16/10/2026
Con la scadenza dell’ultima proroga cambia nuovamente il quadro per lo svolgimento delle assemblee societarie a distanza: la possibilità di ricorrere agli strumenti di telecomunicazione non viene meno, ma torna a dipendere dalla forma societaria e dal contenuto dello statuto.
💻 Per le società per azioni, l’assemblea interamente telematica richiede, in linea generale, una previsione statutaria che consenta il ricorso ai mezzi di telecomunicazione. In mancanza, non è più possibile affidarsi alla deroga emergenziale utilizzata negli ultimi anni.
🖥 Più flessibile il quadro per le società a responsabilità limitata: secondo l’orientamento prevalente nella prassi notarile, la partecipazione a distanza può essere ammessa anche senza un’espressa clausola autorizzativa, purché lo statuto non la escluda.
La fine del regime emergenziale rende quindi particolarmente opportuna una verifica degli statuti esistenti: non si tratta soltanto di stabilire se sia possibile collegarsi da remoto, ma di disciplinare in modo chiaro identificazione dei partecipanti, formazione dei quorum, esercizio del voto e regolarità della verbalizzazione.
Dopo anni nei quali la deroga legislativa ha reso più semplice il ricorso alle assemblee online, il tema torna così sul terreno della corretta costruzione statutaria e dell’organizzazione societaria.
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