Studio legale associato "Avv.ti Fernando Rizzo & Andrea Vadalà Partners"

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Studio legale associato "Avv.ti Fernando Rizzo & Andrea Vadalà Partners" Diritto del lavoro, sanitario e universitario, concorsi pubblici, materie pensionistiche (Corte dei Conti), Diritto civile, Diritto della famiglia.

Magistrature Superiori. www.rvassociati.it Lo Studio Legale "Avv.ti Fernando Rizzo & Andrea Vadalà Partners" è una
Associazione di professionisti fondata per garantire una sinergia di risorse
professionali ed umane a disposizione dei numerosi contenziosi che da anni
vengono proposti nel settore del diritto civile (separazione, divorzi, alimenti,
responsabilità civile, c.d. malasanità, obbligaz

ioni, contratti, condomini), in
taluni settori del diritto amministrativo (concorsi pubblici ed appalti) oltre ad
una particolare competenza nel diritto del lavoro e sindacale, ed una ancora
più approfondita esperienza nell'ambito dei CC.CC.NN.LL. Universitario e Sanitario.

RESPONSABILE LA BANCA PER L’ASSEGNO CONTRAFFATTO. RISARCITA LA CLIENTE TRUFFATA.Il Tribunale Civile di Messina , accogli...
30/12/2025

RESPONSABILE LA BANCA PER L’ASSEGNO CONTRAFFATTO. RISARCITA LA CLIENTE TRUFFATA.
Il Tribunale Civile di Messina , accogliendo la tesi del nostro studio ha , in solido, due primari istituti bancari al in favore della nostra assistita della somma illegittimamente sottratta attraverso la negoziazione di un assegno contraffatto ( n. 1485/2025 pubblicata il 01.08.2025).
La attrice avvedutasi dell’addebito di un rilevante importo avvenuto sul proprio conto corrente ha provveduto, immediatamente, a formalizzare querela per truffa innanzi ai Carabinieri e ha diffidato gli istituti bancari coinvolti al fine di riottenere le somme illecitamente sottratte e, infine, si è rivolta all’Arbitro bancario finanziario. Successivamente la stessa ha convenuto in giudizio le due Banche coinvolte, per chiedere, al Giudice adito, la restituzione della somma alla stessa sottratta.
In corso di causa parte attrice “preso atto dell’intervenuta distruzione dell’esemplare originale dell’assegno bancario falsificato, come dedotto dalla controparte, nonostante la previa contestazione dello stesso e la presentazione di denuncia querela e l’avvio del procedimento arbitrale, ha richiesto la condanna della banca al pagamento della somma di cui all’assegno oggetto di contraffazione anche a titolo risarcitorio dei danni subiti a causa dell’illegittima sottrazione del titolo”.
Il Tribunale adito ha riconosciuto la responsabilità degli Istituti coinvolti atteso che: “Una volta contestato l’inesatto adempimento dell’obbligazione di pagamento, ai sensi dell’art. 1218 c.c., spetta quindi ad entrambe le banche, emittente e negoziatrice, provare di aver correttamente operato, ovvero, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza, dimostrare di aver adempiuto – secondo il canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. – agli obblighi, su entrambe incombenti, di controllo dell’originalità dell’assegno negoziato. Tale responsabilità riguarda quindi sia la banca negoziatrice che la banca trattaria, la quale avrebbe dovuto avvedersi, in sede di pagamento dell’assegno, della contraffazione dello stesso, al momento del controllo presso la stanza di compensazione, ovvero, per gli assegni circolari e per gli assegni di esiguo valore, al momento del controllo effettuato tramite il sistema c.d. di check truncation.
Ed infatti, fermo restando l’obbligo in capo alla banca negoziatrice di controllare l’assenza di manomissioni riscontrabili con l’ordinaria diligenza professionale, il pagamento dell’assegno non può avere esito positivo se non successivamente all’espletamento al controllo operato dalla banca trattaria, sussistendo in capo ad essa l’obbligo di controllare la regolarità formale del titolo.” contraffatto contrattuale negoziatrice e banca trattaria art. 1176 c.c. comma 2 e art. 1992 c.c. comma 2. 🟠🟤

Il tribunale di Treviso ha stabilito che l’infedeltà all'interno di un rapporto matriminiale, ove il tradimento sia  con...
15/08/2025

Il tribunale di Treviso ha stabilito che l’infedeltà all'interno di un rapporto matriminiale, ove il tradimento sia consumato in modo umiliante e lesivo della dignità personale e professionale del.coniuge, superando la soglia del dolore tollerabile, diventa un illecito civile. L'azione risarcitoria dovrà essere proposta in un autonomo giudizio davanti al Tribunale civile ma la prova del tradimento dovrà essere rigorosa: non basta il tradimento anche non occasionale, non bastano supposizioni o congetture, occorre provare effettivamente il tradimento e la sofferenza patita dal coniuge e che deve andare al di là della normale sopportazione dell'infedeltà di chi propone il giudizio. In buona sostanza sviluppo rapporto é già ammaliato, i coniugi non si tollerano, uno dei due è già andato via di casa, l'azione risarcitoria è inammissibile.

Il prezzo del tradimento oltre all’addebito. Una sentenza del Tribunale di Treviso (n. 201/2025) stabilisce che il tradimento reiterato, se lesivo di diritti come salute e onore, genera un autonomo obbligo di risarcimento del danno. Questo danno non patrimoniale, che va provato dalla vittima, non ...

10/06/2025

Messina, Rete civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno: «I benefici che porterà il Ponte di gran lunga superiori ai disagi»
https://gazzettadelsud.it/?p=2053390

LA CORTE DI CASSAZIONE TUTELA LA SEGRETEZZA E RISERVATEZZA DELLE CHAT WHATSAPPLa Suprema Corte, con sentenza n. 5334/202...
05/05/2025

LA CORTE DI CASSAZIONE TUTELA LA SEGRETEZZA E RISERVATEZZA DELLE CHAT WHATSAPP
La Suprema Corte, con sentenza n. 5334/2025 ha annullato il licenziamento per giusta causa di una dipendente che aveva condiviso un video denigratorio registrato nel proprio luogo di lavoro su una chat WhatsApp, successivamente divulgato da terzi.
La Corte ha stabilito che le chat WhatsApp equivalgono a corrispondenza privata e pertanto, il contenuto delle comunicazioni private del lavoratore, trasmesse con il telefono personale a soggetti determinati impedisce che il licenziamento possa essere disposto per giusta causa. 🟠🟤

⚖️PERMESSI PER ASSISTENZA FAMILIARE - L. 104/1992La Suprema Corte, in riferimento alla L. 104/1992, con ordinanza n. 122...
05/03/2025

⚖️PERMESSI PER ASSISTENZA FAMILIARE - L. 104/1992
La Suprema Corte, in riferimento alla L. 104/1992, con ordinanza n. 1227/2025, ha stabilito che il lavoratore può fruire dei permessi per assistenza familiare anche per svolgere attività che non presuppongono necessariamente la presenza fisica dell'assistito: come acquisto dei medicinali, generi alimentari e altri prodotti per l'igiene e la cura della persona da accudire. 🟠🟤

Il diritto al compenso per il lavoro straordinario nella P.A. può essere riconosciuto anche in assenza di una formale au...
26/02/2025

Il diritto al compenso per il lavoro straordinario nella P.A. può essere riconosciuto anche in assenza di una formale autorizzazione, se la prestazione è stata svolta con il consenso implicito dell'Amministrazione.
La Corte di Cassazione, sez. lavoro con ordinanza n. 4574 del 21/02/2025, ha escluso che la mancanza di autorizzazione preventiva potesse impedire il pagamento. 🟠🟤

23/01/2025

Il Consiglio Nazionale Forense prende atto della decisione dell’Associazione Nazionale Magistrati di voler abbandonare l’aula prima dell’intervento del Ministro della Giustizia e dei suoi rappresentanti in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario.

La protesta, volutamente organizzata con una manifestazione plateale e diffusa, rispetto a scelte sulle quali dovrà pronunciarsi il Parlamento, nel pieno rispetto del principio di sovranità, e su cui poi i cittadini italiani saranno chiamati a pronunciarsi con referendum, non può far rimanere silenti.

Il Consiglio Nazionale Forense intende richiamare al rispetto di quegli stessi valori costituzionali che formano condivisione – e non contrapposizione – con la magistratura, e specificamente il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che è caposaldo anche dei principi di autonomia e indipendenza della magistratura.

L’avvocatura rispetterà i principi costituzionali, quale che sia la decisione che il Parlamento e i cittadini intenderanno assumere, perché appartiene al suo ruolo, alla sua tradizione e alla sua più profonda convinzione difendere tali valori e il principio ineludibile e irrinunciabile di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e, all’interno del processo, delle parti di fronte al giudice.
Si confida che la magistratura voglia tornare al dialogo costruttivo, abbandonando posizioni non in linea con il rispetto dovuto a tutte le istituzioni della Repubblica, anche nelle loro articolazioni formali nei distretti delle Corti d’Appello.

Abbiamo assistito 139 cittadini di Messina e Reggio Calabria favorevoli al Ponte nel giudizio promosso dai 104 contrari ...
15/01/2025

Abbiamo assistito 139 cittadini di Messina e Reggio Calabria favorevoli al Ponte nel giudizio promosso dai 104 contrari all’opera.
Con soddisfazione comunichiamo che la sentenza del Tribunale delle imprese di Roma ha rigettato il ricorso consentendo così alla concessionaria Stretto di Messina SpA di proseguire nelle attività propedeutiche alla costruzione del 🟠🟤
https://www.ilsole24ore.com/art/ponte-stretto-bocciato-ricorso-104-cittadini-contro-l-opera-entro-l-anno-partono-cantieri-AGMSu1CC

✅   le   dei lavoratori IRCCS Bonino Pulejo.Il Tribunale del lavoro di Messina ha accolto la tesi di 16 dipendenti della...
18/10/2024

✅ le dei lavoratori IRCCS Bonino Pulejo.
Il Tribunale del lavoro di Messina ha accolto la tesi di 16 dipendenti della ricerca scientifica, difesi dallo studio associato e , sancendo un interessante principio di diritto: l’informativa sindacale resa per l’avvio del procedimento di stabilizzazione, sebbene risalente nel tempo, non necessita di rinnovo, anche in presenza di evoluzione normativa.
🟠🟤

La questione relativa alla contestata illegittimità del contratto a tempo indeterminato del personale della ricerca scientifica per mancata informativa

La cd.   nel settore   è una voce accessoria erogata annualmente ai lavoratori sulla base della loro prestazione e dei f...
06/12/2023

La cd. nel settore è una voce accessoria erogata annualmente ai lavoratori sulla base della loro prestazione e dei fondi aziendali costituiti.
Nelle aziende ospedaliere universitarie i fondi produttività devono tenere conto sia del monte salari universitario che di quello aziendale.
Se i fondi non rispettano i requisiti contrattuali e contabili ciò può determinare un danno per i lavoratori in termini di quantificazione di tale voce.
Conclusa la prima sessione del maxi ricorso 🟠🟤

Indirizzo

Via Giuseppe La Farina, 62
Messina
98123

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:00
16:30 - 19:30
Martedì 09:00 - 12:00
16:30 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 12:00
16:30 - 19:30
Giovedì 09:00 - 12:00
16:30 - 19:30
Venerdì 09:00 - 12:00
16:30 - 19:30

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