19/11/2019
𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝗼, 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗱’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲𝗱 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶: 𝘁𝗿𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝘁𝗿𝘂𝗳𝗳𝗮.
Sul punto la giurisprudenza è divisa. Secondo un primo orientamento, la condotta del datore che affermi falsamente di aver corrisposto all’INPS i contributi previdenziali ed assistenziali per i propri dipendenti va qualificata come truffa poiché ricorrerebbe il requisito dell’induzione in errore dell’ente previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme con conseguimento di un profitto ingiusto (Cass. pen. II, 3 ottobre 2012, n. 42937).
Secondo una diversa impostazione, invece, la mancata corresponsione al dipendente dell’indennità di malattia portata comunque a conguaglio dell’INPS configurerebbe il reato di appropriazione indebita, non ricorrendo il requisito del danno richiesto dal delitto di truffa (Cass. pen., II, 14 luglio 2015, n.41357, Cass. pen., II, 15 gennaio 2013, n. 18762).
La giurisprudenza più recente, invece, discostandosi da entrambe le impostazioni richiamate, ritiene applicabile l’art. 316 ter c.p. e non la fattispecie di cui all’art. 640, co. 2, c.p, (Cass. pen., II, 16 marzo 2016, n.15989; Cass. pen., II, 17 ottobre 2014, n. 48663, richiamata da Cass. pen., Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 40150).
Il supremo consesso ha cosi statuito:
"integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia o maternità o assegni familiari, ottiene dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, cosi percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni."