Studio Legale Nasti

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Una diagnosi tardiva può cambiare il corso di una vita. E, a volte, può toglierla.Con una recente pronuncia, la Corte di...
05/08/2026

Una diagnosi tardiva può cambiare il corso di una vita. E, a volte, può toglierla.

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ribadisce un principio di grande valore: quando un ritardo nella diagnosi di un tumore incide concretamente sull’evoluzione della malattia e anticipa il decesso del paziente, non si parla semplicemente di “perdita di una chance”, ma di un danno diretto che deve essere integralmente risarcito.

La sentenza riconosce anche un altro aspetto fondamentale: il diritto del paziente ad essere informato. Sapere tempestivamente della propria condizione di salute significa poter scegliere consapevolmente se e come curarsi, organizzare la propria vita e affrontare con dignità il percorso terapeutico.

La responsabilità sanitaria non riguarda soltanto l’errore medico, ma anche il dovere di comunicare, informare e rispettare la persona.

Se ritieni di aver subito un danno a causa di un errore sanitario o di un ritardo nella diagnosi, è importante conoscere i tuoi diritti e valutare il tuo caso con attenzione.

Lo Studio Legale Nasti è a disposizione per offrire una consulenza qualificata, esaminare la documentazione clinica e individuare il percorso giuridico più idoneo alla tutela dei tuoi diritti.

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La tutela della salute passa anche attraverso la tutela dei propri diritti

Baby-sitter: è una spesa ordinaria o straordinaria? La Cassazione fa chiarezza.Quando una coppia si separa, uno degli as...
03/08/2026

Baby-sitter: è una spesa ordinaria o straordinaria? La Cassazione fa chiarezza.

Quando una coppia si separa, uno degli aspetti che crea più discussioni riguarda le spese per i figli. Tra queste, capita spesso di litigare anche per il costo della baby-sitter.

Con l’ordinanza n. 1772/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio importante: le spese per la baby-sitter, quando servono alla normale gestione del figlio, non sono spese straordinarie.

Questo significa che non è necessario il consenso preventivo dell’altro genitore per sostenerle.

La Corte distingue infatti tra:

* spese ordinarie, cioè quelle prevedibili e legate ai bisogni quotidiani del bambino;
* spese straordinarie, cioè quelle eccezionali, imprevedibili e di particolare importo, che in genere richiedono il preventivo accordo tra i genitori.

La baby-sitter, se è necessaria per conciliare gli impegni lavorativi o per la normale organizzazione della vita familiare, rientra nelle spese legate alla cura quotidiana del minore. Non rappresenta un evento eccezionale, ma una necessità che può ripetersi nel tempo.

Il messaggio della Cassazione è chiaro: al centro deve esserci sempre l’interesse del figlio. Le decisioni economiche non possono trasformarsi in un continuo motivo di scontro tra i genitori, ma devono garantire al bambino stabilità, serenità e continuità nella propria vita.

Ogni situazione, naturalmente, ha le sue particolarità e va valutata caso per caso. Per questo è sempre opportuno conoscere i propri diritti e doveri prima di intraprendere un contenzioso.

02/08/2026

Anche lo Studio Legale Nasti si concede la consueta pausa estiva e tornerà pienamente operativo a settembre.

Chi mi conosce, però, sa che faccio sempre un po’ fatica a restarne completamente lontano. Tra una piccola urgenza e un rapido passaggio in Studio, ne approfitto anche per dedicare attenzione a quei dettagli che durante l’anno, inevitabilmente, finiscono in secondo piano.

Ogni assistito porta con sé una storia, una preoccupazione, una speranza.

A settembre ripartiremo con lo stesso impegno di sempre, pronti ad accogliervi con professionalità, disponibilità e, soprattutto, con la consapevolezza che dietro ogni pratica c’è una persona.

Buona estate a tutti.

Consenso informato e danno alla salute: niente risarcimento senza la prova che il paziente avrebbe rifiutato le cureLa C...
24/07/2026

Consenso informato e danno alla salute: niente risarcimento senza la prova che il paziente avrebbe rifiutato le cure

La Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: in assenza di colpa medica nell’esecuzione dell’intervento, la violazione dell’obbligo di acquisire un valido consenso informato non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno alla salute. Per ottenere tale risarcimento è necessario dimostrare che il paziente, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento sanitario. Resta invece risarcibile, ove provato, il danno derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 7 luglio 2026, n. 22848).
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda trae origine dall’azione risarcitoria proposta dagli eredi di un paziente deceduto a seguito di un ictus cerebrale manifestatosi il giorno successivo a un intervento di angioplastica carotidea.
I familiari sostenevano che il decesso fosse riconducibile sia a un’errata esecuzione dell’intervento chirurgico sia alla mancata informazione circa i rischi specifici dell’operazione, tra i quali proprio quello dell’ictus.
Le consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio hanno tuttavia escluso qualsiasi profilo di negligenza, imprudenza o imperizia da parte dell’équipe medica, ritenendo l’intervento conforme alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, precisando che il difetto di consenso informato e l’errore medico costituiscono due illeciti distinti, ciascuno con presupposti e conseguenze autonome.
Quando il trattamento sanitario è stato eseguito correttamente e secondo la lex artis, il paziente non ha diritto al risarcimento del danno biologico per il solo fatto di non essere stato adeguatamente informato. Per ottenere il risarcimento del danno alla salute occorre infatti dimostrare il cosiddetto nesso causale ipotetico, ossia che, se fosse stato compiutamente informato sui rischi, il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all’intervento.
In mancanza di tale prova, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico derivante dalle conseguenze dell’atto medico.
Diverso è il discorso riguardante il diritto all’autodeterminazione. La violazione dell’obbligo informativo può infatti determinare un autonomo danno non patrimoniale, risarcibile anche quando l’intervento sia stato tecnicamente corretto, purché il paziente dimostri di aver subito una concreta lesione della propria libertà di scelta e delle proprie prerogative personali.
Il principio di diritto
L’ordinanza ribadisce che:
* il consenso informato rappresenta un diritto fondamentale della persona;
* la sua violazione non determina automaticamente il risarcimento del danno alla salute;
* il danno biologico è risarcibile solo se il paziente prova che, adeguatamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento;
* resta invece possibile ottenere il risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, ove ne siano dimostrati l’esistenza e le conseguenze.
Una riflessione
La pronuncia conferma il delicato equilibrio tra il diritto alla salute e il diritto all’autodeterminazione. Il consenso informato non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma costituisce uno strumento essenziale per consentire al paziente di compiere una scelta libera e consapevole.
Al tempo stesso, la Cassazione chiarisce che il risarcimento non può fondarsi sulla sola omissione informativa, ma richiede la prova del collegamento causale tra tale omissione e il danno lamentato, nel rispetto dei principi generali della responsabilità civile.
Avv. Giuseppe Nasti

Bigenitorialità: un principio ancora da realizzare pienamenteIl tema della bigenitorialità continua ad essere uno degli ...
14/07/2026

Bigenitorialità: un principio ancora da realizzare pienamente

Il tema della bigenitorialità continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti e attuali del diritto di famiglia. Mentre il Parlamento torna a discutere possibili modifiche legislative, è opportuno ricordare il lungo percorso che ha condotto all’introduzione dell’affidamento condiviso e interrogarsi su quanto quel principio trovi oggi concreta applicazione.
Il 1° agosto 2023 è stato depositato al Senato il disegno di legge n. 832, con l’obiettivo di intervenire nuovamente sulla disciplina dell’affidamento dei figli. Il dibattito dimostra come la materia sia tutt’altro che definita e come permangano criticità che incidono sulla vita quotidiana di migliaia di famiglie.
Vale la pena ricordare che l’affidamento condiviso non fu una conquista semplice. Furono necessari dodici anni e quattro legislature per superare le numerose resistenze culturali e giuridiche, grazie soprattutto alla determinazione di tanti genitori e di associazioni che chiedevano una riforma capace di riconoscere il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
La spinta al cambiamento nacque dall’esperienza concreta di madri e padri accomunati dalla medesima esigenza: garantire ai figli la presenza effettiva di entrambe le figure genitoriali. Da un lato vi erano madri impossibilitate a coinvolgere padri poco collaborativi nella crescita dei figli; dall’altro padri desiderosi di esercitare pienamente il proprio ruolo educativo, ma spesso ostacolati da prassi giudiziarie e culturali che finivano per relegarli ad una presenza marginale.
A distanza di anni, nonostante gli importanti passi avanti compiuti, permangono situazioni nelle quali il principio della bigenitorialità rischia di restare più una enunciazione normativa che una concreta realtà. L’interesse superiore del minore non può essere identificato con la prevalenza di un genitore sull’altro, ma deve tradursi nella tutela del diritto del figlio a crescere con l’apporto affettivo, educativo e morale di entrambi, salvo i casi in cui ciò sia contrario alla sua sicurezza e al suo benessere.
Ogni proposta di riforma dovrebbe quindi avere un obiettivo preciso: rendere effettivo il principio della bigenitorialità, assicurando un equilibrio tra diritti e doveri dei genitori e ponendo sempre al centro il minore, unico vero destinatario della tutela dell’ordinamento.
La sfida del legislatore non è quella di creare genitori di serie A e di serie B, ma di costruire strumenti capaci di garantire responsabilità condivisa, collaborazione e continuità affettiva. Solo così il principio della bigenitorialità potrà trasformarsi da regola scritta in una concreta esperienza di vita per i figli delle coppie separate.

RESPONSABILITÀ MEDICA E OMESSA DIAGNOSI: LA CASSAZIONE RIBADISCE I PRINCIPI SUL NESSO CAUSALEUna recente pronuncia della...
25/06/2026

RESPONSABILITÀ MEDICA E OMESSA DIAGNOSI: LA CASSAZIONE RIBADISCE I PRINCIPI SUL NESSO CAUSALE

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti in materia di responsabilità sanitaria e tutela dei pazienti.

Il caso riguardava il decesso di un paziente a seguito di un tamponamento cardiaco causato dalla perforazione di un aneurisma dissecante dell’arco aortico. I sanitari coinvolti erano stati sottoposti a procedimento penale per omicidio colposo e, pur essendo stata accertata una condotta negligente per la mancata esecuzione degli esami diagnostici necessari, erano stati assolti in sede penale.
La Suprema Corte ricorda però un principio fondamentale: l’assoluzione penale non esclude automaticamente la responsabilità civile.
Nel giudizio civile, infatti, il nesso causale viene valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, diverso e meno rigoroso rispetto alla prova richiesta in sede penale. Ciò significa che il giudice deve verificare se, con elevata probabilità, una corretta e tempestiva attività diagnostica avrebbe consentito di evitare l’evento o di aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza del paziente.
La decisione affronta anche un altro tema molto rilevante nel contenzioso sanitario: la presenza di Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) contrastanti. In questi casi il giudice non può limitarsi ad aderire in modo acritico a una delle consulenze, ma deve motivare con precisione le ragioni della scelta, valutando attentamente tutte le risultanze tecniche.
La pronuncia conferma ancora una volta come, nelle controversie di responsabilità medica, l’accertamento della verità richieda un’attenta analisi sia degli aspetti clinici sia di quelli giuridici, nel rispetto del diritto del paziente e dei suoi familiari ad ottenere una tutela effettiva.

Studio Legale Nasti
Da anni al fianco dei cittadini nelle controversie di responsabilità sanitaria, per garantire il diritto alla salute e il giusto risarcimento quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

⚖️ AFFIDO AI SERVIZI SOCIALI QUANDO IL CONFLITTO TRA I GENITORI METTE A RISCHIO LA BIGENITORIALITÀ ⚖️Il diritto del mino...
20/05/2026

⚖️ AFFIDO AI SERVIZI SOCIALI QUANDO IL CONFLITTO TRA I GENITORI METTE A RISCHIO LA BIGENITORIALITÀ ⚖️

Il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori rappresenta uno dei principi cardine del diritto di famiglia. Tuttavia, quando il conflitto genitoriale diventa così intenso da compromettere la serenità e la crescita del figlio, il Giudice può adottare misure più incisive, fino ad arrivare all’affidamento del minore ai Servizi Sociali.

Su questo tema è intervenuta ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13981 del 13 maggio 2026, affrontando un caso particolarmente delicato in materia di affidamento e collocamento prevalente della figlia minore.

La vicenda nasce da un lungo e complesso contenzioso tra due genitori separati. In un primo momento era stato disposto l’affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, decisione poi annullata dalla Cassazione perché fondata quasi esclusivamente sulla volontà espressa dalla minore di vivere con la madre, senza una valutazione completa del contesto familiare e delle gravi criticità relazionali emerse nel corso del giudizio.

La Suprema Corte ha ribadito un principio molto importante: il superiore interesse del minore non coincide automaticamente con ciò che il figlio dichiara di volere. Le dichiarazioni del minore devono certamente essere ascoltate e valorizzate, ma il Giudice è tenuto a verificare se tali volontà siano realmente libere e compatibili con un equilibrato sviluppo psicologico ed affettivo, soprattutto nei casi caratterizzati da forte conflittualità o da possibili condotte manipolative di uno dei genitori.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato il collocamento della minore presso la madre, ma ha disposto contestualmente l’affidamento ai Servizi Sociali del Comune, attribuendo a questi ultimi un ruolo di vigilanza e supporto nella gestione delle decisioni più importanti relative alla salute, all’istruzione e all’educazione della bambina, in caso di persistente disaccordo tra i genitori.

La decisione si fondava sull’esigenza di contenere una conflittualità ancora elevata e potenzialmente dannosa per la crescita della minore. I giudici hanno inoltre rilevato che le precedenti condotte ostruzionistiche attribuite alla madre non risultavano più attuali, evidenziando come il padre stesse esercitando regolarmente il proprio diritto di visita senza ostacoli.

Accanto al monitoraggio dei Servizi Sociali, la Corte ha previsto anche il supporto di un neuropsichiatra infantile, con il compito di verificare eventuali anomalie relazionali e segnalare le soluzioni più adeguate nell’interesse della minore.

Il padre ha proposto nuovamente ricorso in Cassazione contestando sia il collocamento presso la madre sia l’affidamento ai Servizi Sociali, ritenendo tali misure lesive del proprio ruolo genitoriale. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta e approfondita la valutazione compiuta dalla Corte territoriale.

Secondo gli Ermellini, l’affidamento ai Servizi Sociali non ha natura punitiva nei confronti dei genitori, ma costituisce uno strumento di tutela del minore e di sostegno alla genitorialità, necessario quando il conflitto familiare rischia di compromettere il diritto del figlio a mantenere rapporti stabili e sereni con entrambi i genitori.

La Cassazione riafferma così un principio fondamentale: la bigenitorialità non può ridursi a una previsione formale contenuta in un provvedimento giudiziario, ma deve tradursi in una presenza concreta, equilibrata e continuativa di entrambe le figure genitoriali nella vita del figlio. Quando questo equilibrio è messo in pericolo dalla conflittualità familiare, il Giudice può legittimamente ricorrere al supporto istituzionale e specialistico per garantire la reale tutela del minore.

✍️ Studio Legale Nasti
Al centro del nostro lavoro c’è la persona.

17/05/2026
⚖️ Quando la scuola è tenuta a risarcire il danno subito da un alunno?Tra obbligo di vigilanza, onere della prova e orie...
16/05/2026

⚖️ Quando la scuola è tenuta a risarcire il danno subito da un alunno?
Tra obbligo di vigilanza, onere della prova e orientamenti della Cassazione

Quando un alunno subisce un infortunio a scuola, molti genitori si pongono una domanda immediata: la scuola è automaticamente responsabile?
La risposta, sul piano giuridico, è no. Non ogni incidente scolastico comporta automaticamente un diritto al risarcimento. Occorre verificare se vi sia stata una concreta violazione degli obblighi di vigilanza e protezione che gravano sull’istituto scolastico.
La Corte di Cassazione, negli ultimi anni, ha chiarito con continuità quali siano i presupposti necessari affinché possa configurarsi una responsabilità della scuola.
Il fondamento della responsabilità della scuola
Con l’iscrizione dell’alunno nasce un vero e proprio rapporto giuridico tra famiglia e istituto scolastico.
Da questo rapporto deriva l’obbligo della scuola di tutelare la sicurezza e l’incolumità dello studente per tutto il tempo in cui si trova affidato all’istituto.
La giurisprudenza qualifica tale responsabilità come contrattuale, riconducendola all’art. 1218 c.c. e al cosiddetto “contratto di protezione”.
La Cassazione ha più volte affermato che la scuola è tenuta ad adottare tutte le misure organizzative e di vigilanza necessarie a evitare danni agli alunni, indipendentemente dall’età dello studente e in ogni momento dell’attività scolastica: durante le lezioni, negli spostamenti interni, nelle attività sportive e ricreative.
Quando è possibile chiedere il risarcimento
Per ottenere il risarcimento non basta dimostrare che l’infortunio sia avvenuto a scuola.
Occorre provare alcuni elementi fondamentali.
Il primo è che il fatto si sia verificato mentre l’alunno era affidato alla vigilanza dell’istituto.
Il secondo riguarda la ricostruzione dell’accaduto: la dinamica dell’incidente deve essere precisa, coerente e documentata. Allegazioni vaghe o contraddittorie difficilmente consentono di sostenere una domanda risarcitoria.
Il terzo elemento, decisivo, è il nesso causale: bisogna dimostrare che il danno sia conseguenza di una carenza nella vigilanza, nell’organizzazione o nelle misure di sicurezza adottate dalla scuola.
Ed è proprio su questo punto che la giurisprudenza più recente ha assunto una posizione molto chiara: il semplice verificarsi dell’infortunio non comporta automaticamente responsabilità dell’istituto.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14720 del 27 maggio 2024, ha ribadito che la scuola non risponde quando l’evento deriva da un fatto imprevedibile e inevitabile, nonostante un’adeguata vigilanza.
L’onere della prova: cosa devono dimostrare famiglia e scuola
La natura contrattuale della responsabilità scolastica incide direttamente sulla distribuzione dell’onere della prova.
La famiglia deve dimostrare:
* l’esistenza del danno;
* il verificarsi dell’evento durante il tempo scuola;
* la riconducibilità dell’evento a una carenza della vigilanza o dell’organizzazione scolastica.
Solo a questo punto si sposta sulla scuola l’onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno oppure che l’evento sia stato determinato da una causa non imputabile.
La Cassazione precisa però che questa prova non può essere solo formale.
Non basta affermare che il docente fosse presente: occorre dimostrare che la vigilanza fosse concreta, adeguata ed effettiva rispetto alla situazione specifica.
Quando il risarcimento può essere escluso
La giurisprudenza più recente tende a evitare ogni automatismo risarcitorio.
La responsabilità della scuola può essere esclusa:
* quando manca la prova del nesso causale;
* quando la dinamica del fatto resta incerta;
* quando il comportamento dell’alunno sia stato improvviso, anomalo e imprevedibile;
* quando l’evento integri il cosiddetto “caso fortuito”.
In questi casi viene meno il collegamento tra il danno e una possibile responsabilità dell’istituto scolastico.
L’età dell’alunno conta
Altro aspetto sempre più valorizzato dai giudici riguarda l’età e il grado di maturità dello studente.
L’obbligo di vigilanza non ha infatti la stessa intensità per un bambino della scuola primaria e per uno studente adolescente.
Con l’aumentare dell’età e dell’autonomia dell’alunno cresce anche il margine di responsabilità personale dello studente stesso, con una conseguente attenuazione dell’obbligo di controllo continuo da parte della scuola.
Considerazioni finali
La tutela dell’alunno rappresenta un principio centrale del nostro ordinamento, ma la responsabilità della scuola non può trasformarsi in una forma di responsabilità oggettiva.
Per ottenere il risarcimento occorre dimostrare che il danno sia concretamente riconducibile a una violazione degli obblighi di vigilanza o organizzazione da parte dell’istituto.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si muove oggi lungo un equilibrio preciso: garantire la protezione degli studenti senza però attribuire automaticamente alla scuola ogni evento dannoso verificatosi in ambito scolastico.

⚖️ ODONTOIATRIA E GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO: SCATTA L’OBBLIGO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI ⚖️Con il D.M. 15 di...
15/05/2026

⚖️ ODONTOIATRIA E GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO: SCATTA L’OBBLIGO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI ⚖️

Con il D.M. 15 dicembre 2023 n. 232, attuativo della Legge Gelli-Bianco, il legislatore introduce un passaggio fondamentale nella gestione del rischio sanitario anche per gli studi odontoiatrici.

Entro il 16 marzo 2026, tutte le strutture sanitarie, compresi gli studi odontoiatrici, dovranno dotarsi di un Comitato Valutazione Sinistri (CVS), organo tecnico deputato alla gestione e valutazione delle richieste risarcitorie.

📌 Cosa significa concretamente?

L’art. 15 del decreto prevede che la struttura sanitaria, sia in auto-ritenzione del rischio sia coperta da polizza assicurativa, debba gestire il sinistro attraverso un apposito CVS, interno oppure in convenzione.

Il Comitato assume quindi una funzione strategica:
✔️ analizza tecnicamente il sinistro;
✔️ valuta la fondatezza della richiesta risarcitoria;
✔️ verifica la copertura assicurativa;
✔️ orienta la struttura verso eventuali soluzioni transattive;
✔️ supporta le decisioni difensive in sede giudiziaria.

Non si tratta di un semplice adempimento burocratico, ma di uno strumento di governance del rischio sanitario, volto a garantire maggiore tutela sia per il paziente sia per il professionista.

Nel settore odontoiatrico, dove il contenzioso medico-legale è in costante crescita, la corretta valutazione del sinistro rappresenta oggi un elemento essenziale:
🔹 per prevenire responsabilità;
🔹 per ridurre i costi del contenzioso;
🔹 per migliorare la qualità organizzativa dello studio;
🔹 per tutelare l’immagine professionale.

Lo Studio Legale Nasti segue con particolare attenzione l’evoluzione della responsabilità sanitaria e della responsabilità odontoiatrica, offrendo assistenza sia ai professionisti sanitari sia ai pazienti nella gestione del contenzioso e nella valutazione tecnico-giuridica dei sinistri.

Indirizzo

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Marano Di Napoli
80016

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