20/09/2026
➡️Adeguati assetti organizzativi, un obbligo di legge prima che una buona prassi
📍Molte imprese trattano l’organizzazione interna, amministrativa e contabile come un tema rimandabile, da affrontare quando si presenta una richiesta della banca o un problema concreto. Questo atteggiamento espone l’impresa a un rischio che spesso diventa visibile soltanto quando è già difficile da gestire.
🧑⚖️L’articolo 2086, secondo comma, del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e in vigore dal 16 marzo 2019, impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi.
⚠️L’inadempimento di questo dovere ha conseguenze dirette sulla responsabilità degli amministratori. Nelle società a responsabilità limitata l’istituzione degli assetti compete in via esclusiva agli amministratori ai sensi dell’articolo 2475 del codice civile, e la loro omissione rileva ai fini della responsabilità verso la società prevista dall’articolo 2476. Nelle società per azioni il consiglio di amministrazione ha il dovere di valutare periodicamente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, secondo l’articolo 2381, terzo e quarto comma, del codice civile. In caso di crisi conclamata, l’assenza di un assetto adeguato aggrava tipicamente la posizione degli amministratori nelle successive azioni di responsabilità.
🤔Una verifica periodica dell’assetto organizzativo, condotta prima che emergano segnali di squilibrio, consente di intervenire quando i margini di correzione sono ancora ampi. Ogni impresa presenta caratteristiche diverse: la valutazione va condotta sul concreto assetto aziendale.