10/12/2025
TRIBUNALE DI LECCE SENT. N. 3679/2025 del 09.10.2025 Opposizione a decreto ingiuntivo su fatture.
Tizia si rivolgeva presso questo studio riferendo che si era vista destinataria di un decreto ingiuntivo di oltre 13.600 euro oltre spese ed onorari legali ed interessi perchè non avrebbe pagato lavori edili effettuati negli anni dal fratello presso la propria abitazione di campagna.
Tizia riferiva che questi lavori non erano stati mai effettuati nè, dalla stessa, mai concordati e/o preventivati con il fratello ma che vi era stato un mero accordo in ordine al quale il fratello si era impegnato a gestire la casa come casa vacanze, reperire gli ospiti, affittare le camere e dividere al 50% con la sorella gli introiti che sarebbero entrati dalla attività ricettiva.
Si proponeva pertanto opposizione a Decreto Ingiuntivo e tra i tanti motivi si contestava come non ci fosse stato alcun commissionamento dei presunti lavori, come le fatture emesse dal fratello non fossero corroborate da alcun documento a supporto, che fossero state emesse tutte dopo 5 anni dai presunti lavori ed emesse come ritorsione ai sopravvenuti attriti familiari. Inoltre tutte le fatture riportavano la stessa generica voce di presunti identici lavori ripetutisi in 3 anni consecutivi sulla medesima piccola abitazione.
La causa vedeva l'ascolto di numerosi testimoni oltre all'interogatorio formale delle controparti.
Il tribunale di Lecce condividendo integralmente le contestazioni della opponente si pronunciava per l'annullamento del Decreto Ingiuntivo impugnato perchè il creditore non ha fornito la prova dei proprio credito e dunque dei lavori di risanamento che avrebbe svolto sull'abitazione della sorella, nè la prova che vi fosse stato un'accordo in tal senso.
"Secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un
qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa".