06/09/2023
SCRITTO ESAME AVVOCATO. OCCHIO AI SEGNI DI RICONOSCIMENTO!
Con la prova scritta, all’esame di avvocato torna il rischio di essere esclusi per aver apposto sul compito segni di riconoscimento.
Si tratta di una problematica che non tutti hanno chiara, ma che potrebbe costare l’esclusione dalla prova. Negli anni passati, infatti, molti aspiranti avvocati si sono visti annullare la prova per avere completato il parere prescelto con una penna di colore diverso, per aver scritto “brutta copia”, per aver segnato con un asterisco un’aggiunta al testo e per molte altre situazioni di questo genere.
Vediamo allora più nel dettaglio che cosa fare per evitare di incorrere in questo errore.
Nelle procedure concorsuali pubbliche, per garantire l’anonimato e la par condicio tra i candidati, gli elaborati scritti non devono riportare la sottoscrizione dei candidati né altri segni di riconoscimento idonei a rivelarne l’identità (Art. 22, r.d. 37/1934).
Dopo anni di annullamenti sistematici per il mancato rispetto della regola dell’anonimato, la giurisprudenza amministrativa, recentemente, si è attestata su una posizione meno rigida.
La prevalente giurisprudenza, oggi ritiene che la violazione della regola dell’anonimato sia sottoposta a due condizioni: a) la prima è costituita dall’idoneità del presunto segno di riconoscimento a raggiungere il suo scopo e ricorre allorché la particolarità riscontrata assuma un oggettivo e inequivoco carattere di anomalia rispetto alle ordinarie forme di estrinsecazione del pensiero; b) la seconda è costituita dall’utilizzo intenzionale del segno di riconoscimento, che va provata, anche per presunzioni, mentre è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e intenzione del candidato di essere identificato (Cons. Stato, n. 1740 del 2012).
La giurisprudenza è costante nell’affermare che la regola dell’anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti (Cons. Stato, n. 4331 del 2018).
Deve perciò escludersi che la semplice apposizione di un segno o la presenza di una cancellatura negli elaborati possa comportare la violazione della regola dell’anonimato.
Ma in concreto, cosa si può e non si può fare?
A titolo esemplificativo, secondo la giurisprudenza, non sono segni di riconoscimento e non pregiudicano l’anonimato:
• scrivere il titolo della traccia in maiuscolo;
• lo scritto in stampatello maiuscolo (Cons. Stato, 22 novembre 1996, n. 1394);
• la numerazione delle pagine dell’elaborato (Tar Sicilia Palermo, 10 aprile 2002, n. 967).
Sono stati, invece, considerati “segni di riconoscimento”:
• la firma del candidato, oppure la sua data di nascita (Tar Puglia Lecce, 25 luglio 2012, n. 136);
• l’uso del c.d. “bianchetto” da parte del partecipante ad un concorso, per cancellare determinate frasi del testo della prova scritta (Cons. Stato, 3 settembre 2009, n. 5175);
• l’uso dell’inchiostro verde o rosso (Cons. Stato, 3 febbraio 1992, n. 102);
• l’impiego anche parziale di caratteri propri dell’alfabeto greco (Cons. Stato, 29 settembre 1999, n. 1208);
• l’impiego della stenografia (Cons. Stato, 2 novembre 1983, n. 773);
• frasi avulse dall’oggetto della prova e anomale rispetto alle ordinarie modalità di elaborazione del pensiero ed estrinsecazione dello stesso (nella specie “Big ben ha detto stop!” (Tar Calabria, 24 novembre 2021, n. 2104).
In conclusione, la giurisprudenza fornisce un quadro interpretativo piuttosto rassicurante e i candidati potranno, quindi, svolgere in tutta tranquillità la prova, senza l’incubo di essere esclusi per il solo fatto di aver effettuato una cancellatura con una riga (senza bianchetto, per ca**tà!) o un asterisco.
Tuttavia, per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti (ed essere messi nella condizione di dover fare un ricorso al Tar per vedere riconosciute le proprie ragioni) è sempre bene attenersi alle seguenti regole base:
• non attribuire nomi di fantasia diversi da quelli presenti nella traccia, in particolare evitare di dare un nome all’avvocato che redige l’atto (es. avv. Rossi Mario);
• non inserire sigle o firme di alcun genere, nemmeno in calce agli atti;
• più in generale, non integrare la traccia con ulteriori elementi e circostanze di fantasia.
Con il rispetto di questi semplici accorgimenti, sarà possibile scongiurare il rischio di essere esclusi dalla prova per avere apposto sullo scritto segni di riconoscimento.
In bocca al lupo al Tutti!
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