

Cumpare & Cumpariello
22/08/2026

Cumpare & Cumpariello

     💙
13/08/2026

💙

C'è sempre uno stadio in ogni viaggio....
21/07/2026

C'è sempre uno stadio in ogni viaggio....

Che facciamo l'8 luglio...un giro a Taranto...ma tanto si sa bisogna....resistere!!!!
08/07/2026

Che facciamo l'8 luglio...un giro a Taranto...ma tanto si sa bisogna....resistere!!!!

Il rapporto tra genitori e figli è il viaggio più strano del mondo.  Noi grandi iniziamo questo percorso convinti di dov...
06/07/2026

Il rapporto tra genitori e figli è il viaggio più strano del mondo.
Noi grandi iniziamo questo percorso convinti di dover insegnare loro tutto: come si cammina, come si parla, come si para un pallone o come si risolve un problema di matematica.
Ci affanniamo a tracciare la strada perfetta, convinti di essere i maestri. Ma la verità è che, strada facendo, ci accorgiamo che sono loro a insegnare a noi.

I figli sono lo specchio in cui vediamo le nostre fragilità e la nostra forza.

Ci insegnano una pazienza che non credevamo di avere e ci spiegano, giorno dopo giorno, cosa significhi amare qualcuno infinitamente più di noi stessi, con tutte le nostre e le loro imperfezioni.

Claudio ha fatto un passo importante nel suo cammino. Noi possiamo solo promettergli di essere sempre qui: a bordo campo. Pronti a fare il tifo, magari a criticare (con amore) qualche gol subito, ma soprattutto ad abbracciarlo alla fine di ogni partita, qualunque sia il risultato.

Auguro Claudio
Auguri figlio mio

Uso turnario proporzionato ai millesimi di proprietàLa Corte di  , Sezione  , con la   del 5 marzo 2026, n. 4966, interv...
29/06/2026

Uso turnario proporzionato ai millesimi di proprietà

La Corte di , Sezione , con la del 5 marzo 2026, n. 4966, interviene in materia di e per fare chiarezza sui poteri dell'assemblea in merito alla regolamentazione e alla disciplina d'uso delle cose comuni. In particolare, la pronuncia delinea l'esatto perimetro applicativo dell'art. 1102 del codice civile in combinato disposto con le maggioranze assembleari di cui agli artt. 1136 e 1138 c.c.

Il caso di specie sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava la legittimità di una delibera regolamentare che aveva introdotto criteri differenziati per l'accesso e l'utilizzo di servizi non essenziali (nello specifico, disciplinando l'accesso dei terzi estranei alla piscina comune e introducendo un sistema di prenotazione del campo da tennis basato sui millesimi di proprietà).

I giudici di legittimità hanno statuito che l'assemblea condominiale può validamente deliberare, a maggioranza, la regolamentazione del godimento dei beni comuni — qualora questi non rientrino tra le parti strutturali ed essenziali dell'edificio tassativamente o per presunzione individuate dall'art. 1117 c.c. — adottando il criterio dei millesimi di proprietà. È dunque legittimo prevedere modalità di utilizzo differenziate o turnarie che risultino direttamente proporzionate alla quota di ciascun partecipante.

Il nucleo dogmatico della decisione si fonda sul chiarimento che l'art. 1102 c.c. non ha carattere inderogabile. Pertanto, il regolamento approvato a maggioranza può validamente scegliere di privilegiare, nell'intensità o nella frequenza del godimento, quei condòmini che, proprio in virtù di quote millesimali più elevate, concorrono in misura maggiore agli oneri di gestione, manutenzione e conservazione del bene stesso.

L'unico e invalicabile limite imposto all'autonomia assembleare risiede nel rispetto della destinazione del bene: la turnazione o la preferenza millesimale sono legittime purché non venga mai impedito in radice agli altri partecipanti di fare un uso conforme del bene comune. L'essenziale è che a tutti i comproprietari sia comunque garantito un accesso minimo e dignitoso alla risorsa, restando inteso che i titolari di quote più elevate possano vedersi riconosciute maggiori possibilità di godimento, sia esso diretto o indiretto

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 marzo 2026| n. 4966. Uso turnario proporzionato ai millesimi di proprietà- Avvocato Renato D'Isa

Deposito telematico errore fatale e rimessione terminiLa Corte di  , con l'  n. 5302 del 9 marzo 2026, ha affrontato un ...
29/06/2026

Deposito telematico errore fatale e rimessione termini

La Corte di , con l' n. 5302 del 9 marzo 2026, ha affrontato un importante principio in materia di processo telematico. La sentenza stabilisce che se il deposito di un atto viene rifiutato a causa di controlli automatici che rilevano un "errore fatale", e questo errore non è specificato ulteriormente, o se viene fornito solo un codice generico e muto come "codice esito: -1", il depositante ha diritto alla rimessione in termini. In queste circostanze, non è necessario condurre un'indagine ulteriore per determinare se l'errore bloccante sia imputabile al depositante. La Corte ha chiarito che l'«errore fatale» in sé, quando non chiarito o basato su codici generici, costituisce già una causa non imputabile dell'esito negativo del controllo automatico. Pertanto, il depositante non è tenuto a dimostrare l'origine o la natura dell'errore, né la sua assenza di negligenza, per ottenere il prolungamento dei termini di deposito.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 marzo 2026| n. 5302 Deposito telematico errore fatale e rimessione termini- Avvocato Renato D'Isa

Distanze: Muro su terrapieno artificiale è costruzioneLa Corte di  , con la     n. 5244 del 9 marzo 2026, ha chiarito un...
29/06/2026

Distanze: Muro su terrapieno artificiale è costruzione

La Corte di , con la n. 5244 del 9 marzo 2026, ha chiarito un punto fondamentale in materia di legali tra costruzioni, con specifico riferimento ai muri di contenimento situati su confini tra fondi a dislivello.

La questione verteva sull'interpretazione della funzione di un muro in un contesto in cui l'andamento naturale del piano di campagna era stato modificato per opera dell'uomo, dando origine a un "terrapieno artificiale." La Suprema Corte ha stabilito che, in tali circostanze, il muro posto sul confine, assolvendo alla funzione di contenere questo volume di terra artificiale, non può essere considerato un semplice "muro di cinta" (come una recinzione isolata), bensì deve essere equiparato a un "muro di fabbrica."

Di conseguenza, per questo tipo di struttura, non valgono le esenzioni tipiche dei muri di cinta isolati, ma deve essere rispettata la normativa sulle distanze legali tra costruzioni. La Corte ha motivato questa conclusione sottolineando come il muro sia "direttamente e funzionalmente collegato al terrapieno che esso contiene," diventando parte integrante di una costruzione complessiva che altera in modo permanente il territorio. La sua funzione di contenimento lo rende, a tutti gli effetti, una costruzione assoggettata alle regole di distanziamento per garantire aerazione, luce e sicurezza tra edifici.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 marzo 2026| n. 5244. Distanze: Muro su terrapieno artificiale è costruzione - Avvocato Renato D'Isa

Documenti spese CTP liberi da preclusioni istruttorieL’  della Corte di  , Sezione  , del 2 marzo 2026, n. 4600 affronta...
29/06/2026

Documenti spese CTP liberi da preclusioni istruttorie

L’ della Corte di , Sezione , del 2 marzo 2026, n. 4600 affronta un tema di forte rilevanza pratica nel contenzioso civile: il regime temporale e preclusivo per la produzione della documentazione relativa alle spese processuali, con particolare riferimento ai costi sostenuti dalla parte per le prestazioni del proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP).

Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha enunciato un chiaro principio di diritto secondo cui i documenti che dimostrano le spese processuali — categoria in cui rientrano a pieno titolo gli esborsi necessari a remunerare il CTP per l’attività svolta nel corso del giudizio — non sono soggetti alle rigide preclusioni istruttorie previste per i documenti di merito (ovvero quelli volti a dimostrare i fatti costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa).

Nel caso specifico, la Corte d’Appello (corte territoriale) aveva rigettato il motivo di gravame proposto dal ricorrente, il quale mirava a ottenere la condanna della controparte alla rifusione delle spese sostenute per il proprio consulente nel primo grado di giudizio. I giudici d’appello avevano ritenuto tale documentazione “inutilizzabile” perché prodotta tardivamente, nello specifico all’atto del deposito della memoria di replica.

La Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, giudicando errato l’assunto del giudice di merito. La natura delle spese processuali, infatti, ne consente la rendicontazione e la prova documentale fino al momento in cui il giudice deve liquidarle (quindi anche nelle fasi conclusive del giudizio, come le memorie finali), in modo da permettere alla parte l’effettivo recupero di quanto legittimamente esborsato per l’esercizio del proprio diritto di difesa.

La decisione si inserisce all’interno di un consolidato e pluridecennale orientamento giurisprudenziale richiamato dalla stessa ordinanza, che vede precedenti analoghi a partire dagli anni ’60 e ’70 (es. Cass. n. 1504/1967 e Cass. n. 1592/1970) fino ad arresti più recenti del 2019 (Cass. n. 34006/2019) e del 2021 (Cass. n. 24188/2021)

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 marzo 2026| n. 4600 Documenti spese CTP liberi da preclusioni istruttorie- Avvocato Renato D'Isa

Indirizzo

Via Taddeo Da Sessa, Centro Direzionale Isola F12
Milan
80143

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+393398531464

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avvocato Renato D'Isa pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Avvocato Renato D'Isa:

Scelte rapide

In evidenza

Condividi