18/08/2026
🗞️ "Avvocati e digitalizzazione: le sfide della nuova riforma"
➡️ Il commento della Presidente Elisa Demma su Italia Oggi
Il Movimento Forense, al termine del percorso nelle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, si è ritenuto soddisfatto per i passi in avanti che sicuramente l’ordinamento forense farà grazie alla normativa. «Se l’impianto generale della norma trova approvazione, va sottolineato come alcuni passaggi specifici rischino di essere fin troppo tiepidi e di creare delle impasse nell’esplicazione della professione», spiega la presidente del Movimento Forense, Elisa Demma, «Tra i punti più controversi, spicca la tutela dei compensi degli avvocati: purtroppo alla Camera, è stato approvato un emendamento che ha sostituito il riferimento ad un compenso equo basato sui "parametri minimi stabiliti in via regolamentare" con una generica "tutela del singolo professionista", rischiando di sviluppare concorrenze al ribasso e ledere il diritto costituzionale a una retribuzione dignitosa
che MF ritiene debba applicarsi anche ai compensi dei professionisti (art. 36 Cost.): appare opportuno ripristinare tale parametro in sede di decreti attuativi, legandolo
alla tutela del professionista. Altro tema caldo è quello delle incompatibilità.
L’attuale testo pare mantiene limiti eccessivi, come il divieto di lavoro autonomo continuativo o attività imprenditoriale, anche per attività non confliggenti, come
avvenuto col recente caso della locazione breve di immobili. MF ha proposto qui di superare il modello "tipizzato", allineandosi agli standard anglosassoni:
incompatibili devono rimanere solo le attività che generino conflitto di interessi o minino l’indipendenza, con obbligo di dichiarazione preventiva degli interessi rilevanti. Per le Società tra Avvocati (STA), ha destato qualche preoccupazione la modifica che ha aperto alla possibilità per i soci di capitale di divenire «clienti» della STA stessa, ma «in misura non prevalente». Per evitare dubbi sull’indipendenza dei professionisti, Movimento propone che in sede di redazione dei decreti delegati sia prevista una soglia massima del 25% del fatturato annuo per
tali incarichi, con obbligo di trasmissione annuale dei dati ai Consigli dell’Ordine e sanzioni severe (fino alla radiazione) in caso di superamento. L’attenzione non può
poi distogliersi dalla c.d. «materie riservate» garantite all’attività professionale.
Assodata la riserva di consulenza se legata alla successiva attività giudiziale, appare interessante la disposizione che prevede che «sono riservate esclusivamente le attività che una legge individua espressamente come tali». Si ritiene che in sede di decreti delegati debbano essere specificamente indicate le materie riservate agli
avvocati, al fine di evitare concorrenza con soggetti improvvisati che non possono garantire la stessa tutela dei professionisti legali. Un ultimo aspetto da tenere in
considerazione è legato alla riforma del sistema elettorale degli Ordini. Il Movimento Forense da sempre ha manifestato la sua preferenza per il precedente
sistema, che prevedeva mandati quadriennali con il limite di 2 mandati consecutivi, rispetto a quello previsto della norma di 3 mandati triennali. In ogni caso, appare ora fondamentale predisporre delle norme transitorie chiare, che si richiamino alle decisioni giurisprudenziali intervenute negli ultimi anni - e che quindi tengano in considerazione anche i mandati già svolti vigente la precedente normativa - per evitare tentativi di perpetuazione delle cariche e garantire
correttezza e certezza giuridica nella transizione».