01/11/2018
In tema di “pace fiscale” e ricadute penali
mi preme evidenziare quanto segue:
non è prevista alcuna esclusione della punibilità per i delitti di cui agli artt. 2 e 3, d. lgs. 74/2000 (rispettivamente “dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”).
Il problema nasce dalla lettura (dalla cattiva lettura) dell’art. 9, comma 9, d. l. 23 ottobre 2018, nr. 119 (disposizione che riporterò in seguito).
In particolare, la norma prescrive la punibilità per il contribuente che si avvale fraudolentemente della “pace fiscale” al fine di far emergere attività finanziarie o patrimoniali, danaro contante o titoli al portatore, provenienti da qualsivoglia delitto, fatti salvi i delitti ex artt. 2 e 3 d. lgs. 74/2000 2000 (ribadisco, rispettivamente “dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”), ma non è affatto esclusa la punibilità per i reati tributari su cui si discorre.
Perché questo distinguo? È presto detto:
1-il contribuente che ha presentato una dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, avrà versato all’Erario, naturalmente, imposte inferiori a quelle effettivamente dovute (se non, addirittura, alcuna imposta);
2-aderendo alla “pace fiscale”, potranno emergere attività finanziarie o patrimoniali, danaro contante o titoli al portatore che, altrettanto naturalmente, potranno essere, anche solo parzialmente, il frutto della minore imposta versata in precedenza;
3-così stando le cose, che senso avrebbe perseguire il riciclaggio (in soldoni di riciclaggio si tratterebbe) delle attività finanziarie o patrimoniali, del danaro contante o di titoli al portatore afferenti alle imposte, o alla parte delle imposte, illecitamente “risparmiate”? Il tutto si risolverebbe, in questo caso, in una contraddizione radicale dell’istituto della “pace fiscale”.
Art. 9, d. l. 23 ottobre 2018, nr. 119
(disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale).
Comma 9:
“Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al presente articolo al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356”.