15/07/2025
La pronuncia del Tribunale di Nola affronta una fattispecie proposta contro l'iscrizione ipotecaria su un immobile di proprietà del ricorrente.Il giudizio vede contrapposti il ricorrente, rappresentato dallo scrivente Procuratore CONTRO l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.La controversia si incentra sulla nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione degli obblighi procedimentali previsti dalla normativa tributaria, con particolare riferimento alla mancata osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione preventiva al contribuente.Il principio di diritto che si ricava dalla sentenza è interessantissimo in quanto ottenuto nell’ambito di opposizione ex art. 615 cpc e può essere così enunciato:L'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art.77del D.P.R. 602/1973 è nulla quando non sia preceduta dalla comunicazione preventiva al contribuente dell'intenzione di procedere all'iscrizione, con concessione di un termine di trenta giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
👉 La sentenza in esame si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che trova il suo punto di riferimento nella pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, come evidenziato dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 22529 del 8 agosto 2024, secondo cui "l'ipoteca prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 costituisce una procedura alternativa all'esecuzione forzata e non un mezzo preordinato all'espropriazione forzata", pertanto è necessario,il rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale mediante preventiva comunicazione al debitore, con concessione di un termine di 30 giorni".
👉 La sentenza in esame chiarisce che l'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 602/1973 non costituisce una mera innovazione normativa, ma ha valenza interpretativa di principi già esistenti nell'ordinamento. Tale obbligo trova fondamento nelle norme sovranazionali ma anche dalle norme interne di cui agli artt. 24 e 97 Cost.
👉 La sentenza in esame affronta la complessa questione della giurisdizione nelle controversie relative all'iscrizione ipotecaria esattoriale, richiamando il principio consolidato secondo cui "spetta al giudice tributario ratione materiae la controversia concernente l'annullamento dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta ipotecaria, in quanto atto di esercizio del potere impositivo da parte dell'Agenzia dell'Entrate sussumibile nello schema potestà-soggezione. Orientamento trova conferma nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 3748 del 15 aprile 2025, secondo cui "in materia di opposizione all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, la giurisdizione del giudice adito si determina in base alla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario per i crediti di natura tributaria, al giudice ordinario per quelli non tributari".