24/07/2026
Consenso informato e danno alla salute: niente risarcimento senza la prova che il paziente avrebbe rifiutato le cure
La Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: in assenza di colpa medica nell’esecuzione dell’intervento, la violazione dell’obbligo di acquisire un valido consenso informato non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno alla salute. Per ottenere tale risarcimento è necessario dimostrare che il paziente, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento sanitario. Resta invece risarcibile, ove provato, il danno derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 7 luglio 2026, n. 22848).
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda trae origine dall’azione risarcitoria proposta dagli eredi di un paziente deceduto a seguito di un ictus cerebrale manifestatosi il giorno successivo a un intervento di angioplastica carotidea.
I familiari sostenevano che il decesso fosse riconducibile sia a un’errata esecuzione dell’intervento chirurgico sia alla mancata informazione circa i rischi specifici dell’operazione, tra i quali proprio quello dell’ictus.
Le consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio hanno tuttavia escluso qualsiasi profilo di negligenza, imprudenza o imperizia da parte dell’équipe medica, ritenendo l’intervento conforme alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, precisando che il difetto di consenso informato e l’errore medico costituiscono due illeciti distinti, ciascuno con presupposti e conseguenze autonome.
Quando il trattamento sanitario è stato eseguito correttamente e secondo la lex artis, il paziente non ha diritto al risarcimento del danno biologico per il solo fatto di non essere stato adeguatamente informato. Per ottenere il risarcimento del danno alla salute occorre infatti dimostrare il cosiddetto nesso causale ipotetico, ossia che, se fosse stato compiutamente informato sui rischi, il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all’intervento.
In mancanza di tale prova, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico derivante dalle conseguenze dell’atto medico.
Diverso è il discorso riguardante il diritto all’autodeterminazione. La violazione dell’obbligo informativo può infatti determinare un autonomo danno non patrimoniale, risarcibile anche quando l’intervento sia stato tecnicamente corretto, purché il paziente dimostri di aver subito una concreta lesione della propria libertà di scelta e delle proprie prerogative personali.
Il principio di diritto
L’ordinanza ribadisce che:
* il consenso informato rappresenta un diritto fondamentale della persona;
* la sua violazione non determina automaticamente il risarcimento del danno alla salute;
* il danno biologico è risarcibile solo se il paziente prova che, adeguatamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento;
* resta invece possibile ottenere il risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, ove ne siano dimostrati l’esistenza e le conseguenze.
Una riflessione
La pronuncia conferma il delicato equilibrio tra il diritto alla salute e il diritto all’autodeterminazione. Il consenso informato non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma costituisce uno strumento essenziale per consentire al paziente di compiere una scelta libera e consapevole.
Al tempo stesso, la Cassazione chiarisce che il risarcimento non può fondarsi sulla sola omissione informativa, ma richiede la prova del collegamento causale tra tale omissione e il danno lamentato, nel rispetto dei principi generali della responsabilità civile.
Avv. Giuseppe Nasti