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Niente “data spedizione” se il ricorso è via corriere privatoCon l’  della Corte di  ,  , n. 8938 del 9 aprile 2026, i g...
21/09/2026

Niente “data spedizione” se il ricorso è via corriere privato

Con l’ della Corte di , , n. 8938 del 9 aprile 2026, i giudici di legittimità hanno stabilito una regola cruciale per quanto riguarda il deposito dei ricorsi per cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che il deposito dell’atto di ricorso tramite corriere privato, che pervenga alla cancelleria dopo la scadenza del termine di legge indicato dall’art. 369 del Codice di Procedura Civile, deve essere dichiarato improcedibile.

La Corte ha motivato questa decisione specificando che le disposizioni speciali che agevolano la trasmissione di atti tramite il servizio postale ufficiale, e in particolare l’art. 3 della legge n. 59 del 1979, non sono estensibili ad altri mezzi di consegna. Tale articolo, infatti, stabilisce una deroga importante per cui la data di spedizione postale (il timbro) si ha per avvenuta come data di deposito, garantendo l’onere tempestivo anche se l’atto arriva fisicamente dopo la scadenza. La Cassazione ha escluso categoricamente l’applicazione di questa regola ai corrieri privati, per i quali, invece, l’effettivo deposito si perfeziona solo con la ricezione fisica dell’atto da parte della cancelleria. Se tale ricezione avviene oltre il termine, l’adempimento è tardivo e il ricorso è improcedibile.

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Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2026| n. 8938. Niente "data spedizione" se il ricorso è via corriere privato- Avvocato Renato D'Isa

Tour operator responsabile per info errate agenziaL’  n. 8705 dell’8 aprile 2026 della Corte di  , Sezione  , ha stabili...
21/09/2026

Tour operator responsabile per info errate agenzia

L’ n. 8705 dell’8 aprile 2026 della Corte di , Sezione , ha stabilito un principio fondamentale in materia di responsabilità nei contratti di viaggio e pacchetti turistici. La controversia riguardava la responsabilità di un tour operator (l’organizzatore) per le informazioni errate fornite al cliente riguardo ai documenti necessari per l’espatrio, quando il pacchetto era stato acquistato tramite un’agenzia di viaggi.

La Suprema Corte ha chiarito la natura del rapporto tra le tre parti coinvolte. Quando un cliente acquista un pacchetto turistico organizzato da un tour operator avvalendosi di un’agenzia di viaggi, quest’ultima non agisce come un semplice intermediario. Al contrario, l’agenzia assume la veste di mandataria sia del cliente che del tour operator organizzatore, svolgendo un ruolo cruciale nel facilitare la conclusione del contratto tra le due parti principali.

In questa specifica veste di mandataria, l’attivazione dell’agenzia di viaggi per reperire informazioni presso i consolati stranieri in merito ai visti o ai documenti necessari per l’ingresso nel paese di destinazione è determinante. La Corte ha stabilito che tale attività dell’agenzia rileva direttamente ai fini della configurabilità di un affidamento incolpevole del turista. Il viaggiatore ha, infatti, il diritto di fare affidamento sulla correttezza delle indicazioni ricevute dall’agenzia, considerandole come fornite (tramite la sua mandataria) direttamente dal tour operator organizzatore.

Di conseguenza, qualora le informazioni fornite dall’agenzia si rivelino errate – impedendo, ad esempio, al turista di partire o di entrare nel paese a causa di documenti incompleti – la responsabilità ricade sul tour operator. L’organizzatore risponde, infatti, per l’inadempimento dell’obbligo informativo legale previsto a suo carico, anche se l’errore materiale è stato commesso dall’agenzia di viaggi sua mandataria. L’agenzia, agendo per conto del tour operator, impegna la responsabilità di quest’ultimo nei confronti del consumatore finale

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Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2026| n. 8705. Tour operator responsabile per info errate agenzia- Avvocato Renato D'Isa

  trascritto prevale su atti successiviLa Corte di  ,  , con l’  n. 8969 del 9 aprile 2026, ha confermato un importante ...
21/09/2026

trascritto prevale su atti successivi

La Corte di , , con l’ n. 8969 del 9 aprile 2026, ha confermato un importante principio di diritto in materia di trascrizione immobiliare. La questione riguarda la prevalenza tra un acquirente in forza di un contratto preliminare di vendita e un terzo che, successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del preliminare stesso, abbia trascritto un proprio titolo d’acquisto o un altro diritto reale sul medesimo immobile. La Suprema Corte ha stabilito che la sentenza che accoglie la domanda di esecuzione specifica del preliminare (ex art. 2932 c.c.) – a patto che la relativa domanda giudiziale sia stata regolarmente trascritta – prevale, ai sensi dell’art. 2652, n. 2, c.c., su qualsiasi trascrizione successiva eseguita da terzi. In virtù del principio “prior in tempore potior in iure” (primo nel tempo, più forte nel diritto), la protezione offerta dalla trascrizione della domanda retroagisce al momento della stessa, rendendo inefficaci le trascrizioni successive che tenterebbero di frustrare il diritto dell’iniziale promissario acquirente protetto dalla legge

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Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2026| n. 8969. Preliminare trascritto prevale su atti successivi- Avvocato Renato D'Isa

21/09/2026

Sentenza “a sorpresa” valida per questioni di diritto

Con l’ordinanza della Corte di , , del 9 aprile 2026, n. 8989, i giudici di legittimità sono intervenuti a chiarire gli effetti della cosiddetta decisione della “terza via” o “sentenza a sorpresa”, ovvero quel caso in cui il giudice fondi la propria decisione su una questione rilevata d’ufficio senza prima averla sottoposta al contraddittorio delle parti.

La Suprema Corte traccia una netta distinzione basata sulla natura della questione sollevata d’ufficio dal giudice:

Questioni di puro diritto: Se il giudice decide in base a una questione esclusivamente giuridica, l’omessa segnalazione alle parti per consentire la discussione non determina la nullità automatica della sentenza. In questo caso, l’assenza di contraddittorio preventivo genera solo un vizio di giudizio (error in iudicando o error in iudicando de iure procedendi). Pertanto, in sede di Cassazione, la sentenza potrà essere annullata soltanto se si dimostra che il giudice ha, in concreto, commesso un errore nell’applicazione o nell’interpretazione della norma giuridica. Se la soluzione in diritto è corretta, il vizio procedurale non invalida la decisione.

Questioni di fatto o miste (fatto e diritto): La situazione cambia radicalmente se la questione rilevata d’ufficio attiene a elementi di fatto. In questa circostanza, la mancata segnalazione preclude attivamente il diritto di difesa. La parte soccombente è quindi legittimata a impugnare la decisione, lamentando che l’omissione le ha impedito di esercitare prerogative fondamentali, come la facoltà di richiedere nuove prove, articolare difese basate sui fatti emersi o, eventualmente, chiedere una rimessione in termini. In tal caso, la violazione del principio del contraddittorio vizia la pronuncia.

In sintesi, il dovere del giudice di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio ha conseguenze diverse a seconda che la “sorpresa” riguardi la pura interpretazione della legge (dove conta la correttezza finale della decisione) o l’accertamento dei fatti (dove è essenziale garantire alle parti la possibilità di difendersi provando il contrario)

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https://renatodisa.com/sentenza-a-sorpresa-valida-per-questioni-di-diritto/

Prova adempimento   spetta all’appaltatoreL’Ordinanza n. 8854 dell’8 aprile 2026 della Corte di  , sezione  , ha fornito...
21/09/2026

Prova adempimento spetta all’appaltatore

L’Ordinanza n. 8854 dell’8 aprile 2026 della Corte di , sezione , ha fornito un importante chiarimento in merito alla ripartizione dell’onere della prova nelle controversie relative ai contratti di appalto. La Suprema Corte ha stabilito che, qualora l’appaltatore agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, e il committente sollevi l’eccezione generale di inadempimento, spetta all’appaltatore l’onere di provare l’avvenuto e corretto adempimento della propria obbligazione. La Corte ha argomentato che l’esecuzione dell’opera secondo le prescrizioni stabilite costituisce il fatto costitutivo del diritto di credito dell’appaltatore, oggetto della sua pretesa. Di conseguenza, nel momento in cui il committente contesta l’esecuzione, spetta all’appaltatore dimostrare di aver adempiuto, non al committente dimostrare l’inadempimento

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Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2026| n. 8854. Prova adempimento appalto spetta all'appaltatore- Avvocato Renato D'Isa

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30/08/2026

💙

Cumpare & Cumpariello
22/08/2026

Cumpare & Cumpariello

     💙
13/08/2026

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C'è sempre uno stadio in ogni viaggio....
21/07/2026

C'è sempre uno stadio in ogni viaggio....

Che facciamo l'8 luglio...un giro a Taranto...ma tanto si sa bisogna....resistere!!!!
08/07/2026

Che facciamo l'8 luglio...un giro a Taranto...ma tanto si sa bisogna....resistere!!!!

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Milan
80143

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Martedì 09:00 - 19:00
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