Avvocato Filippo Portoghese

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27/09/2021
ScuolaUNA LEGGE INUTILE MA IMPORTANTISSIMAManca ormai poco e si riparte. Un nuovo anno scolastico è alle porte, pur tra ...
29/08/2021

Scuola
UNA LEGGE INUTILE MA IMPORTANTISSIMA

Manca ormai poco e si riparte. Un nuovo anno scolastico è alle porte, pur tra non poche incertezze. Alcune secolari. Altre contingenti. Tra queste incertezze anche la legge n. 92 del 20 agosto 2019, quella che ha reso obbligatoria l’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado (scuola primaria e secondaria). La pandemia ne ha di fatto bruciato l’esordio ma con l’inizio del nuovo anno scolastico la legge dovrebbe finalmente trovare concreta applicazione. Ho già espresso alcune personali riserve circa questa operazione normativa, forse espressione di un certo coraggio manifestato dal legislatore o forse più semplicemente solo una delle tante manovre ammantatici della nostra politica (https://www.avanguardiegiuridiche.it/la-nuova-educazione.../).

Una cosa è certa. Si tratta di un testo normativo carico di retorica che affida alla (nuova) educazione civica compiti irraggiungibili quanto evanescenti. Da alcuni definito questo nuovo percorso scolastico come finalizzato a combattere l’individualismo dei giovani fornendo loro percorsi esistenziali e necessari perché si palesino quei valori sociali dei quali i nostri ragazzi sarebbero privi. Leggendo le “desiderata" di questa legge appare evidente l'ennesima pedissequa riproposizione di temi di stringente attualità ma forse oltremodo utilizzati fino a inficiarne i contenuti: la Costituzione italiana, la cui conoscenza dovrebbe garantire ipso facto la metabolizzazione di preziose virtù civiche; la sostenibilità ambientale che ci permetterà di riconquistare un ambiente che si sta dissolvendo; l'era digitale, che risolverà ogni nostro problema. Ovviamente -ed ecco l’aspetto più critico- il legislatore non ha indicato il come coltivare queste virtù ma si è limitato a ordinare che queste debbano essere coltivate, almeno nel primo triennio di vita della neonata legge. Successivamente (sempre il legislatore) avrebbe azzardato qualche suggerimento. Riserva questa che ha gettato nello sconforto e scompiglio interi collegi di classe.

Ma allora come si realizza tutto questo? Sfornando testi di educazione civica che, a mio personalissimo parere, costituiscono una imperdonabile negazione a quello che è lo spirito dichiarato della legge e cioè quella trasversalità che tutta l’attraversa. Ecco che questa legge apparentemente inutile diventa utilissima quando si coglie il vero significato di trasversalità, che tanta ansia ha creato negli insegnanti. Trasversalità come decisivo restyling dei mezzi di trasmissione del sapere e delle conoscenze. La conoscenza prima e quindi la cultura poi non possono essere frazionate, segmentate, dissezionate. Il riferimento non può che andare alla metafora del tram di Pavel Florenskij. Solo così ciascun sapere viene interessato legandosi ad un altro, apparentemente ad esso estraneo. Una sorta di rifiuto della specializzazione del sapere laddove non si consideri il contesto generale in cui quello si sviluppa.

Corollario della trasversalità non può che essere però la collegialità. Collegio docenti e consigli di classe dovranno essere protagonisti e allo stesso tempo contitolari di questo cambiamento. La Costituzione italiana, quale punto cardinale di questa legge, riflette il modo di essere di un determinato popolo. Per comprenderne i suoi principi e le sue regole occorre conoscere la storia di quel popolo e di quella nazione; il pensiero filosofico che ha ispirato i suoi padri costituenti, la geografia, i confini, il territorio, la sua religione, la sua economia. Una trasversalità che mal si concilia con la sciagurata prevista valutazione specifica della educazione civica che agli occhi degli studenti -ma temo anche dei docenti- verrà percepita come “altra materia”, come inutile quantificazione di nozioni. Gli obiettivi di questa nuova proposta scolastica non possono essere certificati da burocratiche quantificazioni.

Nella immagine che ho scelto si vede un pacco, epilogo di ogni esame di maturità. Esso racchiude l’intera storia di quella sessione di esami. Mi piace immaginare che a seguito della reale, concreta, seria applicazione della legge sull’educazione civica quel pacco rimarrà idealmente aperto. Non più simbolo di una quantità di nozioni apprese e compresse, certificate da una colata di ceralacca ma una sorta di passaporto per il futuro di ogni studente.

fp

21/08/2021

Ci risiamo. Nuovo attacco alla nostra Costituzione. Un ritenuto ulteriore e grave vulnus al nostro sistema costituzionale. Le nostre libertà sono minacciate da una volontà politica che vuole trasformare lo stato di emergenza in stato d’eccezione permanente. L’accusa “sembra” seria. Una tem...

23/07/2021

Una riflessione sullo stato dell'arte della giurisprudenza in tema di separazione e affidamento dell'animale d'affezione.

28/06/2021

Chiediamo il rispetto dell'obbligo di posizionare sulle superfici trasparenti idonei dissuasori per prevenire l’impatto degli uccelli.

Tribunale  civile di Perugia, sez. II, 16 aprile 2021AUTO CONTRO CINGHIALE, VINCE IL CINGHIALEIl titolo è capzioso. Inve...
28/06/2021

Tribunale civile di Perugia, sez. II, 16 aprile 2021

AUTO CONTRO CINGHIALE, VINCE IL CINGHIALE

Il titolo è capzioso. Invero non ha vinto nessuno. Ne’ l’automobilista né il cinghiale della cui sorte nulla si dice nella sentenza. Chi ha vissuto in prima persona questi avvenimenti -e io tra questi- sa bene quanto siano coinvolgenti quando non finanche sconvolgenti.

La sentenza si riferisce ad un incidente tra un auto e un cinghiale “ reo” di attraversare una strada statale. Riportando la vettura ingenti danni, il proprietario fa causa alla Regione Umbria la quale nel costituirsi in giudizio solleva il difetto di legittimazione passiva (non ritenendosi il soggetto dovuto all’eventuale risarcimento) e comunque respinge nel merito ogni responsabilità.

La decisione del Tribunale perugino è figlia della sentenza della Cassazione civile n. 7969/2020 (https://www.animal-law.it/.../leterno-problema-dei-danni.../). Un nuovo orientamento secondo cui dei danni causati da fauna selvatica (in questo caso un cinghiale) deve rispondere il soggetto che dalla stessa trae un beneficio con l'unica salvezza del caso fortuito. L’articolo di riferimento è dunque l'art. 2052 c.c.. (danno cagionato da animali); sulla Regione Umbria grava l’onere della prova liberatoria che è il caso fortuito, potendo la Regione agire in rivalsa contro enti territoriali di competenza senza, però, che ciò implichi modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, del criterio di individuazione del titolare, da lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio.

La Regione deve dimostrare che la condotta dell'animale si sé posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. In altri termini deve trattarsi di una condotta non ragionevolmente prevedibile e comunque inevitabile e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili.

Ciò premesso, il Tribunale, ritiene preliminarmente priva di pregio l'eccezione preliminare del difetto di legittimazione passiva che la Regione ha sollevato. Ma, prosegue il Giudice, il danneggiato avrebbe dovuto assolvere all'onere specifico e analitico in riferimento alla disciplina codicistica afferente al danno derivante da incidenti stradali, benché siano coinvolti veicolo e animale selvatico.

Non è sufficiente cioè la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata, e dell'impatto tra lo stesso ed il veicolo. Il danneggiato, oltre a dover provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" dell'evento dannoso, è comunque onerato ‐ ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1 ‐ della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Questo poiché -spiega sempre il Tribunale perugino- il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c., non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. E questo lo si evince per costante richiamo nella giurisprudenza di legittimità.

Nel caso in commento il danneggiato è stato carente non raggiungendo analitica ed ampia prova non avendo dimostrato che il cinghiale era stato la causa esclusiva dell'evento dannoso e nona vendo altresì dimostrato di avere fatto di tutto per scongiurare il danno.

Ne segue il rigetto della domanda di risarcimento.
fp

Leggere aiuta a ridurre la nostra ignoranza
22/06/2021

Leggere aiuta a ridurre la nostra ignoranza

RISPETTO IL MIO MARE!

In estate tra gli scogli, sui fondali, e sulla spiaggia non è difficile incontrare una miriade di piccoli granchi, pesciolini e stelle marine lasciate al proprio destino. La cultura di amare il mare, e rispettarlo sembra una cosa molto difficile da impartire e da imparare.

La colpa di certo non è imputabile ai bambini, ma agli adulti che dovrebbero sensibilizzare i piccoli ad avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti dei piccoli organismi marini.

Un giro sott’acqua con la maschera e le pinne, permette di vedere ed apprezzare, nel suo ambiente naturale, la miriade di organismi, che popola i bassi fondali e di certo è più bello ammirarli nel loro habitat naturale piuttosto che all’interno in un secchiello.

A sensibilizzare i più piccoli al rispetto del mare e della sua vita dovrebbero provvedere gli adulti, ma purtroppo tutto ciò spesso non avviene, poiché loro sono i primi a togliere la vita ai piccoli esemplari di polpi, pesci, ricci e Pinne nobilis strappandoli al loro ambiente.

Quest’ultima, ad esempio, come la stella marina, spesso rischia la vita ogni qual volta si attua un comportamento sconsiderato che nell’immediato può diventare mortale.

La Pinna nobilis una volta presa dallo scoglio è destinata alla morte, in quanto il mollusco, anche se rigettato in mare non può ricollocarsi nella sua posizione eretta che gli garantisce il filtraggio indispensabile per nutrirsi e vivere.

La stessa terribile sorte tocca alla stella marina che una volta pescata ingloba aria fuori dall’acqua andando sotto stress in tempi talmente veloci che può morire.

Ecco alcuni consigli salvavita per i nostri “amici del mare”, ed utili allo stesso tempo per la nostra sicurezza:

1. Non toccare mai i piccoli esseri viventi. Nel toccare uno scorfano, infatti, rischi di pungerti con la spina che è collegata ad una ghiandola velenifera che causa un dolore molto acuto.

2. Non dar da mangiare agli organismi marini. Si influenzano e si modificano le loro abitudini ed inoltre nel caso delle murene, rischi grosso, poiché sono irritabili.

3. Non gettare rifiuti nell’ambiente, poiché oltre che inquinare, si intacca la vita di molti organismi. Ad esempio le buste di plastica gettate in mare vengono spesso inghiottite dalle tartarughe marine scambiate per meduse, il loro cibo preferito, inducendo la morte per soffocamento.

Per ultimo ci riserviamo di dirvi che la miglior soluzione per tutti è quella di munirvi di un sacchetto per i rifiuti per gettare la vostra immondizia, e di equipaggiarvi di una macchina fotografia per “catturare” gli animali nel tempo con un semplice click! Vi resterà un bel ricordo! Imparerete di più da questo.

Un mio commento in tema di responsabilità civile equestre su STUDIOCATALDI.IT
16/06/2021

Un mio commento in tema di responsabilità civile equestre
su STUDIOCATALDI.IT

La comprovata inesperienza del cavaliere determina il criterio di imputazione della responsabilità: la sentenza del tribunale di Pistoia

DANNO E BEFFA, MA SOPRATTUTTO INCIVILTA’ Trib. civile di Monza , sentenza n. 1024/2021 Scivolando su una inaspettata dei...
13/06/2021

DANNO E BEFFA, MA SOPRATTUTTO INCIVILTA’
Trib. civile di Monza , sentenza n. 1024/2021

Scivolando su una inaspettata deiezione canina giacente sulle scale condominiali, Tizio riporta danni alla persona dei quali rivendica il ristoro nei confronti del condominio all’interno del quale si è verificata la caduta. E lo fa ritenendo responsabile il condominio quale custode ai sensi dell’art. 2051 del codice civile e, in via subordinata, richiamandosi all’ordinario principio di cui all’art. 2043 sempre c.c. (responsabilità per danno ingiusto).

Anticipo che il Tribunale respinge la domanda di Tizio. Decisione che si basa sulle seguenti argomentazioni.

Quanto alla responsabilità presunta del condominio ai sensi dell’art. 2051 del codice civile la presenza della deiezione canina sulle scale (peraltro risultate visibili) non è elemento dal quale trarre una intrinseca pericolosità dell’oggetto di custodia quanto piuttosto riconduce a un fattore esterno e estemporaneo, non necessariamente controllabile dal custode e del quale il danneggiato poteva rendersi conto (Tizio non avrebbe dimostrato la presenza di elementi idonei a limitare la visibilità delle feci nelle scale quali).

Quanto alla responsabilità del condominio ai sensi dell’art. 2043 del codice civile e scartata l’ipotesi del dolo, rimane quella della colpa in capo al condominio. Colpa che poteva evincersi se e qualora fosse stata dimostrata una pregressa conoscenza di tale problematica in capo all’amministratore e/o condominio.

Una sentenza amara per Tizio che ancora una volta dimostra che se è vero che la riforma del condominio ha sancito l’ingresso degli animali in condominio è anche vero che il diritto del singolo condomino di tenere con sé animali di affezione non è assoluto o illimitato, ma deve essere contemperato con il diritto alla salute e alle esigenze personali di vita connesse all’abitazione degli altri condomini dei eventuali terzi.

E questo a prescindere dall’esito della sentenza in commento dove sono state (solo) applicate regole sostanziali e processuali evidenziando una realtà, quella emersa dal procedimento, che forse è differente da quanto realmente accaduto. L’utilizzare gli spazi comuni di un edificio in condominio senza le cautele richieste dall’ordinario criterio di prudenza può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi.

fp

09/06/2021

FARMACO UMANO O FARMACO VETERINARIO? QUESTO "NON" E' IL PROBLEMA....

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Milan
20122

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