Studio Legale Tributario Avv. D'Arrigo

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Studio Legale Tributario Avv. D'Arrigo Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Tributario Avv. D'Arrigo, Avvocato fiscalista, Via Romagnosi 7, Messina.

"Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza"

⚖️ SPESE LEGALI E SOCCOMBENZA VIRTUALE: UNA VITTORIA IN APPELLO DI RILIEVO GIURIDICOCon la sentenza n. 6544/2026, la Cor...
16/10/2026

⚖️ SPESE LEGALI E SOCCOMBENZA VIRTUALE: UNA VITTORIA IN APPELLO DI RILIEVO GIURIDICO

Con la sentenza n. 6544/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto l’appello, riformando la decisione di primo grado in punto di spese processuali.

Il principio giuridico centrale: l’annullamento in autotutela di un atto tributario produce effetti nei confronti del destinatario dalla sua notifica o dall’effettiva conoscenza, non dalla mera adozione interna del provvedimento.

Nel caso esaminato, il ritardo nella comunicazione dell’annullamento ha costretto il contribuente a proseguire il giudizio, sostenendo ulteriori spese di difesa.

La difesa dell’Avv. Francesco D’Arrigo ha valorizzato il principio della soccombenza virtuale, evidenziando che, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, le spese processuali non potevano essere compensate, considerata l’ingiustificata prosecuzione del contenzioso imputabile all’Amministrazione.

🏛️ L’esito: condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Una pronuncia che ribadisce un principio fondamentale: i ritardi dell’Amministrazione non possono tradursi in un pregiudizio economico per il contribuente che è stato costretto ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti.

16/10/2026

📣 ROTTAMAZIONE-QUINQUIES ENTI LOCALI: PRIMA DI ADERIRE, CONTROLLA LE CARTELLE!

Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 è possibile presentare domanda online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

🏛️ La misura riguarda i debiti affidati ad AdeR dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma solo se l’ente creditore ha aderito.

✅ IMU, TARI e bollo auto: eliminazione di sanzioni, interessi e aggio; restano capitale e spese previste.
🚗 Multe stradali: la sanzione resta dovuta, mentre vengono eliminati interessi, maggiorazioni e aggio.
💶 Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure fino a 54 rate bimestrali, ciascuna non inferiore a 100 euro.
💻 Domanda dall’area riservata o pubblica del sito AdeR. Sono esclusi da questa procedura i debiti riscossi direttamente dagli enti o tramite concessionari privati.

⚠️ Rottamare non significa sempre risparmiare: prima bisogna verificare se il debito è davvero dovuto.

Alcune pretese potrebbero essere prescritte, già pagate, non dovute o contestabili. Prima di scegliere, è importante esaminare cartelle, notifiche e versamenti e valutare anche gli eventuali effetti dell’adesione sulle possibilità di contestazione.

⚖️ Studio Legale Tributario D’Arrigo
Analisi della posizione debitoria e valutazione delle possibili tutele: una scelta consapevole parte dalla verifica, non dall’adesione automatica.

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📋 Sentenza n. 6371/2026 – CGT di 2° grado della SiciliaLa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia h...
14/10/2026

📋 Sentenza n. 6371/2026 – CGT di 2° grado della Sicilia

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha confermato l'annullamento di una cartella esattoriale per bollo auto 2015, rigettando l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

Il punto centrale: la notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) era stata eseguita tramite raccomandata ordinaria (busta bianca), senza che la relata depositata recasse alcun collegamento certo con il processo verbale di accertamento. Risultato: notifica non provata, cartella nulla, prescrizione triennale maturata al 31/12/2018, ben prima della notifica della cartella avvenuta nel 2022.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato: quando l'ente si avvale della notifica diretta semplificata, la prova della regolare notificazione resta a suo carico e deve essere rigorosa. La relata priva di riferimento univoco all'atto notificato non è sufficiente (in linea con Cass. SS.UU. n. 40543/2021 e con l'orientamento delle Corti di merito più recenti).

Sul fronte della prescrizione triennale del bollo auto (art. 5, comma 51, D.L. 953/1982), la Corte ribadisce che il termine decorre dalla scadenza dell'annualità di riferimento e si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo — principio ormai granitico anche in Cassazione (da ultimo, Cass. n. 6278/2026).

Un risultato che premia la solidità della difesa tecnica: il contribuente, assistito dallo Studio Legale D'Arrigo, ha saputo individuare con precisione il vizio decisivo — l'assenza di prova certa del collegamento tra relata e atto presupposto — e mantenerlo al centro della controversia in entrambi i gradi di giudizio, ottenendo infine la conferma integrale della sentenza favorevole. ⚖️

05/08/2026

🚗 Sicilia: al via la regolarizzazione agevolata ( )!

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una misura che consente di regolarizzare le posizioni pendenti relative ai tributi regionali ( , ma anche altre entrate regionali, tra cui i ) non versati fino al 31 dicembre 2025, corrispondendo solo la quota capitale, senza somme aggiuntive.

Per l’operatività si attende il decreto attuativo della Regione; da quel momento, ci sarà tempo fino al 31 ottobre per aderire.

⚠️ Ma attenzione: prima di aderire, è fondamentale verificare se il credito richiesto sia ancora esigibile oppure se sia già colpito da o .

✅ Tradotto in pratica: non tutti gli importi inseriti nella rottamazione sono necessariamente ancora dovuti.

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29/07/2026

📢 Rottamazione-quinquies per i carichi del Comune di Messina

🗓️ Le scadenze principali

📆Dal 15 ottobre 2026 saranno disponibili nell’area riservata dell’Agenzia i dati per individuare i carichi definibili.

📆Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 sarà possibile presentare la dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica.

Entro il 28 febbraio 2027 sarà comunicato l’importo complessivo dovuto, con il relativo piano di pagamento.

💶 Come si paga

In un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027;
oppure fino a 54 rate bimestrali di pari importo, secondo il calendario previsto dalla legge.

📈 In caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo.

⚠️ Attenzione: il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, nei casi previsti dalla legge, comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata

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24/07/2026

🔍 Rottamazione quinquies, anche Messina aderisce.

Una vera opportunità per regolarizzare tributi (IMU, TARI...) e multe (contravvenzioni stradali) affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando il solo dovuto senza sanzioni e interessi.

⚠️ Ma attenzione: prima di aderire, è fondamentale verificare se il credito richiesto sia ancora esigibile oppure se sia già colpito da decadenza o prescrizione.

✅ Tradotto in pratica: non tutti gli importi inseriti nella rottamazione sono necessariamente ancora dovuti.

📂 La rottamazione può essere molto conveniente, ma va valutata con grande attenzione: in alcuni casi il credito potrebbe essere già prescritto e quindi non più esigibile.

🔎 Prima di aderire, è bene far esaminare con attenzione la propria posizione debitoria e tutta la documentazione disponibile.

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24/07/2026

Messina ha aderito ufficialmente alla rottamazione Quinquies: una vera opportunità per regolarizzare tributi e multe affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando il solo dovuto senza sanzioni e interessi.

Ma attenzione: prima di aderire, è fondamentale verificare se il credito richiesto sia ancora esigibile oppure se sia già colpito da decadenza o prescrizione.

Per i tributi locali (IMU, TARI)
l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il pagamento o la dichiarazione avrebbero dovuto essere effettuati; il titolo per la riscossione coattiva deve essere notificato entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo; dopo la notifica dell’atto, il credito si prescrive in 5 anni dall’ultimo atto interruttivo validamente notificato.

Per le contravvenzioni stradali
il diritto a riscuotere la sanzione si prescrive in 5 anni.

Tradotto in pratica: non tutti gli importi inseriti nella rottamazione sono necessariamente ancora dovuti.
Per questo è essenziale controllare con precisione:

l’anno del debito;
il tipo di entrata;
le date di notifica di verbali, avvisi, cartelle o intimazioni;
l’eventuale presenza di atti interruttivi.

La rottamazione può essere molto conveniente, ma va valutata con grande attenzione: in alcuni casi il credito potrebbe essere già prescritto e quindi non più esigibile.

Prima di aderire, è bene far esaminare con attenzione la propria posizione debitoria e tutta la documentazione disponibile.

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22/07/2026

🏛️ Tributi locali: cumulo giuridico delle sanzioni per più annualità

Quando Comune o altro ente impositore contesta violazioni relative a più anni d'imposta, il contribuente può chiedere il cumulo giuridico delle sanzioni. ✅

📌 Il principio vale, per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, sia per l'omessa dichiarazione sia, in presenza di accertamenti omogenei fondati sui medesimi presupposti, per l'omesso o insufficiente versamento di ICI, IMU, TARI e TARSU.

⚖️ Non viene meno l'autonomia dell'obbligazione tributaria di ogni anno: resta possibile contestare la violazione per ciascuna annualità. Tuttavia, sul piano sanzionatorio, non opera automaticamente la somma di tutte le sanzioni: si applica una sanzione unica, calcolata sulla violazione più grave e aumentata dalla metà al triplo.

🔍 La Cassazione ha chiarito che l'omessa dichiarazione reiterata nel tempo integra violazioni della stessa indole, oggettivamente collegate; lo stesso criterio opera per omessi versamenti relativi a più annualità, se derivano da identici accertamenti. Il principio è esteso ai tributi locali e, per identità di ratio, anche all'IMU e alla TARI.

💡 In pratica: il cumulo giuridico si applica sia in caso di unico atto di accertamento per più anni, sia quando l'ente emette atti separati per singole annualità. Una regola di favore per il contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione.

⚠️ Attenzione: dal 1° settembre 2024 la riforma dell'art. 12 del d.lgs. 472/1997 ha escluso dal cumulo le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. Occorre quindi verificare sempre la data di commissione della violazione.

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02/07/2026

NOVITÀ SUL SOVRAINDEBITAMENTO: COSA CAMBIA PER IL CONSUMATORE?

Il Decreto Correttivo-ter ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dell'esdebitazione prevista dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Ecco le principali novità.

CHE COS'È L'ESDEBITAZIONE?

L'esdebitazione è l'istituto che consente, nei casi previsti dalla legge, la liberazione dai debiti residui non soddisfatti al termine della procedura di liquidazione controllata.

COSA CAMBIA CON IL CORRETTIVO-TER?

👉 Nuova modalità di concessione. L'esdebitazione è pronunciata dal Tribunale con decreto motivato, nei casi e con le modalità previste dalla legge.

👉 Istanza anche prima della chiusura della procedura. Decorso il termine di tre anni dall'apertura della liquidazione, è possibile presentare la relativa richiesta senza attendere necessariamente la conclusione della procedura.

👉 Osservazioni dei creditori. I creditori vengono informati e possono presentare eventuali osservazioni entro i termini stabiliti dalla normativa; la decisione finale spetta comunque al Tribunale.

👉 Requisiti previsti dalla legge. Tra gli elementi valutati rientrano la collaborazione del debitore con la procedura, l'assenza di condotte fraudolente e il rispetto delle condizioni previste dal Codice della crisi.

🛑 UN IMPORTANTE CHIARIMENTO DELLA CASSAZIONE

Con l'ordinanza n. 11603/2026, la Corte di Cassazione ha precisato che la valutazione della meritevolezza non costituisce, di per sé, un requisito per l'accesso alla liquidazione controllata, ma rileva ai fini della concessione dell'esdebitazione.

E PER IL DEBITORE INCAPIENTE?

Anche la disciplina dell'esdebitazione del debitore incapiente è stata modificata dal Correttivo-ter, con una semplificazione della procedura e l'eliminazione del precedente meccanismo di monitoraggio quadriennale.

👉 IN SINTESI

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 incidono su tempi, modalità e presupposti dell'esdebitazione, rendendo ancora più importante una valutazione tecnica del singolo caso alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza più recente.

🛑 Ogni situazione è diversa. Approfondisci sempre con un professionista del settore.

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30/06/2026

🚨 Pignoramento presso terzi: attenzione, va notificato anche al debitore!

Nel pignoramento presso terzi, l’atto non deve essere notificato solo alla banca o al datore di lavoro, ma anche al debitore/esecutato: lo prevede espressamente l’art. 543 c.p.c.

📌 Non si tratta di un semplice formalismo.
Secondo la giurisprudenza più recente, la notifica al debitore è un requisito essenziale, perché serve a informarlo del vincolo esecutivo e a consentirgli di difendersi.

⚖️ Le decisioni più recenti affermano, infatti, che se il pignoramento non viene notificato al debitore, non si è davanti a una semplice nullità sanabile, ma addirittura a una inesistenza giuridica del pignoramento.

✅ Questo principio vale anche nel pignoramento esattoriale: la procedura semplificata dell’art. 72-bis d.P.R. 602/1973 non elimina la necessità della notifica al debitore.

💡 In più, una volta notificato l’atto, il terzo pignorato è tenuto agli obblighi di custodia delle somme nei limiti di legge.

📣 In sintesi
Se manca la notifica al debitore, il pignoramento presso terzi può essere radicalmente viziato

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Indirizzo

Via Romagnosi 7
Messina
98122

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00
Sabato 09:00 - 14:00

Telefono

+390902008793

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