21/01/2023
L’enfiteusi è un diritto reale di godimento previsto dagli artt. 957 cc e ss, attraverso cui il proprietario di un bene immobile può liberamente concedere all’enfiteuta ampi poteri sulla proprietà a patto che ne migliori le condizioni e paghi un canone periodico .
Orbene , questo particolare diritto reale presenta delle caratteristiche peculiari:
E’ possibile diventare enfiteuti in modi diversi( tramite contratto, testamento, usucapione).
A tal proposito occorre adoperare una distinzione tra usucapione del diritto di proprietà e usucapione del diritto di enfiteusi.
La durata dell’enfiteusi è prevista dall’art. 958 cc, che non pone limite di durata massima, prevedendo, infatti, che possa essere pattuita anche una durata perpetua, ma stabilisce, al contrario, che non potrà esserci valido contratto di enfiteusi se la sua durata minima è inferiore a venti anni.
La durata prevista può rivelarsi di fondamentale importanza in caso di controversia avente ad oggetto l’usucapione.
Costituisce, altresì, una circostanza molto particolare quella dell’usucapione del diritto di enfiteusi. L’equivoco in questo caso potrebbe essere di facile portata.
Si pensi, infatti, all’ipotesi in cui l’assenza di pagamento del canone pattuito al momento della costituzione del diritto di enfiteusi non venga corrisposta per un lungo periodo di tempo.
Ebbene in tal caso interviene la disposizione dell’art. 1164 c.c., il quale dispone che è possibile usucapire solo il diritto di enfiteuta, ma non il dominio diretto del proprietario che, come noto, per sua caratteristica non può essere soggetto a prescrizione.
Tuttavia, il medesimo articolo chiarisce altresì che la piena proprietà potrà avvenire per usucapione solo a seguito di interversione del possesso attraverso la quale cambia la detenzione in possesso o l’esercizio del diritto reale su cosa altrui, come, ad esempio, il compimento di un atto che non consegue dalla volontà di apportare una normale miglioria, ma che consegua dalla volontà di comportarsi a tutti gli effetti come proprietario del fondo e senza che ciò trovi alcuna traccia di opposizione da parte del proprietario (atto di ricognizione).