14/08/2026
Un’altra cartolina in arrivo!📬
🖼️ La disciplina dell’esportazione delle opere d’arte di autore straniero ha recentemente conosciuto un’importante evoluzione con l’entrata in vigore della legge 17 marzo 2026, n. 40 (c.d. “Italia in scena“), che ha modificato l’articolo 68 del Codice dei beni culturali. Viene recepito e attribuito espresso rilievo normativo a un principio già affermato negli indirizzi di carattere generale contenuti nel D.M. 6 dicembre 2017, n. 537, confermandone il ruolo centrale nella valutazione delle domande di esportazione relative alle opere di provenienza straniera: Il criterio della “specifica attinenza alla storia della cultura in Italia”.
🔍 Nell’ultimo articolo pubblicato nella rubrica Post©Art su Collezione da Tiffany Gilberto Cavagna e Maria Giulia Contatore approfondiscono i più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, che hanno progressivamente definito il contenuto di tale principio e i limiti della discrezionalità tecnico-valutativa riconosciuta agli Uffici Esportazione delle Soprintendenze. In particolare, come il diniego dell’attestato di libera circolazione non possa fondarsi solo sull’elevato pregio artistico dell’opera, sulla notorietà internazionale del suo autore o sulla rilevanza del bene nella storia dell’arte universale; l’Amministrazione è invece tenuta a dimostrare, con motivazione puntuale, l’esistenza di uno specifico, concreto e qualificato collegamento tra la singola opera e il patrimonio culturale italiano.