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03/05/2026

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28/04/2026

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22/04/2026

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13/04/2026

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30/03/2026

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28/03/2026

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Il Piano di Rientro non salva dalla Revocatoria FallimentareL’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Civile, del 2 ge...
09/03/2026

Il Piano di Rientro non salva dalla Revocatoria Fallimentare
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Civile, del 2 gennaio 2026, n. 101, interviene su un tema nevralgico del diritto concorsuale: il confine tra la fisiologica operatività commerciale e gli atti pregiudizievoli ai creditori in zona sospetta.

L’Inquadramento Giuridico
Il nodo della controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. (ora trasfuso nel Codice della Crisi), che esenta dalla revocatoria i "pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso".

Secondo il consolidato orientamento ribadito dalla Suprema Corte, il concetto di "termini d'uso" non deve essere inteso solo come il rispetto delle scadenze contrattuali originarie, ma può abbracciare anche la prassi consolidata tra le parti. Tuttavia, l’ordinanza n. 101/2026 pone un limite invalicabile: la novazione delle scadenze tramite piani di rientro.

Il Caso e la Decisione
Nel caso di specie, un fornitore aveva ricevuto pagamenti da una società poi fallita. Tali versamenti non erano avvenuti secondo le scadenze delle singole fatture, bensì in esecuzione di un piano di rientro concordato dopo che il debitore era già risultato inadempiente.

La Cassazione ha chiarito che:

Alterazione delle scadenze: Se le parti concordano un calendario di pagamenti diverso da quello originario per sanare un pregresso inadempimento, si esce dal perimetro della "fisiologia" dei rapporti commerciali.

Natura del Piano di Rientro: Il piano di rientro è, per definizione, un sintomo dello stato di crisi o di una difficoltà finanziaria già manifesta. Pertanto, i pagamenti effettuati in base ad esso non possono godere dell'esenzione, poiché mirano a regolare una posizione debitoria patologica.

Esclusione dell'Esenzione: L'esenzione di cui alla lett. a) spetta solo se il pagamento riflette le modalità ordinarie di regolazione dei conti tra i partner commerciali, non quando è l'esito di una rinegoziazione forzata dalla morosità del debitore.

Il principio di diritto: L'esenzione dalla revocatoria non si applica ai pagamenti eseguiti entro termini differenti rispetto a quelli originari se volti a dare esecuzione a un piano di rientro per forniture già ricevute e rimaste insolute

Per la sentenza integrale Cliccare nel link qui sotto
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Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 gennaio 2026| n. 101. Il Piano di Rientro non salva dalla Revocatoria Fallimentare - Avvocato Renato D'Isa

La distinzione tra cessione credito e cessione contrattoCon l’ordinanza n. 403 dell’8 gennaio 2026, la Corte di Cassazio...
09/03/2026

La distinzione tra cessione credito e cessione contratto
Con l’ordinanza n. 403 dell’8 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, sezione civile, interviene sulla distinzione tra la cessione del contratto e la cessione del credito, delineando in modo chiaro i confini e le conseguenze di ciascun istituto, con particolare riferimento ai diritti trasferiti al cessionario.

Cessione del contratto:

La Corte chiarisce che la cessione del contratto determina il trasferimento dall’originario contraente (cedente) a un terzo (cessionario) dell’intera posizione contrattuale. Questo significa che il cessionario subentra in tutti i diritti e gli obblighi che facevano capo al cedente, sostituendosi a quest’ultimo nel rapporto contrattuale. Il consenso dell’altro contraente (ceduto) è fondamentale affinché la cessione produca effetti. In questo caso, si assiste a una vera e propria successione nel contratto, con la conseguenza che il cessionario acquisisce tutte le azioni e i rimedi previsti dalla legge per la tutela della sua posizione, inclusa l’azione di risoluzione per inadempimento.

Cessione del credito:

Diversamente, la cessione del credito ha un effetto molto più limitato. Essa consiste nel trasferimento del solo diritto di credito che il cedente vanta nei confronti del debitore. Rispetto alla cessione del contratto, non si verifica un subentro dell’intera posizione contrattuale, ma solo del diritto a ricevere la prestazione. La titolarità del rapporto contrattuale originale rimane in capo al cedente, che continua a essere la parte contraente. Il cessionario, quindi, non acquisisce i diritti e gli obblighi inerenti all’essenza del contratto, ma solo quelli legati alla realizzazione del credito ceduto. Tra questi rientrano le garanzie reali e personali, gli accessori del credito e le azioni dirette ad ottenere l’adempimento della prestazione.

Conseguenze pratiche:

La distinzione tra i due istituti ha importanti ripercussioni pratiche. Ad esempio, se il debitore non adempie alla prestazione, il cessionario del credito può agire per ottenere l’adempimento e far valere le garanzie, ma non può chiedere la risoluzione del contratto originale per inadempimento. Quest’ultima azione spetta unicamente all’originario contraente (cedente), in quanto la titolarità del negozio non si è trasferita al cessionario del credito.

Conclusione:

L’ordinanza n. 403/2026 della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza di distinguere con precisione la cessione del credito dalla cessione del contratto. Sebbene entrambi gli istituti comportino un trasferimento di diritti, la loro portata è profondamente diversa. La cessione del contratto implica una successione intera nella posizione contrattuale, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di ricevere la prestazione. Questa distinzione ha conseguenze cruciali sui diritti e sulle azioni che possono essere esercitati dalle parti coinvolte

Per la sentenza integrale Cliccare nel link qui sotto
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Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2026| n. 403. La distinzione tra cessione credito e cessione contratto - Avvocato Renato D'Isa

Appalto: pagamento dovuto per lavori conformiCon l’ordinanza n. 30928 del 25 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazio...
09/03/2026

Appalto: pagamento dovuto per lavori conformi
Con l’ordinanza n. 30928 del 25 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la portata e i limiti dell’eccezione di inadempimento (ex art. 1460 c.c.) nel contratto di appalto, quando i vizi o le incompletezze riguardino solo una parte dell’opera.

Il limite della proporzionalità
Il principio cardine espresso dagli Ermellini riguarda la proporzionalità tra l’inadempimento dell’appaltatore e il rifiuto di pagamento del committente. La Corte stabilisce che l’eccezione di inadempimento non ha un effetto “bloccante” totale sul contratto se i vizi sono localizzati o parziali. In particolare:

L’eccezione opera solo nei limiti del corrispondente importo necessario a eliminare i vizi o a completare le opere mancanti.

Il committente non può legittimamente sospendere l’intero pagamento se il valore dei vizi è significativamente inferiore al prezzo totale dell’appalto.

Compensazione parziale e interessi di mora
L’ordinanza n. 30928/2025 delinea un preciso meccanismo contabile per il giudice:

Occorre determinare il credito dell’appaltatore per i lavori eseguiti.

Occorre quantificare il controcredito del committente per il risarcimento o la riduzione del prezzo dovuta ai vizi.

Effettuata la parziale compensazione, il committente resta obbligato a pagare il residuo per le parti di opera esenti da difetti.

Un punto di rilievo riguarda gli interessi di mora: poiché il debito per la parte di lavori conformi è esigibile, il committente che sospende l’intero pagamento cade in mora per la quota non coperta dall’eccezione di inadempimento, dovendo quindi corrispondere anche i relativi interessi.

Conclusioni della Corte
In definitiva, la Cassazione impedisce l’uso strumentale dell’eccezione di inadempimento. Il committente ha diritto a non pagare ciò che è “viziato”, ma ha il dovere di pagare tempestivamente ciò che è stato “ben realizzato”, evitando che contestazioni marginali diventino un pretesto per l’insolvenza totale

Per la sentenza integrale Cliccare nel link qui sotto
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Con l’ordinanza n. 30928 del 25 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la portata e i limiti dell'eccezione di inadempimento (ex art. 1460 c.c.) nel contratto di appalto, quando i vizi o le incompletezze riguardino solo una parte dell'opera. Il limite della proporzionalità Il p...

Vizi: termine decorre solo da scoperta obiettiva e completaCon l’  n. 30932 del 25 novembre 2025, la Suprema Corte di   ...
09/03/2026

Vizi: termine decorre solo da scoperta obiettiva e completa

Con l’ n. 30932 del 25 novembre 2025, la Suprema Corte di ha affrontato il tema della decadenza dall’azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, con particolare attenzione alla ripartizione dell’onere della prova e al momento esatto in cui inizia a decorrere il termine per la denuncia.

L’onere della prova in capo all’acquirente

Il primo punto fermo stabilito dalla Corte riguarda la dinamica processuale: se il venditore eccepisce che la denuncia dei vizi è avvenuta troppo tardi rispetto alla consegna del bene, non spetta a lui dimostrare la tardività. Al contrario, è l’acquirente a dover fornire la prova di aver rispettato il termine di otto giorni previsto dall’articolo 1495 del codice civile. La tempestività della denuncia è infatti considerata una condizione necessaria per l’esercizio dell’azione di garanzia.

Il concetto di “scoperta” del vizio

La Cassazione chiarisce che il termine di decadenza non decorre dal momento in cui i vizi avrebbero potuto essere “astrattamente conosciuti” o dal semplice sospetto della loro esistenza. La decorrenza inizia solo quando il compratore ne acquista una certezza obiettiva e completa.

Questo significa che:

La mera consapevolezza di un malfunzionamento generico non basta a far scattare il cronometro della decadenza.

È necessaria la percezione della reale entità e delle cause del difetto.

Il ruolo fondamentale del tecnico

Un passaggio cruciale dell’ordinanza n. 30932/2025 riconosce che, in molti casi (specialmente per vizi occulti o tecnicamente complessi), tale certezza può essere raggiunta solo attraverso la relazione di un esperto. Pertanto, se per comprendere la natura del vizio è necessario l’intervento di un tecnico, il termine di otto giorni inizierà a decorrere solo dal momento in cui l’acquirente riceve l’esito della perizia o della consulenza, poiché solo in quel momento la “scoperta” può dirsi completa e consapevole.

Conclusioni della Corte

In definitiva, la Suprema Corte tutela l’acquirente contro decadenze premature, ancorando l’inizio del termine a un dato di fatto concreto (la conoscenza effettiva) e non a una mera presunzione legata alla data di consegna del bene

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Con l’ordinanza n. 30932 del 25 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema della decadenza dall'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, con particolare attenzione alla ripartizione dell'onere della prova e al momento esatto in cui inizia a decorrere il termine pe...

Indirizzo

Via Taddeo Da Sessa, Centro Direzionale Isola F12
Milan
80143

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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