03/09/2026
Nello sfratto per morosità la mediazione diventa condizione di procedibilità dopo il mutamento del rito. Il Tribunale di Roma condanna la conduttrice, assente ingiustificata al primo incontro, al doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. 28/2010, riconoscendo comunque procedibile la domanda della locatrice diligente e liquidando anche le spese della mediazione.