06/08/2026
Bruciare all'aperto in Italia costituisce il reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis Codice dell'Ambiente) se si appicca il fuoco a rifiuti abbandonati. La pena prevista è la reclusione da 2 a 5 anni (fino a 6 anni per rifiuti pericolosi). Se il fuoco causa un incendio boschivo, si applicano le pene del codice penale (art. 423-bis) da 4 a 10 anni.
Bruciare plastica, immondizia, mobili vecchi o materiali edili è sempre un reato.
Anche bruciare scarti vegetali (come sfalci e potature) derivati da una regolare attività d'impresa (giardinieri o ditte) configura il reato di gestione illecita di rifiuti.Residui agricoli privati: L'abbruciamento di piccoli cumuli di materiale vegetale naturale (foglie, rami) da parte di privati o piccoli agricoltori è permesso in via eccezionale solo in piccole quantità giornaliere, purché non ci siano divieti regionali o locali antincendio e non si creino pericoli o forti emissioni di fumo nocivo (art. 844 del Codice Civile).
Durante i periodi a rischio alto di incendio (specie in estate), vige il divieto assoluto di qualsiasi abbruciamento di residui vegetali all'aperto.Multe amministrative: Se si bruciano residui vegetali al di fuori dei casi consentiti o violando i regolamenti comunali, si rischiano sanzioni amministrative pecuniarie salate.