05/10/2017
DIRITTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
In questa pronuncia il Consiglio di Stato ammette la legittimità di un "appalto a titolo gratuito" (nel caso di specie, relativo all'affidamento della redazione del piano strutturale e del relativo regolamento urbanistico di un Comune) con solo rimborso spese in quanto la garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resta comunque a carico della Amministrazione appaltante; può, infatti, avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto. Tale orientamento, dunque, partendo da un'interpretazione estensiva dell'onerosità richiesta dall'art. 3, lett. ii), del d.lgs. n. 50/2016, da un lato distingue tra utilità finanziaria ed economica; dall'altro valorizza il rilievo sempre maggiore della c.d. economia dell'immateriale, di cui i contratti di sponsorizzazione sono un'estrinsecazione tipizzata nello stesso codice dei contratti.
Di seguito il testo della sentenza:
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2017, proposto da: Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zimatore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Angelo Secchi, 9;