Avvocato Luigi Palmieri

Avvocato  Luigi Palmieri Lo Studio Legale Palmieri offre assistenza e consulenza in ambito penale, su tutto il territorio nazionale, anche innanzi alla Corte di Cassazione.

13/02/2026

Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti​: l'autore è punibile solo se crea un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale

Sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026 della Corte costituzionale

La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026.

Sino alla modifica dell'art. 187 (con legge n. 177/2024) veniva punito chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.
Il legislatore del 2024 ha eliminato il requisito dell’alterazione psicofisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che la norma oggi punisce semplicemente la guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.

La Corte ha precisato che non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore.
Ma occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale.

04/10/2022

Diffamazione a mezzo Facebook.

Si configura il reato di diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p.p. a mezzo Facebook, anche in assenza dell'indicazione del nome della persona offesa.
La Cassazione Sezione V Penale (con sentenza n. 10762 del 10.12.2021-25.03.2022) ritorna sul tema, confermando un orientamento già espresso in precedenti sentenze.
La recente sentenza della Corte di Cassazione afferma che un post offensivo rientra nell'ambito della diffamazione anche quando l’autore non fa nomi; purché il destinatario delle espressioni offensive sia individuabile (anche all'interno di una cerchia ristretta di persone).

27/04/2022

Decisione "storica" della Corte Costituzionale sul cognome da attribuire al figlio.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220427135449.pdf

In difesa dei diritti e del diritto, sempre, anche in Cassazione...
01/02/2022

In difesa dei diritti e del diritto, sempre, anche in Cassazione...

22/01/2022

Rapina indossando una mascherina (obbligatoria per l’emergenza da Covid-19) e configurabilità della aggravante del “travisamento del volto”

Cassazione Penale, Sez. II, 17 gennaio 2022 (ud. 3 novembre 2021), n. 1712
Presidente Messini D’Agostino, Relatore Tutinelli

In tema di rapina, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la circostanza aggravante del “travisamento del volto” può dirsi integrata anche dalla condotta di chi abbia commesso il reato indossando una mascherina (e sebbene la stessa fosse obbligatoria alla luce della normativa per il contrasto alla pandemia da Covid-19).

Nel caso esaminato, la sentenza afferma che «il travisamento risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e, comunque, idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto», non essendo, dunque, possibile ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere.

07/07/2021

Nuovo intervento della Corte Costituzionale

Prescrizione: incostituzionale la sospensione in caso di rinvio del processo per motivi organizzativi legati all'emergenza covid

22/06/2021

Diffamazione, Corte costituzionale: carcere solo in casi di eccezionale gravità

Il carcere per la diffamazione resta, ma solo per i casi di eccezionale gravità.

E questo principio varrà per tutti i cittadini, non solo per i giornalisti.

La Corte Costituzionale aveva dato un anno di tempo al Parlamento per bilanciare libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione di ogni individuo; "anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all'evoluzione dei mezzi di comunicazione", a partire dai social (come spiega il comunicato dell'ufficio stampa in attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane).

Il Parlamento non è intervenuto sulla materia, e, dunque, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948).
E così ha fatto cadere, in caso di condanna, l'obbligo del carcere da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa.

Resta, invece, la norma (art. 595 comma 3 c.p.p.) che consente al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità.

Riforma del processo penale La posizione dei penalisti espressa dall'Unione delle Camere Penali Italiane
30/05/2021

Riforma del processo penale

La posizione dei penalisti espressa dall'Unione delle Camere Penali Italiane

25/05/2021 La Commissione ministeriale boccia il progetto Bonafede La Commissione ministeriale boccia il progetto Bonafede e tre anni di populismo giustizialista. UCPI sottolinea il positivo cambio di passo; restano alcune ipotesi non condivisibili e la necessità di ulteriori interventi per salvagu...

30/05/2021

Riforma del processo penale

È stata pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia (25 maggio 2021) la relazione finale della Commissione ministeriale, incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché di prescrizione del reato.

Le conclusioni del tavolo di studio, presieduto da Giorgio Lattanzi, presidente emerito della Corte costituzionale e presidente della Scuola Superiore della Magistratura, sono state oggi consegnate alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

La Guardasigilli effettuerà ora le sue valutazioni, prima di prendere decisioni, in vista della presentazione degli emendamenti governativi al disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello.

29/05/2021

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con la sentenza n. 15590 del 26.04.2021 ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis codice penale anche ai casi di ricettazione per i quali è stata riconosciuta l’attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 comma 2 codice penale).

Con tale pronunciamento si “supera” l’ostacolo rappresentato dal limite di pena (cinque anni pena massima) per l’applicazione dell’articolo 131 bis codice penale; difatti, il delitto di ricettazione, anche nella sua versione attenuata, non poteva rientrare nell’ambito di applicazione del suindicato istituto per superamento dei limiti edittali.

Ciò è stato reso possibile dopo la sentenza n. 156 del 25.06.2020 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131 bis codice penale, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva (e, quindi, l’operatività del minimo assoluto di quindici giorni stabilito per la reclusione dall’art. 23, primo comma, codice penale).

La Corte Costituzionale, in realtà, già con la sentenza n. 207/2017 aveva “invitato” il legislatore a farsi carico della modifica, “per evitare il protrarsi di trattamenti penali generalmente avvertiti come iniqui”.

Ma il legislatore non ha dato seguito a tale monito, pur essendo intervenuto sul testo dell’art. 131 bis codice penale per aggiungere, nel secondo comma, un’ipotesi tipica di esclusione della particolare tenuità, ove si proceda per delitti puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per violenza, minaccia, resistenza od oltraggio commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

15/05/2021

Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce apre alla possibilità di svolgere l’affidamento in prova ai servizi sociali in uno Stato diverso da quello italiano.

Il caso riguardava una persona che, da qualche anno, si era trasferita con il proprio figlio in uno Stato dell’Unione Europea, trovando una stabile attività lavorativa (mentre il figlio frequentava regolarmente la scuola). ​

Di qui la richiesta di svolgere la misura alternativa al carcere all’estero, al fine di proseguire il percorso di reinserimento sociale (già avviato).

Tali richieste, fino a poco tempo fa, non trovavano accoglimento, poiché in tale percorso svolge un ruolo primario il Servizio Sociale italiano, e, precisamente l’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna): che, ovviamente, non può svolgere le proprie funzioni fuori dal territorio italiano.

Oggi è possibile superare tale orientamento attraverso l’applicazione della normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 38/2016 (in attuazione alla decisione quadro del Consiglio Europeo del 27 novembre 2008), che opera in tutti gli Stati dell’Unione Europea il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie aventi ad oggetto l’esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale del condannato.

Lo ha fatto prima la Corte di Cassazione (con le sentenze n. 15091/19, n. 16942/2020 e n. 20977/2020) e, più di recente, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce (con ordinanza n. 597/2021).

Indirizzo

Corso Dei Mille 152
Martina Franca
74015

Orario di apertura

Lunedì 16:30 - 21:00
Martedì 16:30 - 21:00
Mercoledì 16:30 - 21:00
Giovedì 16:30 - 21:00
Venerdì 16:30 - 21:00

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