Chiara Dal Molin - Avvocato civilista specializzato in diritto del lavoro

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Chiara Dal Molin - Avvocato civilista specializzato in diritto del lavoro Consulenza e assistenza legale in materia di diritto civile e del lavoro

Con la sentenza n. 2135/2026, la Corte d’Appello di Napoli ha ribadito un principio di particolare rilievo in materia di...
06/05/2026

Con la sentenza n. 2135/2026, la Corte d’Appello di Napoli ha ribadito un principio di particolare rilievo in materia di responsabilità civile: la perdita di specifiche attività personali (hobby, sport, passioni) può giustificare un incremento del risarcimento, ma solo a precise condizioni probatorie.

Ai sensi dell’art. 2043 c.c., il danneggiato ha diritto a un ristoro integrale del pregiudizio subito. Tuttavia, il sistema distingue tra:danno biologico standard, determinato secondo parametri tabellari;danno non patrimoniale personalizzato, riconoscibile solo quando le conseguenze della lesione incidono in modo specifico e peculiare sulla vita del soggetto.

La cosiddetta “personalizzazione” è ammessa esclusivamente in presenza di effetti ulteriori rispetto a quelli normalmente connessi alla menomazione accertata.

Nel caso esaminato, un motociclista, a seguito di un grave incidente stradale, aveva riportato un’invalidità permanente del 19%.Oltre al risarcimento base (circa 74.000 euro), la Corte ha riconosciuto un incremento del 10%, motivato dalla dimostrata impossibilità di proseguire attività abitualmente praticate prima del sinistro, quali:ballo (salsa) ecorsa podistica.

La decisione si è fondata su un impianto probatorio puntuale, costituito da:

✅ documentazione fotografica;
✅ attestazioni e certificazioni;
✅ elementi idonei a dimostrare la continuità e la rilevanza delle attività nella vita del danneggiato.

La pronuncia chiarisce un passaggio essenziale:non è sufficiente allegare genericamente un peggioramento della qualità della vita.
Per ottenere la personalizzazione del danno è necessario dimostrare: la concreta e abituale pratica dell’attività prima dell’evento,il nesso causale tra lesione e impossibilità di proseguirla, nonchéil carattere specifico e non ordinario del pregiudizio.

In assenza di tali elementi, il giudice è tenuto ad attenersi ai criteri standard, senza riconoscere alcun incremento.

La Corte richiama inoltre il divieto di duplicazione del danno. Non possono essere oggetto di autonoma liquidazione:

✔️ disagi emotivi generici;
✔️ difficoltà relazionali ordinarie;
✔️ conseguenze già ricomprese nella valutazione medico-legale (es. danno estetico).

Tali elementi sono considerati fisiologicamente inclusi nel danno biologico standard.

Di interesse anche il riconoscimento diun risarcimento autonomo al coniuge per la lesione del rapporto familiare;un incremento del compenso legale per l’utilizzo di strumenti digitali nel processo, segno di una crescente attenzione all’efficienza tecnologica.

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Nel diritto di famiglia, l’assegnazione della casa coniugale rappresenta uno strumento di tutela primaria dei figli, vol...
30/04/2026

Nel diritto di famiglia, l’assegnazione della casa coniugale rappresenta uno strumento di tutela primaria dei figli, volto a garantire la continuità dell’ambiente domestico in cui sono cresciuti. Si tratta di un istituto che, lungi dall’avere natura patrimoniale, è strettamente funzionale alla protezione dell’interesse dei minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., il giudice può assegnare l’abitazione al genitore convivente con i figli, anche se privo di un titolo di proprietà o di godimento sull’immobile.
La ratio è chiara:preservare l’habitat familiare,garantire stabilità affettiva e continuità delle abitudini di vita, etutelare un interesse di rango costituzionale connesso allo sviluppo della personalità dei figli.

Ne consegue che l’assegnazione non costituisce una misura assistenziale a favore del coniuge economicamente più debole, ma uno strumento funzionale esclusivamente alla tutela della prole.

La giurisprudenza ha chiarito che il diritto di godimento della casa familiare è strettamente condizionato alla permanenza dei presupposti che lo giustificano.
In particolare, qualora il coniuge assegnatario cessi di abitare stabilmente nell’immobile, viene meno la funzione stessa dell’assegnazione.

La Corte d’Appello di Roma (sent. 27 febbraio 2014, n. 1367) ha evidenziato come il trasferimento dell’assegnatario comporti la perdita dell’habitat familiare che si intendeva preservare, determinando così il venir meno del titolo giustificativo del godimento.

In questo contesto, anche gli arredi seguono la sorte dell’immobile.
Essi, infatti:

✴️ sono funzionalmente collegati alla casa familiare;
✴️ contribuiscono a definire l’ambiente domestico oggetto di tutela;
✴️ trovano la loro giustificazione nel provvedimento di assegnazione.

Pertanto, con il venir meno dell’assegnazione, viene meno anche il diritto dell’assegnatario a trattenere gli arredi, con conseguente obbligo di restituzione al legittimo proprietario.

Il venir meno del diritto di godimento della casa familiare si verifica, inoltre, anche in altre ipotesi previste dalla legge, quali:convivenza more uxorio dell’assegnatario,nuovo matrimonio o cessazione della stabile abitazione nell’immobile.

Il principio che emerge è di particolare chiarezza: l’assegnazione della casa coniugale è uno strumento funzionale e non un diritto acquisito in via definitiva.
Quando viene meno la finalità di tutela dei figli (e quindi la continuità dell’ambiente domestico) cessano anche gli effetti del provvedimento, inclusa la disponibilità degli arredi.
La valutazione delle concrete circostanze resta, in ogni caso, centrale per determinare le conseguenze giuridiche del trasferimento dell’assegnatario e le eventuali azioni esperibili.

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Con la recente ordinanza n. 1107/2026, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema di particolare rilievo nella pras...
23/04/2026

Con la recente ordinanza n. 1107/2026, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema di particolare rilievo nella prassi condominiale: la possibilità per l’assemblea di rinunciare – in tutto o in parte – alle garanzie legali previste nell’ambito del contratto di appalto.

La Suprema Corte ha chiarito che le clausole contrattuali che limitano o escludono la responsabilità dell’appaltatore possono essere valide, ma con un limite preciso:non possono incidere sulla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c., relativa ai gravi difetti dell’opera.

Si tratta di una disposizione di ordine pubblico, posta a tutela della sicurezza e della stabilità degli edifici, che non può essere derogata né dall’autonomia privata né da deliberazioni assembleari.

La pronuncia consente di distinguere chiaramente tra:

✳️ garanzie derogabili: l’assemblea può, nell’ambito della propria autonomia, accettare clausole che limitino la responsabilità dell’appaltatore per vizi o difformità “minori”;
✳️ garanzie inderogabili: non è invece possibile rinunciare alla responsabilità per gravi difetti costruttivi, che incidono sulla sicurezza, stabilità o funzionalità essenziale dell’opera (art. 1669 c.c.).

In altri termini, l’autonomia negoziale del condominio incontra un limite invalicabile nella tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza degli edifici.

L’assemblea, quale organo deliberativo, mantiene un ampio margine decisionale nella gestione degli appalti (scelta dell’impresa, approvazione delle condizioni contrattuali, eventuale richiesta di garanzie accessorie come fideiussioni).

Tuttavia, tale potere non può tradursi in una compressione dei diritti fondamentali dei condomini, né può legittimare clausole che svuotino di contenuto le tutele legali inderogabili.

La decisione offre indicazioni operative rilevanti:

✔️ attenzione alla redazione dei contratti di appalto: eventuali clausole di esonero o limitazione della responsabilità devono essere valutate con particolare cautela;
✔️ necessità di distinguere tra vizi ordinari e gravi difetti: solo i primi possono essere oggetto di pattuizioni limitative;
✔️ centralità della tutela ex art. 1669 c.c.: ogni clausola che la escluda o la riduca è da considerarsi nulla.

La pronuncia della Cassazione ribadisce un principio di equilibrio tra autonomia contrattuale e tutela collettiva:il condominio può negoziare le condizioni dell’appalto, ma non può rinunciare alle garanzie poste a presidio della sicurezza dell’edificio.

Ne deriva che, nella gestione degli interventi edilizi condominiali, la corretta impostazione contrattuale assume un ruolo determinante non solo sotto il profilo economico, ma anche (e soprattutto) sotto quello giuridico e della responsabilità futura.

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Con la sentenza n. 6633/2026, la Corte di Cassazione interviene in modo netto sul tema della tracciabilità delle retribu...
15/04/2026

Con la sentenza n. 6633/2026, la Corte di Cassazione interviene in modo netto sul tema della tracciabilità delle retribuzioni, ribadendo un principio di grande impatto pratico: il pagamento dello stipendio in contanti integra una violazione di legge per ciascuna erogazione effettuata, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.

Il divieto di corrispondere la retribuzione in contanti trova fondamento nella Legge di Bilancio 2018, che impone l’utilizzo esclusivo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, assegno, sistemi elettronici) per tutte le somme dovute al lavoratore, a qualsiasi titolo.

La ratio è chiara:contrastare il lavoro irregolare, garantire trasparenza fiscale e contributiva erafforzare la tutela effettiva del lavoratore.

Non è sufficiente, quindi, corrispondere una retribuzione conforme al CCNL: anche la modalità di pagamento deve rispettare i requisiti di legge.

La pronuncia trae origine dall’opposizione di un datore di lavoro a una sanzione irrogata dall’Ispettorato del Lavoro, a seguito dell’accertamento – da parte della Guardia di Finanza – di pagamenti in contanti a una dipendente.

Sia in appello sia in Cassazione, le dichiarazioni della lavoratrice sono state ritenute attendibili e sufficienti a dimostrare la sistematicità delle erogazioni irregolari.

La Suprema Corte ha confermato integralmente la sanzione, chiarendo che:ogni singolo pagamento costituisce un illecito autonomo;non è applicabile il cumulo giuridico ex art. 8 L. 689/1981;
le violazioni devono essere sanzionate separatamente.

La violazione dell’obbligo di tracciabilità comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro per ciascun pagamento.

È ammesso il pagamento in misura ridotta (pari a 1.666,67 euro), ma: non è applicabile la diffida ela sanzione si moltiplica per ogni mensilità (o per ogni singola erogazione).
Ne deriva quindi un impatto economico rilevante: anche pochi mesi di pagamenti in contanti possono tradursi in importi complessivi particolarmente elevati.

La decisione conferma, inoltre, un orientamento consolidato:
le dichiarazioni del lavoratore possono costituire prova idonea a dimostrare modalità e frequenza dei pagamenti, soprattutto se precise e coerenti.

Per il lavoratore, la pronuncia rafforza una tutela fondamentale:
la retribuzione in contanti è giuridicamente irregolare, anche se l’importo corrisposto è corretto.

Alla luce dell’orientamento espresso dalla Cassazione:
▪️ ogni forma di pagamento in contanti deve essere esclusa, anche se occasionale;
▪️è necessario adottare procedure interne rigorose e tracciabili;
▪️ occorre conservare adeguata documentazione a supporto dei pagamenti effettuati.

La sentenza n. 6633/2026 segna un punto fermo:la tracciabilità della retribuzione non è un adempimento formale, ma un requisito sostanziale del rapporto di lavoro.
Ignorarlo espone il datore di lavoro a un rischio sanzionatorio crescente, che si rinnova – e si moltiplica – a ogni singolo pagamento.

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L’abitudine di lasciare oggetti personali sul pianerottolo è diffusa, ma tutt’altro che priva di implicazioni giuridiche...
09/04/2026

L’abitudine di lasciare oggetti personali sul pianerottolo è diffusa, ma tutt’altro che priva di implicazioni giuridiche. Ciò che può apparire come un comportamento innocuo, infatti, può tradursi in una violazione delle norme condominiali e, nei casi più rilevanti, del Codice Civile.

Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 1102 c.c., che consente a ciascun condomino di utilizzare le parti comuni, a condizione che:non venga impedito agli altri di farne pari uso,non si arrechi danno al bene comune enon se ne alteri la destinazione.

Il pianerottolo, qualificato come bene comune ai sensi dell’art. 1117 c.c., è destinato primariamente al passaggio e al collegamento tra le unità immobiliari. Proprio per questa funzione essenziale, deve restare libero, accessibile e sicuro.

La giurisprudenza ammette un utilizzo limitato e non invasivo degli spazi comuni. Possono, ad esempio, essere tollerati:piccoli oggetti decorativi (es. vasi, zerbini) oppureelementi temporanei che non intralcino il passaggio.
Diversamente, l’uso diventa illegittimo quando:si traduce in un’occupazione stabile dello spazio,ostacola il transito o compromette la sicurezza ealtera il decoro architettonico.

È il caso, ad esempio, di biciclette, passeggini, mobili, scatoloni o stendini lasciati stabilmente sul pianerottolo: situazioni che configurano un uso esclusivo indebito del bene comune.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la sicurezza. Le normative antincendio vietano la presenza di ostacoli lungo le vie di fuga. Oggetti ingombranti o materiali infiammabili possono rappresentare un pericolo concreto in caso di emergenza, con possibili conseguenze anche sotto il profilo della responsabilità.

Anche comportamenti apparentemente banali (come lasciare scarpe o un portaombrelli fuori dalla porta) possono essere oggetto di contestazioneper ragioni di igiene e decoro eper il rischio di creare situazioni di pericolo (es. pavimento bagnato e scivoloso).

La tolleranza può sussistere solo se si tratta di situazioni occasionali e non invasive. Diversamente, si configura un uso improprio dello spazio comune.

In presenza di violazioni, l’amministratore, ai sensi dell’art. 1130 c.c., è tenuto a vigilare e può:
▪️ invitare alla rimozione degli oggetti;
▪️ inviare diffide formali;
▪️ attivare l’assemblea per eventuali sanzioni.

In caso di inerzia, il singolo condomino può agire autonomamente in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Chi lascia oggetti nelle parti comuni risponde dei danni eventualmente causati, ai sensi dell’art. 2051 c.c. Se, ad esempio, una persona inciampa su un oggetto lasciato sul pianerottolo, il proprietario potrà essere chiamato a risarcire il danno.

Il principio generale è chiaro: le parti comuni non possono essere utilizzate come estensione della proprietà privata. Il rispetto delle regole condominiali, della sicurezza e del decoro rappresenta un presupposto essenziale per una convivenza ordinata e per evitare contenziosi.

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Con l’ordinanza n. 6988/2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di accesso alla NASpI, ribadend...
02/04/2026

Con l’ordinanza n. 6988/2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di accesso alla NASpI, ribadendo un principio di particolare rilevanza pratica: l’indennità di disoccupazione spetta esclusivamente nei casi previsti dalla legge e presuppone, di regola, una cessazione involontaria del rapporto di lavoro formalmente qualificabile come licenziamento.

La vicenda riguardava una lavoratrice che, nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, aveva sottoscritto un accordo di risoluzione consensuale in sede sindacale, accompagnato da un incentivo economico all’esodo.

Nonostante la regolarità formale dell’accordo, l’INPS, a seguito di verifiche, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’erogazione della NASpI, chiedendo la restituzione delle somme già corrisposte.

La Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione, chiarendo che l’assenza di una formale lettera di licenziamento esclude il diritto alla prestazione, anche se la cessazione del rapporto si inserisce in un contesto di ristrutturazione aziendale.

La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa del D.Lgs. n. 22/2015, che disciplina i presupposti della NASpI.
In particolare:la prestazione è riconosciuta in presenza di disoccupazione involontaria,le ipotesi di accesso in caso di risoluzione consensuale sono tassative e limitate (art. 3, comma 2) enon è consentito estendere tali ipotesi mediante interpretazioni analogiche.

Nel caso esaminato, la cessazione del rapporto era frutto di un accordo liberamente raggiunto tra le parti, e non di un atto unilaterale del datore di lavoro. Pertanto, mancava il presupposto essenziale per l’accesso all’indennità.

Uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia riguarda il ruolo del licenziamento.La Corte, infatti, sottolinea che:il licenziamento formale costituisce un requisito sostanziale, non un mero adempimento burocratico;solo quando l’accordo interviene a valle di un licenziamento già intimato o formalmente avviato, è possibile ritenere integrato lo stato di disoccupazione involontaria; in assenza di tale presupposto, l’accordo di risoluzione consensuale, anche se incentivato, non legittima l’accesso alla NASpI.

La Corte richiama, inoltre, un principio di coerenza sistemica:
la NASpI è finanziata anche attraverso il cosiddetto “ticket licenziamento”, contributo dovuto dal datore di lavoro nei casi di cessazione unilaterale del rapporto.

Ammettere l’indennità in assenza di licenziamento significherebbesganciare la prestazione dal suo meccanismo di finanziamento e alterare l’equilibrio del sistema previdenziale.
Indicazioni operative per lavoratori e aziende

La pronuncia offre un’indicazione pratica particolarmente rilevante:
✳️ la sequenza degli atti che portano alla cessazione del rapporto è determinante;
✳️ un accordo di uscita incentivata, anche se formalizzato in sede sindacale, non garantisce automaticamente il diritto alla NASpI;
✳️è necessario che la cessazione sia inequivocabilmente riconducibile a un licenziamento.

In difetto, il lavoratore rischia non solo di non accedere all’indennità, ma anche di dover restituire le somme eventualmente già percepite.

L’ordinanza n. 6988/2026 si inserisce in un orientamento consolidato volto a preservare la natura della NASpI quale strumento di tutela della disoccupazione involontaria, evitando estensioni interpretative non previste dal legislatore.

Siamo a disposizione per assistervi nella verifica e nella gestione delle procedure di cessazione del rapporto di lavoro 👇
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Nel contesto delle ristrutturazioni edilizie, i danni arrecati a proprietà limitrofe o a unità immobiliari sottostanti r...
25/03/2026

Nel contesto delle ristrutturazioni edilizie, i danni arrecati a proprietà limitrofe o a unità immobiliari sottostanti rappresentano una delle principali fonti di contenzioso civile. Crepe, cedimenti strutturali, infiltrazioni o vibrazioni possono generare controversie complesse, nelle quali è essenziale individuare correttamente il soggetto responsabile.

Sul punto, il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 93 del 20 gennaio 2026, ha ribadito un principio di particolare rilevanza pratica: la responsabilità per i danni causati durante l’esecuzione dei lavori ricade, in via generale, sull’impresa appaltatrice e non sul committente.

La vicenda trae origine da lavori di ristrutturazione eseguiti ai piani superiori di un edificio, dai quali erano derivate lesioni diffuse alle murature di un locale commerciale situato al piano terra.

A seguito di un accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 bis c.p.c., il consulente nominato dal giudice ha individuato la causa dei danni nelle vibrazioni e sollecitazioni strutturali prodotte durante le lavorazioni, in particolare:demolizioni di pavimentazioni e massetti,perforazioni delle murature einstallazione di strutture metalliche e di un montacarichi.
Tali interventi avevano inciso su una struttura edilizia già fragile, determinando l’insorgenza delle lesioni.

Il Tribunale ha preliminarmente escluso l’applicabilità del termine biennale previsto per i vizi dell’opera nei rapporti tra committente e appaltatore. Poiché il danno era stato subito da un terzo estraneo al contratto di appalto, è stata ritenuta applicabile la disciplina dell’illecito extracontrattuale, con conseguente termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2947 c.c.

Nel merito, la decisione si fonda su un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità:l’impresa appaltatrice opera come soggetto dotato di autonomia organizzativa e gestionale e, in quanto tale, assume il rischio dell’esecuzione dell’opera.

Da ciò deriva che:
▪️l’appaltatore risponde direttamente dei danni cagionati a terzi durante i lavori;
▪️il committente non è automaticamente responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c., mancando un rapporto di subordinazione analogo a quello datore di lavoro–dipendente.

Il principio generale non esclude, tuttavia, ipotesi di responsabilità del proprietario/committente, che possono configurarsi in presenza di specifiche circostanze:

1. Ingerenza nell’esecuzione dei lavori (nudus minister)
Quando il committente impartisce direttive tecniche così puntuali da annullare l’autonomia dell’impresa, quest’ultima diventa un mero esecutore materiale. In tali casi, la responsabilità può ricadere – in tutto o in parte – sul committente.

2. Culpa in eligendo
Il committente può essere chiamato a rispondere se affida i lavori a un’impresa manifestamente inidonea, priva delle necessarie competenze o mezzi tecnici.

Nel caso esaminato non è stata accertata alcuna ingerenza del committente nell’organizzazione del cantiere enon è emersa una scelta negligente dell’impresa.
Di conseguenza, il Tribunale ha attribuito la responsabilità esclusivamente alla ditta appaltatrice, quale soggetto che ha materialmente eseguito i lavori e generato le vibrazioni dannose.

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Dopo oltre un anno dall’entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada, è diventata finalmente operativa una d...
19/03/2026

Dopo oltre un anno dall’entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada, è diventata finalmente operativa una delle misure più discusse in materia di sicurezza stradale: l’obbligo di installazione dell’alcolock per i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza.

L’ultimo passaggio necessario per rendere effettiva la norma è stato compiuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la pubblicazione, sul Portale dell'Automobilista, dell’elenco ufficiale dei dispositivi omologati. In precedenza, infatti, l’obbligo era rimasto di fatto inapplicabile in assenza di un catalogo di modelli certificati.

L’alcolock è un etilometro collegato direttamente al sistema di accensione del veicolo.
Prima di avviare il motore, il conducente deve soffiare in un boccaglio monouso: se il dispositivo rileva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, l’auto non può essere avviata.

Il sistema ha quindi una funzione prettamente preventiva, impedendo materialmente la guida in stato di ebbrezza e riducendo il rischio di incidenti stradali legati al consumo di alcol.

Attualmente risultano omologati due dispositivi: ilBreatech B1000, destinato principalmente alle autovetture, eZaldy, utilizzabile anche su veicoli destinati al trasporto di merci o persone (categorie N e M).

Per ciascun modello sono indicati:
⏹ i veicoli compatibili;
⏹ i costruttori;
⏹ gli installatori autorizzati, che al momento risultano ancora limitati e concentrati in alcune aree del territorio nazionale.

L’installazione dell’alcolock non è una sanzione amministrativa immediata, ma una misura accessoria disposta dal giudice in sede di condanna per guida in stato di ebbrezza.

Il presupposto è l’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, situazione che comporta già al momento del controllo:
⏹ sanzione amministrativa da 800 a 3.200 euro;
⏹ arresto fino a sei mesi;
⏹ sospensione della patente da sei mesi a un anno, che può arrivare fino a due anni se il veicolo appartiene a terzi.

In caso di condanna, il giudice può disporre l’obbligo di installazione dell’alcolock con una durata variabile in funzione del tasso alcolemico rilevato:2 anni se il valore è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l;3 anni se il valore supera 1,5 g/l.

La commissione medica competente per il rinnovo della patente può inoltre valutare l’eventuale estensione della misura in base alle condizioni del conducente.

La normativa prevede conseguenze specifiche per chi tenta di eludere l’utilizzo del dispositivo.In particolare:

✔️ chi non installa l’alcolock pur essendovi obbligato o utilizza il veicolo senza farlo funzionare correttamente è soggetto a:multa da 158 a 638 euro esospensione della patente da 1 a 6 mesi;
✔️ chi manomette, altera o rimuove il dispositivo, oppure tenta di aggirarlo (ad esempio facendo soffiare un’altra persona nel boccaglio), subisce sanzioni raddoppiate.

Il quadro sanzionatorio si aggrava ulteriormente nel caso in cui il conducente obbligato all’alcolock venga nuovamente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, circostanza che comporta un aumento delle sanzioni già previste.

Oltre alle sanzioni amministrative e penali, l’obbligo dell’alcolock comporta un rilevante onere economico a carico del conducente.

Le principali voci di spesa sono:
1️⃣ installazione del dispositivo, con costi stimati tra 1.500 e 2.000 euro;
2️⃣ boccagli monouso da sostituire periodicamente;
3️⃣ taratura annuale obbligatoria per garantire la corretta funzionalità dell’apparecchio.

Nel complesso, il costo complessivo può avvicinarsi o superare i 3.000 euro, senza che siano attualmente previste forme di contributo pubblico o agevolazioni.

L’introduzione operativa dell’alcolock rappresenta un importante strumento di prevenzione della guida in stato di ebbrezza, rafforzando il sistema sanzionatorio previsto dal Codice della Strada e incidendo direttamente sulla possibilità stessa di avviare il veicolo.

La misura evidenzia inoltre come, accanto alle sanzioni tradizionali, il legislatore stia sempre più ricorrendo a soluzioni tecnologiche volte a prevenire il rischio alla fonte, con un impatto significativo sia sul piano giuridico sia su quello economico per i conducenti coinvolti.

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L’evoluzione del lavoro agile ha posto numerosi interrogativi sul piano giuridico, in particolare con riferimento alla t...
12/03/2026

L’evoluzione del lavoro agile ha posto numerosi interrogativi sul piano giuridico, in particolare con riferimento alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro quando l’evento lesivo si verifica all’interno dell’abitazione del lavoratore. La sovrapposizione tra ambiente domestico e luogo di lavoro rende infatti più complessa la distinzione tra rischio professionale e rischio domestico.

Su questo tema è intervenuto il Tribunale di Padova con la sentenza n. 462/2025, pubblicata l’8 maggio 2025 nell’ambito del procedimento R.G. n. 2318/2023, offrendo un importante chiarimento in merito alla tutela assicurativa nel contesto dello smart working.

La vicenda riguarda una dipendente dell’Università degli Studi di Padova che, l’8 aprile 2022, mentre partecipava a una riunione da remoto dalla propria abitazione, si alzava per raccogliere alcuni documenti caduti a terra.

Nel compiere tale gesto, la lavoratrice inciampava e riportava una doppia frattura alla caviglia destra, con conseguente:

✴️ intervento dell’ambulanza;
✴️ ricovero ospedaliero e intervento chirurgico;
✴️ 137 giorni di inabilità temporanea;
✴️ postumi permanenti successivamente oggetto di valutazione medico-legale.

In un primo momento l’INAIL aveva riconosciuto l’indennizzabilità dell’evento. Tuttavia, successivamente, l’Istituto aveva modificato la propria valutazione, qualificando l’accaduto come infortunio domestico e negando quindi la copertura assicurativa.

La lavoratrice, esaurita senza esito la fase amministrativa, ha promosso ricorso davanti al giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento dell’origine professionale dell’infortunio e la liquidazione del danno biologico.

Nel corso del procedimento è stata disposta una consulenza tecnica collegiale, svolta in contraddittorio tra le parti, che ha accertato un’invalidità permanente pari al 9%, percentuale accettata da entrambe le parti all’udienza dell’8 maggio 2025.Alla luce di tale accertamento, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla quantificazione del danno biologico.

È rimasta invece controversa la questione relativa al rimborso delle spese mediche sostenute dalla lavoratrice per la consulenza di parte.

L’INAIL si era opposto alla richiesta di rimborso sostenendo che le prestazioni sanitarie private sarebbero rimborsabili soltanto quando il Servizio Sanitario Nazionale non sia adeguato e che, in linea generale, le visite specialistiche dovrebbero essere effettuate presso strutture pubbliche.

Il Tribunale ha respinto tale impostazione. Nella motivazione si evidenzia che, pur trattandosi di prestazioni rese in ambito privato, le spese risultavano congrue e giustificate, anche in considerazione della non celerità del servizio pubblico e della necessità di tutelare efficacemente il diritto della lavoratrice.

Il giudice ha pertanto condannato l’INAIL: al rimborso delle spese mediche pari a 1.284,83 euro eal pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.500 euro oltre accessori.

Il passaggio più significativo della pronuncia riguarda il riconoscimento della natura lavorativa dell’infortunio verificatosi in ambiente domestico durante lo svolgimento della prestazione in smart working.

Il Tribunale ha ribadito che ciò che rileva, ai fini della tutela assicurativa, non è il luogo fisico in cui si verifica l’evento lesivo, bensì la sussistenza di un nesso causale con l’attività lavorativa.

In altre parole:
✅ lo smart working non è estraneo alla tutela assicurativa;
✅ non è possibile equiparare automaticamente un evento domestico a un evento extralavorativo;
✅ se l’infortunio si verifica durante la prestazione lavorativa e in connessione funzionale con essa, la copertura INAIL non può essere esclusa per il solo fatto che l’evento si sia verificato nell’abitazione del dipendente.

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Corso Di Porta Vittoria, 28
Milan
20122

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
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