19/02/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 207/2021 promossa da:
Firmato Da: LENTINI GIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial #: f294a88d9ab845c
Firmato Da: CLAUDIA BEATRICE LOJACONO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial #: 368765866a7a2551
Sentenza n. 82/2024 pubbl. il 02/02/2024
RG n. 207/2021
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ROBERTO UGLIOTTI (C.F. GLTRRT72T04F205T), con il patrocinio
dell’avv. UGLIOTTI ROBERTO
ricorrente
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell’avv. LONGO
MARIA CONSUELO ITRIA
Resistente
Oggetto: previdenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.1.21 L’avv. Ugliotti riferiva di essere un
avvocato libero professionista iscritto all’Albo degli Avvocati di
Roma dal 09/05/2013 al 11/09/2019, all’Albo degli Avvocati di Milano dal
12/09/2019 e alla Cassa Nazionale Forense dal 01/01/2013; che il
29/08/2018 , ai sensi dell’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, aveva
chiesto la ricongiunzione, presso Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria e
figurativa giacenti presso le gestioni previdenziali INPS, con apposita
domanda di ricongiunzione; che il
30/08/2018 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
trasmetteva alla sede INPS di Monza Gestione Dipendenti Privati richiesta
di acquisizione di tutti gli elementi necessari e utili per evadere l’ istanza,
come da istruttoria; che l’INPS di Monza, trasmetteva, ai sensi dell’art. 4
L. 45/90, la comunicazione integrata dal prospetto denominato “TR.C/01
bis” riportante i contributi versati o accreditati in favore del ricorrente e dei
relativi interessi calcolati al tasso del 4,50% ; che tuttavia,
nell’annotazione a margine del predetto modello TR.C/01 bis, l’I.N.P.S.
evidenziava la non ricongiungibilità presso Gestioni alternative dei
“periodi contributivi accreditati sulla P.A. ai sensi dell’art. 2 della L.
8/8/95 n. 335, in qualità di iscritto alla Gestione Separata; che il
21/09/2018, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense gli
trasmetteva la comunicazione di utile riconoscimento, ai fini pensionistici,
della ricongiunzione, alla propria Cassa, di 14 anni, accompagnato dal
documento prospettico denominato “Calcolo della riserva matematica ai
fini della Ricongiunzione”, dal quale si ricava l’importo effettivo dei soli
Firmato Da: LENTINI GIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial #: f294a88d9ab845c
Firmato Da: CLAUDIA BEATRICE LOJACONO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial #: 368765866a7a2551
Sentenza n. 82/2024 pubbl. il 02/02/2024
RG n. 207/2021
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contributi, ritenuti ricongiungibili, giacenti presso INPS – Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale –, impropriamente esclusi i contributi
accreditati sulla P.A., in qualità di iscritto alla Gestione Separata ; che
successivamente veniva comunicato anche il trasferimento dei contributi,
tranne quelli versati in Gestione Separata; che il 24/04/2020 egli inoltrava
ricorso amministrativo ; che l’ente non si era pronunciato.
Il ricorrente rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
accertare, e dichiarare, per i motivi, sopra esposti, l’illegittimità
dell’opposto diniego, con il presente ricorso, atteso l’aperto contrasto
sia con la legislazione vigente, sia con i granitici orientamenti
giurisprudenziali;
e, per l’effetto, condannare I.N.P.S., in persona del legale
rappresentante pro-tempore:
- alla ricongiunzione degli integrali periodi di contribuzione - allo
stato, presso la Gestione Separata INPS – nella Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense, gestione previdenziale cui – il
ricorrente - risulta iscritto in qualità di libero professionista;
- al trasferimento dell’ammontare dei contributi di pertinenza della
Gestione Separata INPS maggiorati dell’interesse composto al tasso
annuo del 4,50 per cento, alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Invero l’art. 1 comma 2 della legge n. 45 del 1990 , sulla facoltà di
ricongiunzione dispone :
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore
autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per
liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di
un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di
contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione
cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto
a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti,
pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione
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Sentenza n. 82/2024 pubbl. il 02/02/2024
RG n. 207/2021
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di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme
previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero
professionista.
Stante la qualità di libero professionista del ricorrente non vi è dubbio che
egli abbia diritto alla ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione
obbligatoria e figurativa giacenti presso le gestioni previdenziali INPS, ivi
compresi i contributi versati alla Gestione Separata, esclusi dall’INPS
dalla ricongiunzione nel suo provvedimento
La resistente ha motivato la propria posizione nel presente giudizio
rilevando che effettivamente la legge n. 45/90 del 5 marzo 1990 aveva
introdotto la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti
nell’INPS, o in forma di previdenza sostitutive con quelle costituite presso
le varie casse di previdenza dei liberi professionisti, tuttavia tale legge era
antecedente alla legge n. 335/95 (con la quale è stata istituita la Gestione
Separata) pertanto non poteva essere contemplato dalla norma il
trasferimento di contribuzione di una gestione contributiva che non era in
essere alla data del 5 marzo 1990 (quale la gestione separata), né la stessa
norma aveva subito modifiche e/o integrazioni in date successive
all’entrata in vigore della legge 335/95.
Tale assunto non viene condiviso dal tribunale, in quanto ove la norma
parla di “forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti”,
include necessariamente tutte le forme di contribuzione previdenziale,
senza alcuna limitazione, indipendentemente dalla omogeneità o meno
delle contribuzioni e dalla legge di derivazione.
Del resto tale principio è stato confermato dalla sentenza n. 26039 del
2019 della Cassazione, emessa in relazione ad un professionista (
commercialista) che si era visto negare dall’INPS il ricongiungimento con
riferimento ai contributi versati alla Gestione Separata.
Posto quanto sopra l’I.N.P.S. va condannata alla ricongiunzione degli
integrali periodi di contribuzione - allo stato, presso la Gestione
Separata INPS – nella Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense, gestione previdenziale cui il ricorrente risulta iscritto in
qualità di libero professionista; nonché al trasferimento
dell’ammontare dei contributi di pertinenza della Gestione Separata
INPS maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per
cento, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Firmato Da: LENTINI GIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial #: f294a88d9ab845c
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Sentenza n. 82/2024 pubbl. il 02/02/2024
RG n. 207/2021
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Roberto
Ugliotti contro INPS così provvede :
1) condanna INPS alla ricongiunzione degli integrali periodi di
contribuzione - allo stato, presso la Gestione Separata INPS –
nella Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense,
gestione previdenziale cui il ricorrente risulta iscritto, nonché al
trasferimento dell’ammontare dei contributi di pertinenza della
Gestione Separata INPS maggiorati dell’interesse composto al
tasso annuo del 4,50 per cento, alla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in euro 2.500,00, oltre oneri accessori e spese generali.
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono