07/09/2026
𝗕𝗲𝗵𝗶𝗻𝗱 𝗯𝗮𝗿𝘀. 𝗖𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -
Lotta alla corruzione. La nuova direttiva UE per uno sguardo d’insieme.
PARTE VI
L’articolo 7, pone un diverso quesito e cioè, se esso implichi o meno un dovere di conformazione dell’ordinamento interno, e se dunque l’elenco delle fattispecie a tutela della p.a. presenti nel nostro ordinamento – unitamente agli altri strumenti extrapenali di contrasto al malaffare pubblico – soddisfi già i target di tutela richiesti dalla normativa europea o se sia necessario aggiornarlo; in tale evenienza, poi, bisognerebbe comprendere se tale obbligo di punire le condotte di ”illecito esercizio di funzioni pubbliche” comporti la necessità di ‘riesumare’ – nella sua sostanza – l’abuso d’ufficio, ripristinando lo status quo anteriforma Nordio26; o se sia invece possibile individuare delle diverse e più specifiche aree
di tipicità da includere in nuove disposizioni incriminatrici, che ne ricalchino perciò solo in parte ed in maniera più determinata l’impronta.
Laddove poi tali obblighi non dovessero ritenersi operativi – né nell’uno, né nell’altro senso – rimane assolutamente impregiudicata la questione circa l’opportunità di sopperire alle già segnalate lacune legislative (delle quali, francamente, non si può che prendere atto) Ora, se si guarda all’iter di approvazione della Direttiva, non può essere sottaciuto come la formula infine adottata – a differenza della sua iniziale versione – non faccia un esplicito riferimento alla nomenclatura ‘abuso di ufficio’; ma, con formule volutamente generiche, lasci spazi di discrezionalità affinché gli Stati membri prevedano
un sistema di reati che tutelino le PA da “determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte del funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni”. E non può risultare indifferente – rispetto alla decifrazione del nuovo ‘messaggio’ rivolto dall’UE agli Stati membri attraverso l’obbligo di cui all’art 7 – come sia stata proprio l’Italia, in procinto di abrogare l’abuso di ufficio, a pretendere un diverso e più malleabile tessuto semantico nella formulazione della norma. Si potrebbe obiettare che la voluntas del legislatore storico – anche quello Europeo, infine piegatosi a ragioni contingenti e compromissorie – non possa mai risultare definitiva in sede di interpretazione della norma e del suo conseguente valore di impegno per gli Stati dell’Unione; e che, neanche possa assumere rilievo decisivo il diverso nomen adottato in sede di Direttiva, che anzi dimostrerebbe coerenza rispetto al «superamento della prospettiva dei codici penali ottocenteschi, in cui si tutelava soltanto la libertà dell’individuo contro le prevaricazioni del funzionario: il vero e proprio “abuso di potere”», per abbracciare invece anche la più pericolosa e perversa fenomenologia riconducibile alle forme di gestione privatistica e parassitaria del munus pubblico (il cd. abuso di vantaggio, per intendersi). In questo senso, l’espunzione dal nostro ordinamento di un prototipo comportamentale pur sempre riconducibile al paradigma corruttivo – inteso quale contesto di illecita interferenza tra gli interessi pubblici e quelli dei privati interessati all’esercizio del potere amministrativo – renderebbe palese il contrasto con una norma che pretende la criminalizzazione di condotte consistenti nell’adozione (o mancata adozione) intenzionale di provvedimenti da parte dell’agente pubblico, nell’esercizio delle sue funzioni, che integrano gravi violazioni di disposizioni legislative o regolamentari.