06/05/2026
Con la sentenza n. 2135/2026, la Corte d’Appello di Napoli ha ribadito un principio di particolare rilievo in materia di responsabilità civile: la perdita di specifiche attività personali (hobby, sport, passioni) può giustificare un incremento del risarcimento, ma solo a precise condizioni probatorie.
Ai sensi dell’art. 2043 c.c., il danneggiato ha diritto a un ristoro integrale del pregiudizio subito. Tuttavia, il sistema distingue tra:danno biologico standard, determinato secondo parametri tabellari;danno non patrimoniale personalizzato, riconoscibile solo quando le conseguenze della lesione incidono in modo specifico e peculiare sulla vita del soggetto.
La cosiddetta “personalizzazione” è ammessa esclusivamente in presenza di effetti ulteriori rispetto a quelli normalmente connessi alla menomazione accertata.
Nel caso esaminato, un motociclista, a seguito di un grave incidente stradale, aveva riportato un’invalidità permanente del 19%.Oltre al risarcimento base (circa 74.000 euro), la Corte ha riconosciuto un incremento del 10%, motivato dalla dimostrata impossibilità di proseguire attività abitualmente praticate prima del sinistro, quali:ballo (salsa) ecorsa podistica.
La decisione si è fondata su un impianto probatorio puntuale, costituito da:
✅ documentazione fotografica;
✅ attestazioni e certificazioni;
✅ elementi idonei a dimostrare la continuità e la rilevanza delle attività nella vita del danneggiato.
La pronuncia chiarisce un passaggio essenziale:non è sufficiente allegare genericamente un peggioramento della qualità della vita.
Per ottenere la personalizzazione del danno è necessario dimostrare: la concreta e abituale pratica dell’attività prima dell’evento,il nesso causale tra lesione e impossibilità di proseguirla, nonchéil carattere specifico e non ordinario del pregiudizio.
In assenza di tali elementi, il giudice è tenuto ad attenersi ai criteri standard, senza riconoscere alcun incremento.
La Corte richiama inoltre il divieto di duplicazione del danno. Non possono essere oggetto di autonoma liquidazione:
✔️ disagi emotivi generici;
✔️ difficoltà relazionali ordinarie;
✔️ conseguenze già ricomprese nella valutazione medico-legale (es. danno estetico).
Tali elementi sono considerati fisiologicamente inclusi nel danno biologico standard.
Di interesse anche il riconoscimento diun risarcimento autonomo al coniuge per la lesione del rapporto familiare;un incremento del compenso legale per l’utilizzo di strumenti digitali nel processo, segno di una crescente attenzione all’efficienza tecnologica.
Per qualsiasi necessità in merito, non esitate a contattarci 👇
🖥 https://www.studioavvocatodalmolin.it/
✉ [email protected]
📞 339 8612088