17/06/2026
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐞𝐱 𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟏𝟏𝟕 𝐜.𝐜. 𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞
di Maurizio Corona e Antonio Scarpa
Lo studio, premessi brevi cenni sul fondamentale ruolo del notaio nella costituzione del condominio, esamina la portata precettiva della regola sancita dall’art. 1117 c.c. e la nozione di «unità immobiliare» ivi contenuta per poi passare in rassegna le diverse fattispecie negoziali che possono costituire il «titolo» menzionato nella suddetta disposizione. Quindi si sofferma sulle parti dell’edificio non espressamente contemplate dall’art. 1117 c. c. considerate comuni dalla dottrina e dalla giurisprudenza (il sottosuolo, il cavedio, la terrazza di copertura) e sulla peculiare disciplina dei sottotetti (mansarde, soffitte e palchi morti). Infine, si chiude con l’indicazione della best practice da adottare per escludere la natura condominiale dei beni indicati dall’art. 1117 c. c. mediante l’utilizzo della clausola di riserva suggerendo l’allegazione (o il richiamo) dell’elaborato planimetrico nell’atto che la contiene e di osservare particolare attenzione nel disciplinare la prima compravendita compiuta dal costruttore qualora abbia ad oggetto un’unità immobiliare inserita in un condominio dotato di spazi verdi attrezzati, campi sportivi, piscine, zone fitness, palestre, saune e bagni turchi.
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https://www.notariato.it/wp-content/uploads/Studio24-2026C_Cmc_as-002.pdf