Studio Legale - Avv. Ettore Cappuccio

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Studio Legale - Avv. Ettore Cappuccio Opera principalmente nell’ambito penalistico.

Ha maturato una notevole esperienza nel settore della responsabilità colposa, soprattutto in materia di danni da circolazione stradale, di responsabilità medica e di infortuni sul lavoro.

13/10/2026

Pena di morte: il patibolo non insegna
Negli Stati Uniti la pena di morte torna a essere uno spettacolo. Ma lo spettacolo della pena riguarda anche noi
Indice di questa pagina:
Lo spettacolo è il messaggio
La parte che riguarda noi
In un carcere dell'Idaho hanno costruito una stanza nuova. È costata oltre un milione di dollari. Non è un museo. È la sala in cui lo Stato ha deciso di fucilare i propri condannati, scegliendo il plotone d'esecuzione come metodo principale al posto dell'iniezione letale.

Qualcuno ha disegnato quella stanza. Qualcuno ne ha approvato il progetto e firmato la spesa. Fermiamoci un momento su questo dettaglio, perché dice tutto: chi uccide per necessità non costruisce una stanza. Chi costruisce una stanza vuole che si sappia.

L'estate appena passata, negli Stati Uniti, è stata una stagione di primati che nessun Paese dovrebbe desiderare. In Florida due uomini sono stati messi a morte a poche ore di distanza nello stesso giorno, come nello Stato non accadeva da più di sessant'anni; uno dei due aveva ottant'anni. In agosto tre Stati diversi hanno fissato tre esecuzioni per la stessa data. E il Dipartimento federale della Giustizia ha inserito la fucilazione nei propri protocolli di esecuzione.

Non sono voci di una statistica. Sono una cadenza. E la cadenza è il primo segno che la pena ha smesso di essere un atto giudiziario ed è diventata una rappresentazione.

Lo spettacolo è il messaggio
Un'esecuzione, se proprio uno Stato ritiene di doverla compiere, si potrebbe compiere in silenzio. Qui accade l'opposto. Si scelgono metodi che evocano un'immagine, il muro, il plotone, l'Ottocento. Si accumulano le date come si accumulano gli appuntamenti di una campagna. Si annuncia. Non si giustizia un uomo: si mette in scena la fermezza.

Il destinatario di tutto questo non è il condannato, che muore comunque. È il pubblico. È a chi guarda che si vuole insegnare qualcosa: che lo Stato non trema, che la mano non esita, che il male viene estirpato con un gesto visibile. La pena capitale, in questa versione, non serve a punire. Serve a far sapere chi comanda.

Ed è esattamente il punto in cui l'Italia ha qualcosa da dire, perché l'argomento lo abbiamo inventato noi.

Nel 1764 un milanese di ventisei anni pubblicò un libro che fece il giro delle corti d'Europa. Cesare Beccaria, in Dei delitti e delle pene, non si limitò a dire che la pena di morte è crudele: disse che è inutile e contraddittoria. Contraddittoria, perché le leggi che puniscono l'omicidio ne commettono uno esse stesse, e per allontanare i cittadini dall'assassinio ne ordinano uno pubblico. Inutile, perché per la maggior parte diventa "uno spettacolo", per alcuni un oggetto di compassione e di sdegno: e in entrambi i casi occupa l'animo di chi guarda più del terrore che la legge vorrebbe ispirare. Il patibolo, aveva capito Beccaria, non educa nessuno. Intrattiene.

Quasi settant'anni dopo Victor Hugo lo ripeté con più furore: neghiamo che l'esempio esista, scrisse, perché lo spettacolo dei supplizi non edifica il popolo, lo demoralizza. E più di un secolo dopo, Albert Camus chiese di chiamare quella pena con il suo vero nome: una vendetta.

Vendetta. È la parola che nessun legislatore scrive, nemmeno quello del 1930 che riportò la pena di morte nel codice penale. Eppure è ciò che resta di una pena quando le si toglie ogni scopo che non sia restituire il male.

La parte che riguarda noi
La Costituzione ha chiuso la questione con sette parole, e dal 2007 senza più eccezioni: "Non è ammessa la pena di morte". E subito prima ha scritto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Siamo, su questo, un Paese che ha scelto da che parte stare, e lo ha scritto nella norma più alta che possiede.

Ma la pena di morte era il patibolo. Lo spettacolo è un'altra cosa, e lo spettacolo lo abbiamo tenuto.

Lo abbiamo tenuto nelle gabbie delle aule, dove un imputato che la legge presume innocente ascolta il proprio processo da dietro le sbarre, davanti a tutti. Lo abbiamo tenuto nelle manette mostrate quando non servono, nella passerella davanti alle telecamere, nel nome e nel volto sbattuti in prima pagina prima di qualsiasi sentenza, negli applausi all'arresto. Il codice di procedura penale vieta da tempo di pubblicare, senza il suo consenso, l'immagine di una persona in manette: lo spettacolo ha imparato a farne a meno. Bastano la porta di casa, la macchina della polizia, le due parole gridate sulle scale del tribunale. La condanna in diretta, l'assoluzione in un trafiletto.

Quasi trent'anni fa, in un libro sulla giustizia, chi scrive notava che le gabbie in udienza e le manette non necessarie erano già una forma di spettacolarizzazione della pena. Da allora è cambiato un dettaglio soltanto: il palcoscenico si è allargato. Allora era l'aula, oggi è lo schermo di chiunque, e la ricostruzione del delitto in prima serata vale più del dibattimento.

Perché questo riguarda la pena di morte? Perché lo spettacolo arriva prima del patibolo, e non ha bisogno di lui per fare il suo lavoro: abituare chi guarda. Ogni volta che la sofferenza di un uomo diventa un contenuto, il pubblico impara una cosa sola, che quella sofferenza si può guardare. E un pubblico che ha imparato a guardare, prima o poi, chiede di vedere di più.

È il percorso che l'America sta compiendo al contrario, dalla pena allo spettacolo e dallo spettacolo alla pena, in un cerchio che si chiude su quella stanza dell'Idaho. Ogni tanto, anni dopo, uno dei nomi destinati a una stanza così si scopre innocente. La stanza non restituisce nulla.

Beccaria aveva ragione, e la Costituzione gli ha dato ragione. Il patibolo non insegna niente a nessuno. Lo spettacolo, invece, insegna. E insegna la cosa peggiore: che per guardare un uomo soffrire non serve più nemmeno un motivo.

Avv. Roberto Cataldi, membro della Commissione Affari Costituzionali del Senato

10/10/2026
10/10/2026

Il genocidio a Gaza, Pillay: “Il silenzio è complicità”
Decretato giuridicamente come genocidio quello commesso a Gaza dall'esercito israeliano contro la popolazione civile palestinese. È quanto affermava senza mezzi termini il rapporto stilato dalla commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite dopo una lunga indagine guidata da Pillay.

Il testo concludeva che "il presidente israeliano Isaac Herzog, il primo ministro Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant hanno incitato al genocidio e che le autorità israeliane non hanno preso alcuna misura contro di loro per punire tale incitamento".

La commissione concluse che le autorità e le forze di sicurezza israeliane hanno commesso "quattro dei cinque atti genocidi" definiti dalla Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Tra questi, "uccidere membri del gruppo; causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica, totale o parziale; e misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo".

Gli investigatori delle Nazioni Unite hanno stabilito così che, quanto commesso da Israele a Gaza dall'ottobre 2023, è stato fatto "l'intento di distruggere i palestinesi" presenti nel territorio.

29/09/2026

L’AVVOCATO E IL FUTURO: NOTE PER UNA RIFLESSIONE – DI FRANCESCO PETRELLI
Posted: 29 Settembre 2026

di Francesco Petrelli

Il Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane analizza le profonde trasformazioni che stanno modificando la professione forense, sospesa tra “virtuosa trasformazione” e pericolosa “deformazione” . La crisi numerica dell’avvocatura e la mutazione dell’ambiente giudiziario, sempre più dominato da tecnologia, telematica e processi a distanza, producono una “desertificazione” delle relazioni professionali e della formazione tradizionale. Parallelamente emerge la figura dell’avvocato “liquido”, immerso nella comunicazione digitale, incline all’apparire e alla spettacolarizzazione del processo, con il rischio di smarrire la funzione etico-politica di tutela dei diritti e di antagonismo al potere giudiziario. Di fronte a tale scenario, il contributo propone per l’Unione delle Camere Penali l’assunzione di un nuovo ruolo: diventare il soggetto formatore dell’avvocatura penalistica, recuperando la dimensione etica, deontologica e politica attraverso una vera “scuola di politica associativa” capace di rispondere alle sfide della contemporaneità.

1.1 In un tempo nel quale formidabili trasformazioni attraversano il mondo non possiamo immaginare che la professione forense si sottragga al loro impatto e non subisca profonde modificazioni. E’ dunque necessario chiedersi in quante diverse nuove forme si va delineando, o già si realizza, la figura dell’avvocato, sottoposta come è all’urto delle nuove forme di comunicazione e delle nuove tecnologie. Si tratta di modificazioni da intendersi come un inevitabile sviluppo dell’avvocatura in tutte quelle possibili gradazioni di forma che stanno fra la virtuosa “trasformazione” e la pericolosa “deformazione”.

Comprendere tali “forme” è fondamentale e deve precedere non solo ogni giudizio ma anche ogni seria azione politica volta alla tutela ed al rafforzamento di quei valori che riteniamo essere fondanti e non negoziabili per lo svolgimento dell’attività di chi professionalmente si fa tutore dei singoli diritti nel processo penale ma anche di chi si impegna nella tutela e nella promozione della legalità sostanziale e processuale. Ad esempio, già il porsi il problema del “proselitismo” in ambito associativo dovrebbe essere preceduto da una analisi qualitativa e quantitativa della futura avvocatura, senza la quale ogni eventuale azione rischia di essere inadeguata.

Fra le premesse che devono essere valutate va, pertanto, collocato anche il dato relativo alla decrescita numerica complessiva che si è andata accentuando negli ultimi anni portando ad emersione il dato sintomatico della riduzione di oltre 42.000 iscritti alla facoltà di giurisprudenza (-29%), e di una significativa riduzione degli avvocati iscritti alla cassa (erano 245.030 nel 2020 e sono oggi 228.641), con un sensibile innalzamento dell’età media. Tanto l’incertezza economica quanto la ridotta appetibilità della professione hanno contribuito a incrementare questo fenomeno che non sembra essere destinato ad una rapida inversione. Difficile dire in che misura tale riduzione possa a sua volta influire sul dato qualitativo.

1.2 Tuttavia, al di là di tale non trascurabile linea di tendenza, sembra avere ancor maggiore rilievo la sempre più rapida modificazione dei codici comportamentali indotti dal diverso contesto processuale e dall’ambiente lavorativo.

Le “innovazioni tecnologiche” modificano non solo l’attività, ma l’intero ambiente nel quale l’avvocato svolge la propria attività professionale. Cambia l’ambiente giudiziario con il cambiare delle norme (processuali, ma anche sostanziali, nella misura in cui le forme del processo si adattano alla sostanza dei reati che a sua volta muta con il mutare della tecnica), perché l’ambiente (il Foro, il Tribunale) non è un contenitore ma una relazione.

Il tribunale cambia con il mutare delle norme, e con il mutare dei tribunali si modificano le relazioni fra gli attori del processo, le relazioni degli avvocati (per quel che ci riguarda) con il Foro.

La tecnica cambia le norme e le norme cambiano il processo. Tecnica significa “processo a distanza” nelle aule nelle quali il detenuto non siede più accanto al difensore, ma compare davanti al giudice sostanzialmente “in vincoli-tecnologici” ristretto non solo in un carcere, ma costretto in un formato digitale dematerializzato e disumanizzato, in quanto privato di ogni contatto diretto con il processo ed i suoi attori. Così come sono sempre più spesso mediati i rapporti con gli stessi detenuti che un tempo implicavano accessi diretti agli istituti carcerari, ai reclusori, e dunque contatti con il personale e condivisione, con detenuti e detenenti, dello squallore dei luoghi.

Tecnica significa anche “processo telematico” che cambia interamente la grammatica dei luoghi: i Tribunali, da luoghi della formazione forense si trasformano in vuoti involucri desertificati nei quali le relazioni sono rarefatte in quanto in gran parte sostituite o comunque mediate dalle comunicazioni telematiche. Per “formazione” intendo l’apprendimento diretto degli elementi della oratoria, delle relazioni, della deontologia, della colleganza, della passione: la desertificazione degli spazi forensi e la loro frammentazione implica la perdita per i giovani di una scuola immediata di vita forense e di connessi valori associativi che anche la polverizzazione dell’esperienza processuale rende sempre più improbabile.

1.3 Accade che il “modello classico” di avvocato che aveva scavalcato con successo il XXI secolo appare sul palcoscenico della comunicazione spesso messo in crisi; l’avvocato intellettuale, politicamente impegnato, consapevole della sua funzione sociale ed estraneo ad una visione mercantile della professione, più legato alle virtù della carta stampata che alle lusinghe della televisione, estraneo al mondo dei social, non riesce più ad impegnare la scena. Il pubblico ama un tipo di avvocato meno sobrio, senza discendenze, senza storia e senza modelli, un avvocato aperto a tutto ciò che gli viene offerto dalla tecnica: un avvocato “liquido” che opera interamente immerso nel fluido della comunicazione, rispetto al quale non disdegna farsi oggetto piuttosto che soggetto della narrazione, merce piuttosto che autore del prodotto comunicativo.

Si tratta di un avvocato che si muove a suo agio in quella tipologia di processo de-ritualizzato, tecno-telematico, reso mediaticamente appetibile al grande pubblico proprio dalla caduta della ritualità, dal poter immaginare il processo come un piacevole talk-show. Un avvocato che si mostra disinvolto nel flusso della infosfera e dei social nel cui ambito è disposto a comunicare la sua esperienza professionale in maniera disintermediata esponendo i casi giudiziari caduti all’interno della sua esperienza professionale, le sue passioni e le sue emozioni direttamente al pubblico, utilizzando a volte la toga come un gadget comunicativo.

La rete e tutti gli strumenti dell’IA semplificano la complessità e rendono agevole l’uso dell’armamentario giurisprudenziale in un contesto nel quale la spiegazione dei criteri della conoscenza giudiziaria è sostituita dal prodotto finito in una logica del “prendere o lasciare” che è imposta dalla oscurità-inaccessibilità delle chiavi dell’algoritmo. Anche qui la “formazione” in senso classico non sembra essere più un passaggio necessario ma solo una formalità del tutto disancorata dal proprio percorso di vita.

L’avvocato diviene sempre più un operatore e un tecnico, chiamato come è più che a porre relazioni fra le cose (valori, idee, persone, condotte, eventi …) a trasmettere dati una volta che è stato privato degli strumenti di organizzazione e di elaborazione. Si tratta di una figura professionale funzionale al mercato che, presa nel flusso della comunicazione predilige l’apparire all’essere e rischia così di smarrire progressivamente il senso del ruolo dell’avvocato all’interno del contesto sociale.

Se inserita in una logica mercantile, l’avvocatura rischia infatti di vedere nel processo un'utile occasione di promozione professionale, ma di perdere la consapevolezza della natura universale del suo ruolo di antagonista del potere giudiziario e di garante dello statuto dei diritti della persona. Così inteso l’avvocato rischia di omologare il suo spirito ad una cultura dell’efficienza priva di uno scopo collettivo: un avvocato abile nella soluzione del singolo caso, ma incapace di uno sguardo più ampio, aperto all’orizzonte valoriale del processo e della legalità. Si va così perdendo quello che è il fondamento etico-politico dell’avvocatura, che consiste non solo nella “capacità di riconoscere l’ingiustizia”, ma anche nella “capacità di raccontare l’ingiustizia” e dunque, infine, nella “capacità di denunciare politicamente l’ingiustizia”, quale presupposto di ogni possibile soluzione delle cause che l’hanno prodotta.

1.4 Quella “desertificazione” (intesa anche come forma di disumanizzazione) dell’ambiente forense impone un ribaltamento di prospettiva ed una assunzione di responsabilità. La disintermediazione imposta, o comunque consentita dalla tecnologia, deve essere letta come una mancanza di relazioni professionali e politiche a cui rimediare attraverso una sostituzione o compensazione: il ruolo una volta efficacemente svolto dall’ambiente forense (dal foro) deve essere assunto da chi, fra i corpi intermedi attivi a livello associativo, possiede la consapevolezza, la storia e la cultura del ruolo sociale e civile del penalista.

L’Unione deve assumere su di sé questo compito che il Foro, spazzato via dalle tecnologie applicate al processo, non riesce più a svolgere, divenendo il soggetto formatore dell’avvocatura penalistica, non solo sotto il profilo tecnico, ma soprattutto sotto il profilo etico-politico e deontologico. Un compito da svolgere attraverso la fondazione di una vera e propria scuola di politica associativa che sappia reinnervare le radici storiche dell’associazione confrontandole con le sempre più complesse domande e proposte della contemporaneità.

27/09/2026

Avv. Roberto Cataldi | 27 set 2026
L’intelligenza artificiale e il futuro dell’avvocatura
L'intelligenza artificiale è entrata negli studi legali, e negli atti. Le macchine non ci sostituiranno. Ma dipende da noi.
Da due anni la domanda arriva sempre, e quasi mai in un convegno o in un corso di formazione. Arriva nei corridoi dei tribunali, nelle chat tra avvocati, davanti a un caffè prima dell'udienza. La formulano i giovani con preoccupazione e i meno giovani con un sorriso che vorrebbe essere ironico: tra dieci anni serviremo ancora?

La risposta è sì, e non per consolazione. Perché in aula ci va una persona, e quella persona per il cliente non è sostituibile. Perché il cliente che entra in studio la mattina dopo aver ricevuto un atto giudiziario non chiede soltanto una norma: chiede di essere guardato in faccia, vuole qualcuno che sappia calarsi nei suoi panni, che sappia accoglierlo senza giudicarlo. Perché anche solo decidere se conviene resistere o transigere significa conoscere quel giudice e il modo in cui conduce l'udienza, sapere chi è la controparte, comprendere le dinamiche di quella famiglia: e sono cose che non stanno in nessun archivio. Nessuna macchina prende decisioni che ne tengano conto, e nessuna macchina se ne assume il peso.

Il rischio vero, per questa professione, è esattamente l'opposto di quello che si teme. Non è la macchina che prende il posto dell'avvocato. È l'avvocato che glielo cede, un pezzo alla volta, senza accorgersene.

Che cosa succede quando quel posto viene ceduto? Un tribunale italiano lo ha già messo a verbale. Il difensore scopre che le sentenze citate nel suo atto non esistono. Torna dallo strumento che gliele ha fornite e chiede conferma. Lo strumento conferma.

È la definizione di allucinazione entrata per la prima volta in un provvedimento giudiziario italiano: l'intelligenza artificiale inventa risultati inesistenti che, anche a una seconda interrogazione, vengono ribaditi come veri. Ed è la ragione per cui nessun controllo automatico potrà mai sostituire chi firma.

Il caso è noto, e su queste colonne lo abbiamo già raccontato: marzo 2025, Tribunale di Firenze, sezione imprese. In una comparsa di costituzione comparivano pronunce della Cassazione mai pronunciate. Il difensore spiegò che i riferimenti erano frutto di una ricerca svolta da una collaboratrice di studio con ChatGPT, del cui utilizzo lui non era a conoscenza. Il Tribunale prese atto, dispose lo stralcio e non condannò: niente malafede, nessuna prova del danno.

Chi archiviò la vicenda come una curiosità ha commesso un errore di prospettiva. Perché la stagione dell'indulgenza è durata qualche mese. Dopodiché condotte analoghe sono state stigmatizzate, ritenute lesive dei doveri di lealtà e probità processuale. Non è cambiata una norma. È cambiata la soglia di tolleranza dei giudici, che da fenomeno nuovo da segnalare hanno cominciato a trattare l'allucinazione per quello che è: un atto non verificato.

Chi oggi pensa di potersi giustificare come ci si giustificava un anno fa si sta affidando a una giurisprudenza scaduta.

Prima di giudicare quel collega, però, mettiamoci nei suoi panni, perché è il posto in cui prima o poi ci troveremo tutti. Una scadenza per domani mattina. Un compenso che non copre le ore che quella causa richiederebbe. Una collaboratrice brava che ha portato una ricerca ordinata, con i numeri delle sentenze al posto giusto. Nessun campanello d'allarme, nessuna ragione per dubitare. Chi tra noi non ha mai firmato un atto fidandosi di una ricerca fatta da un altro?

Il punto non è che quel difensore fosse distratto. È che gli strumenti di oggi producono un materiale più credibile di quanto sia affidabile, ed è una combinazione che il nostro mestiere non aveva mai incontrato prima.

Il praticante che non dice mai "non l'ho trovato"
Eppure il vero tema non è la tecnologia. È la delega, e la delega noi la conosciamo da sempre.

Nessuno, in quarant'anni di professione, ha mai pensato che affidare a un giovane di studio la prima stesura di un atto fosse un'abdicazione. Era, ed è, il modo in cui si impara il mestiere da un lato e si organizza il lavoro dall’altro.

Ma quella delega ha sempre avuto due estremi obbligatori: a monte l'istruzione, cioè la linea difensiva decisa da chi ha esperienza e conosce il fascicolo; a valle il controllo, cioè la rilettura di chi mette la firma. Togli uno dei due e non hai delegato: hai abdicato.

Con l'intelligenza artificiale è esattamente lo stesso, con una differenza che cambia tutto. Un praticante che non trova una sentenza te lo viene a dire. Magari a malincuore, magari dopo tre giorni, ma te lo dice. La macchina no: colma il vuoto. Non conosce l'imbarazzo di ammettere di non sapere, perché non sa di non sapere. Produce un numero di sentenza plausibile, una massima verosimile, una citazione nel formato giusto. E se torni a chiederle conferma, come ha scoperto quel difensore a Firenze, te la conferma.

Questo non rende lo strumento inutilizzabile. Lo rende uno strumento che richiede più controllo, non meno. È il ribaltamento che molti non hanno ancora compiuto: si è diffusa l'idea che l'intelligenza artificiale faccia risparmiare il tempo della verifica, quando è vero l'esatto contrario. Fa risparmiare il tempo della ricerca e della scrittura. Il tempo della verifica lo aumenta.

Il posto di guida
Che fare, allora? Proporre una rinuncia oggi sarebbe sciocco, e chi lo predica sta solo rimandando il problema a quando saranno i clienti a usarla al posto nostro.

Serve piuttosto un uso consapevole, e consapevole significa una cosa sola: restare piloti. Non lasciarsi guidare. Chi conduce la causa decide la strategia, e la decide prima; la macchina esegue dentro quel perimetro; chi firma verifica tutto ciò che esce e lo arricchisce in base alla sua sensibilità.

Tradotto nella pratica quotidiana di uno studio, significa poche cose semplici.

Nessuna citazione entra in un atto senza riscontro sulla fonte ufficiale. Se la sentenza non si apre, la sentenza non si cita: è una regola binaria, perché le regole con eccezioni non reggono alla fretta delle scadenze.

La strategia non si chiede, si detta. Lo strumento riformula, sintetizza, ordina, anticipa gli argomenti avversari. Non sceglie che causa fare: quella scelta nasce dal fascicolo e dall'esperienza, che in nessun modello si trovano.

Chi firma risponde anche di ciò che non ha cercato. Vale per il collaboratore in carne e ossa e a maggior ragione per il software: "non lo sapevo" non è mai stata una difesa.

E chi lavora da solo, che è il caso più diffuso e il più esposto, non ha nessuno che rilegga. Lì l'unica difesa è procedurale: la verifica non si fa mentre si scrive, quando si vede quello che ci si aspetta di vedere. Si fa dopo, a freddo, prima del deposito.

La parte che non si delega
C'è una cosa, nel nostro mestiere, che non si insegna nei manuali e non si delega a nessuno.

Arriva in studio una persona che si sta separando. Ha ragione, e i numeri le danno ragione. Potrei costruirle la causa più aggressiva possibile e vincerla: ottenere tutto, fino all'ultima voce, fino all'ultimo euro. E consegnarle, insieme alla vittoria economica, una sconfitta umana definitiva. Perché in quello scontro si saranno bruciati i rapporti che dovranno reggere i vent'anni successivi: i figli, i compleanni, i diplomi, le telefonate necessarie tra due genitori che non si parlano più.

Sapere quando fermarsi. Capire quando una vittoria costa più di quanto renda, quando conviene rinunciare a un punto per salvare una famiglia. Questo non è diritto: è mestiere. E nasce dall'ascolto, dalla capacità di mettersi nei panni di chi ci sta davanti, di capire che cosa quella persona stia davvero chiedendo, che quasi mai coincide con quello che ha detto al primo colloquio.

Una macchina può calcolare l'esito più probabile di una causa. Non può sedersi davanti a una persona e capire che quella vittoria la distruggerebbe.

E poi c'è l'aula, dove non è in gioco la competenza ma la presenza. Il tono con cui si risponde a un'obiezione, il momento in cui conviene tacere, lo sguardo che rassicura un cliente seduto dietro di noi mentre il giudice parla. Lì nessuno è fungibile. Nessuno può essere sostituito da una macchina, e a ben vedere nemmeno da un altro avvocato: ognuno porta in udienza la propria storia, e quella storia non si trasferisce.

C'è poi un verbo che il nostro mestiere conosce bene. La macchina risponde in un solo significato della parola: produce una risposta, sempre, anche quando dovrebbe tacere. Nell'altro significato, quello che per noi conta davvero, quello della responsabilità, non risponde mai. Non risponde davanti al giudice, non risponde al cliente, non risponde al Consiglio dell'ordine. Risponde chi firma.

E allora sì, tra dieci anni serviremo ancora. Ma serviranno gli avvocati, non i compilatori di atti. Servirà chi sa leggere una norma e insieme una persona, chi conosce i codici e insieme la vita che quei codici attraversano. La macchina saprà scrivere sempre meglio: il nostro mestiere sarà capire.

Perché il diritto, prima di essere una tecnica, è una disciplina umanistica. Si fonda su una relazione, e le relazioni non si automatizzano.

E ai più giovani, che quella domanda la fanno con più paura di tutti, va detta la cosa più semplice: la parte del mestiere che nessuna macchina imparerà non ha bisogno di quarant'anni di anzianità. Ha bisogno di esserci.

Le macchine non ci sostituiranno. Ma dipende da noi: da quanto sapremo restare, oltre che tecnici competenti, persone davanti ad altre persone. Disposte a esserci. Disposte a rispondere.

Avv. Roberto Cataldi. Membro della Commissione Affari Costituzionali del Senato

27/09/2026

Avv. Roberto Cataldi | 12 lug 2026
Autonomia differenziata: sarà il codice postale a decidere cure e soccorsi?
La Repubblica una e indivisibile alla prova: con l'autonomia di quattro Regioni, cure e soccorsi rischiano di dipendere da dove vivi.
C'è una frase, nella nostra Costituzione, che abbiamo sempre dato per scontata: la Repubblica è una e indivisibile. Non è una formula per addetti ai lavori. È una promessa. La promessa che i diritti fondamentali valgano allo stesso modo lungo tutta la pen*sola, quale che sia il luogo in cui siamo venuti al mondo.

Oggi quella promessa è messa alla prova.

In queste settimane il Parlamento esamina le preintese con cui quattro Regioni del Nord, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, chiedono di gestire per proprio conto un gruppo di materie: la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica. Ce le presentano come un adempimento tecnico. Non lo sono. Sono una scelta politica che riguarda la vita di ciascuno di noi, e che merita di essere raccontata con parole semplici.

Cominciamo da ciò che ci sta più a cuore, la salute.

Ammalarsi al Sud e curarsi al Nord è già la storia di centinaia di migliaia di famiglie. Ogni anno si contano quasi settecentomila ricoveri fuori regione, e in gran parte il viaggio segue la stessa rotta, dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord.

C’è già una ferita. Le preintese rischiano di allargarla. Perché consentirebbero alle Regioni più ricche di assumere più personale, di offrire ai propri medici condizioni migliori. Gli esperti lo chiamano «effetto calamita»: le Regioni più forti attraggono i professionisti, e i reparti del Sud si svuotano. Ma ogni camice che parte è un reparto che si svuota in Calabria, in Molise, nelle aree interne delle Marche. La salute non può dipendere dal codice di avviamento postale. L'articolo 32 della Costituzione non conosce confini regionali.

Lo stesso vale per i soccorsi.

La protezione civile italiana è già oggi un sistema a più mani: i sindaci, le Regioni, lo Stato, i volontari. Ma nelle grandi emergenze ciò che fa la differenza è la regia unitaria che tiene insieme tutte queste mani. Chi vive nell'Italia delle faglie sismiche e dei fiumi che esondano lo sa bene: quando la terra trema o l'acqua sale, non conta il colore della Regione. Nel 2016, quando il terremoto ha piegato il Centro Italia, abbiamo visto arrivare le colonne dei soccorsi da ogni angolo del Paese, dal Friuli alla Sicilia: forze locali e regionali, coordinate dentro un unico sistema nazionale. È quel coordinamento che salva le vite. Perché un'emergenza non si ferma al cartello di confine, e una calamità non consulta le carte amministrative. Frammentare quel coordinamento in tante velocità diverse non avvicina la protezione civile ai cittadini: la indebolisce, proprio nell'epoca in cui il cambiamento climatico moltiplica gli eventi estremi. È la differenza tra un soccorso che arriva in tempo e uno che tarda.

C'è poi una domanda che quasi nessuno pone, e che invece è decisiva. Perché proprio queste quattro Regioni chiedono esattamente le stesse cose?

Sono territori profondamente diversi, per popolazione, economia, geografia. Eppure hanno depositato richieste quasi identiche, negli stessi ambiti, con testi sovrapponibili. Ci assicurano che è il frutto di una rigorosa analisi dei bisogni. Ma quale analisi produce sempre lo stesso risultato, qualunque territorio esamini? La verità è che non c'è una necessità dimostrata dei territori. C'è la scelta di dare di più a chi ha già di più.

E qui il discorso incontra il diritto. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 192 del 2024, aveva tracciato paletti precisi: si possono trasferire singole e specifiche funzioni, non intere materie in blocco, e ogni trasferimento va motivato, uno per uno, territorio per territorio. Quattro fotocopie non sono una motivazione. Sono l'esatto contrario di ciò che la Corte ha chiesto.

C'è di più, e riguarda un principio che il legislatore stesso ha riconosciuto. Prima le garanzie per tutti, poi l'autonomia per alcuni. Prima si stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni, la soglia di diritti che deve valere ovunque, e solo dopo si concede la gestione differenziata. Il Governo risponde che queste quattro materie, per come sono classificate, i livelli essenziali non li toccano. Ma la Corte ha detto un'altra cosa: non conta l'etichetta della materia, conta la sostanza della funzione. Se una funzione incide sui diritti delle persone, il suo livello essenziale, e il suo costo, vanno fissati prima di trasferirla. E dentro queste intese, di funzioni che toccano i diritti, ce ne sono molte. Il rischio è che la classificazione diventi una scorciatoia per aggirare le garanzie: come consegnare le chiavi di casa prima ancora di aver deciso dove passano i muri.

Lo si vede bene con la previdenza complementare, che sembra la più tecnica delle quattro materie. Molti pensano che sia un fatto privato, che riguardi solo chi versa nel proprio fondo pensione. Non è così. Quando un lavoratore versa in un fondo, quelle somme, entro i limiti fissati dalla legge, vengono sottratte al reddito su cui si calcolano le imposte: lo Stato, oggi, rinuncia a incassare la sua parte. È, di fatto, un sostegno pubblico, pagato dalla fiscalità di tutti. Anche da chi un fondo pensione non se lo potrà mai permettere. Ed è proprio perché la sostengono tutti gli italiani, che non può diventare un affare da spartire Regione per Regione.

Rimane una ferita meno visibile, ma non meno profonda: quella che riguarda il ruolo del Parlamento. In commissione si sono svolte le audizioni ma al Parlamento non è consentito correggere le preintese, eliminare una funzione o modificare una clausola. Possiamo soltanto approvare risoluzioni, indicando al Governo la direzione da seguire.

Anche la minoranza presenterà la propria, mettendo nero su bianco le criticità e le condizioni che ritiene indispensabili. Ma saranno i numeri della maggioranza a determinare l’atto approvato dall’Aula. E neppure quella risoluzione modificherà direttamente i testi: il Governo dovrà tenerne conto, ma potrà scegliere diversamente, purché ne spieghi le ragioni.

È un singolare paradosso istituzionale: mentre si prepara a ridisegnare, Regione per Regione, una parte rilevante dell’architettura dello Stato, il Parlamento può indicare la rotta, ma non tiene ancora in mano la penna con cui viene tracciata.

E non illudiamoci che tutto finisca qui. Queste quattro materie sono soltanto l'inizio: è già prevista la possibilità di estendere lo stesso meccanismo a scuola, trasporti, energia…. È il primo mattone che si toglie dal muro, mentre la perequazione, il meccanismo che secondo la Costituzione dovrebbe riequilibrare i territori con meno risorse, e che la stessa Corte ha definito improcrastinabile, resta in gran parte inattuata. Per le aree interne, la montagna, il Mezzogiorno, ancora una volta, soltanto promesse.

Non è in discussione l'autonomia in sé. Le Regioni virtuose possono e devono avere spazi di responsabilità. In discussione è questa autonomia, costruita su scorciatoie, su richieste fotocopia, su diritti che cambiano con la residenza.

La Repubblica una e indivisibile non è un ricordo del passato. È il patto che tiene insieme un bambino nato a Milano e un bambino nato ad Ascoli Piceno, e dice loro che avranno lo stesso valore e gli stessi diritti, qualunque cosa sia scritta sulla loro carta d'identità.

Avv. Roberto Cataldi - Membro in carica della Commissione Affari Costituzionali al Senato

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