Studio Legale Torricella & Ciriolo - Avvocati Associati

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DICIAMO NO ALLA VIOLENZA                SULLE DONNE
25/11/2025

DICIAMO NO ALLA VIOLENZA
SULLE DONNE

SE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON SI PRONUNZIA SU UN VIZIO RILEVABILE D'UFFICIO, E' ONERE DELL'APPELLANTE PROPORRE IMPUGN...
29/09/2025

SE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON SI PRONUNZIA SU UN VIZIO RILEVABILE D'UFFICIO, E' ONERE DELL'APPELLANTE PROPORRE IMPUGNAZIONE SUL PUNTO, LA CUI OMISSIONE DETERMINA LA FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza Numero: 24172, del 29/08/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, rimessa dalla Terza Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto:
«qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata)».

RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO MENSILE IN CONSEGUENZA DELLO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILESuprema Corte di Cassazione Ordi...
29/09/2025

RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO MENSILE IN CONSEGUENZA DELLO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE

Suprema Corte di Cassazione
Ordinanza Numero: 25495, del 17/09/2025

La Prima Sezione civile, pronunciandosi in una controversia avente ad oggetto il riconoscimento di un assegno mensile in conseguenza dello scioglimento di un’unione civile, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte».

Il Tribunale di Marsala, con una interessante ordinanza presidenziale del 7 ottobre 2021, nel giudizio di separazione tr...
29/11/2021

Il Tribunale di Marsala, con una interessante ordinanza presidenziale del 7 ottobre 2021, nel giudizio di separazione tra coniugi, ha disposto, in via provvisoria e d’urgenza l’affido condiviso con domicilio paritetico ed alternato della figlia minore ad entrambi i genitori ed assegnato a ciascuno di essi in uso esclusivo una porzione della casa coniugale, già oggetto di divisione in appartamenti autonomi con ingressi separati, idonei a garantire un adeguato spazio abitativo per la minore.

L’ordinanza richiamata è di noteviole importanza perchè affronta il tema della possibilità di assegnazione parziale della casa coniugale ad entrambi i genitori nel giudizio di separazione, in funzione di una più piena realizzazione delle condizioni di affido condiviso della prole minore e in un'ottica di beneficio per la stessa.

Le relative statuizioni in ordine a siffatta soluzione abitativa riguardano situazioni di fatto il cui accertamento è rimesso alla sfera della valutazione discrezionale del giudice del merito ex articolo 337 sexies del Codice Civile.

In un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, in sede di assegnazione della casa coniugale il giudice dovrà tener conto in via prioritaria dell'interesse dei figli, oltre che della concreta divisibilità dell’immobile, in ragione della idoneità ed autonomia abitativa delle frazioni ricavate e della adeguatezza degli spazi per i figli.

Ai fini della assegnazione parziale non può che restare estraneo qualsivoglia profilo relativo alla ponderazione tra interessi di natura economica dei coniugi, ivi compresa la denunciata situazione di sperequazione reddituale tra gli stessi, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, ai sensi degli artcioli 337 bis e sexies del Codice Civile.

Assegno divorzile non dovuto? Il coniuge beneficiario deve restituire le somme percepiteL'accertamento dell'insussistenz...
23/10/2021

Assegno divorzile non dovuto? Il coniuge beneficiario deve restituire le somme percepite

L'accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui - salva la possibilità della fissazione di un diverso termine, giusta l’art. 4, comma 13, della legge n. 898 del 1970, come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 - la sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva, decorre; momento coincidente con il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Così ha stabilito la Cassazione Civile, sez. I, con la sentenza 18 ottobre 2021, n. 28646.

TRASFERIMENTO IMMOBILIARE NEL DIVORZIO? PER LA CASSAZIONE NON C'E' BISOGNO DEL NOTAIOLe Sezioni Unite, a risoluzione di ...
15/08/2021

TRASFERIMENTO IMMOBILIARE NEL DIVORZIO?
PER LA CASSAZIONE NON C'E' BISOGNO DEL NOTAIO

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari

Gli Avvocati TORRICELLA & CIRIOLOcomunicano che gli studi di Martina Franca e Taranto resteranno chiusi per ferie dal 05...
03/08/2021

Gli Avvocati TORRICELLA & CIRIOLO
comunicano che gli studi di Martina Franca e Taranto resteranno chiusi per ferie dal 05 al 22 agosto
BUONA ESTATE A TUTTI !!!

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Martina Franca
74015

Orario di apertura

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Martedì 09:00 - 19:00
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