03/07/2026
⚖️ Pignoramento presso terzi: la Cassazione si pronuncia sull’efficacia temporale della procedura speciale prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973
Le ordinanze n. 28520 del 27 ottobre 2025 e n. 30214 del 16 novembre 2025 della Corte di cassazione affrontano un tema di particolare interesse operativo: la durata degli effetti del pignoramento presso terzi eseguito dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.
La disposizione disciplina una procedura speciale che consente all’Agente della riscossione di intimare direttamente al terzo debitore del contribuente il pagamento delle somme dovute, prevedendo che il pagamento sia eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto.
Le citate ordinanze interpretano tale disciplina ritenendo che il termine di sessanta giorni assuma rilievo anche ai fini della durata dell’efficacia della procedura speciale, evidenziando che, decorso inutilmente tale termine senza l’adempimento del terzo, l’Agente della riscossione non possa proseguire avvalendosi del solo meccanismo previsto dall’art. 72-bis, ma debba ricorrere agli strumenti esecutivi ordinari disciplinati dal codice di procedura civile.
La Corte, pertanto, propone una lettura dell’art. 72-bis che valorizza il carattere speciale della procedura e ne circoscrive l’ambito applicativo sotto il profilo temporale.
È opportuno precisare che si tratta di un’interpretazione giurisprudenziale, seppure espressa in due ordinanze ravvicinate della Suprema Corte, e non di una modifica legislativa della disciplina contenuta nel D.P.R. n. 602/1973.
L’eventuale consolidamento di tale orientamento potrà incidere significativamente sulla prassi applicativa e sul contenzioso in materia di riscossione coattiva, fermo restando che l’evoluzione della giurisprudenza dovrà essere seguita con attenzione.
📌 Per i professionisti la vicenda conferma, ancora una volta, l’importanza di verificare non solo il dato normativo, ma anche i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, soprattutto quando incidono sulle modalità di esercizio dei poteri dell’Agente della riscossione.