14/09/2026
Ipoteca - Iscrizione - Prescrizione - Tributi - Sanzioni - Ineressi L’iscrizione di ipoteca esattoriale non interrompe i termini di prescrizione: per i tributi la prescrizione si realizza decorsi dieci anni, mentre per sanzioni e interessi questa è quinquennale, con l’onere della prova degli atti interruttivi a carico dell’ufficio. ll preavviso di iscrizione ipotecaria ex articolo 77, comma 2-bis, del Dpr n. 602/1973, in quanto comunicazione rivolta al debitore contenente l’avviso del creditore di voler iscrivere ipoteca, possiede la natura recettizia necessaria per integrare la costituzione in mora e interrompere la prescrizione; la mera iscrizione nei registri immobiliari, invece, non essendo direttamente rivolta al debitore, è inidonea a tale effetto. L’articolo 2943 del codice civile individua tassativamente gli atti interruttivi della prescrizione, indicando gli atti giudiziali tipici e l’intimazione stragiudiziale recettizia. L’iscrizione ipotecaria esattoriale ex articolo 77 del Dpr n. 602/1973, pur attribuendo all’agente della riscossione i diritti di cui all’articolo 2808 del codice civile, è un atto di garanzia funzionale alla riscossione e non un atto espropriativo; quindi, essa “non costituisce un atto con il quale inizia il giudizio esecutivo” e non rientra quindi tra gli atti di cui all’articolo 2943 del codice civile. Per sanzioni e interessi opera un termine quinquennale autonomo, l’articolo 20, comma 3, del Dlgs n. 472/1997 stabilisce espressamente la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni, gli interessi, pur accessori nel momento genetico, acquistano autonomia per la loro progressiva maturazione e seguono il termine ex articolo 2948, n. 4, del codice civile “che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale” (Cfr. Cass. n. 23928.2026)