Studio legale Lonoce

Studio legale Lonoce Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi q

Sempre dalla parte degli ultimi, della legalità e dello Stato di diritto.
29/08/2026

Sempre dalla parte degli ultimi, della legalità e dello Stato di diritto.

Arroganza al volante e vulnerabilità sociale: il caso del rider a Lecce: inquadramento penalistico e profilo risarcitorio. Di questo, e di tanto altro sull'argomento, ne abbiano parlato con…

https://share.google/xRVkSuyZuhbC7L8OR
17/08/2026

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Nel pomeriggio di ferragosto, nel carcere leccese di Borgo San Nicola ha avuto luogo un nuovo episodio di violenza a seguito della colluttazione tra detenute nel reparto femminile…

14/08/2026

Il pensiero del teorico dell’integrazione economica europea dopo oltre un secolo dalla sua elaborazione.
L’immigrazione incontrollata dal continente africano e dal medio oriente verso l’Europa, fenomeno questo che coinvolge soprattutto l’Italia e la Spagna, induce a chiedersi con inquietudine se vi sia o meno una correlazione tra quanto sta accadendo e la mitizzazione complottista che parla di una attuazione del “Piano Kalergi”, elaborato nel 1923 dal fondatore del movimento “l’Unione Paneuropa”, il conte Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi (1894 -1972) filosofo e personaggio politico, nato a Tokyo e vissuto in Austria.
Ovviamente l’analisi storica andrà fatta attraverso una guida metodologica fondamentale: la netta distinzione tra la realtà dei testi storici e la loro interpretazione successiva.
Nel 1923 Kalergi pubblicò “Pan-Europa” sostenendo la necessità di una federazione europea capace di evitare nuovi conflitti e di rendere l'Europa politicamente più forte ed è per questo che da molti storici è considerato uno dei primi grandi teorici dell'integrazione europea.
Appare anche utile un'analisi comparativa e testuale di altra pubblicazione del Conte in questione, la Praktischer Idealismus (1925) per fare chiarezza sul personaggio e sulle sue teorie. A mio avviso, se si vuole fare un'analisi seria del fenomeno, è proprio questo il testo da esaminare direttamente.
Non serve né demonizzare Kalergi, né assolverlo preventivamente. E’ vero che nelle sue opere compaiono concezioni molto particolari sulla futura società europea, sulla mescolanza delle popolazioni e sul ruolo di una nuova élite. Questi passaggi possono e devono essere studiati criticamente, tenendo conto che la teoria del complotto nasce successivamente attraverso una rilettura selettiva degli scritti dell’autore in questione.
Kalergi espresse davvero idee razziali, elitiste, che oggi in ossequio del “politically correct” possono apparire fortemente discutibili, ma questo non rende automaticamente vera la teoria del complotto costruita intorno al suo nome. Infatti si possono criticare seriamente le idee originali senza attribuirgli un programma che le fonti non dimostrano esserci.
Il testo reale (Capitolo 1, "Inzucht und Kreuzung"): Kalergi scrive che l'uomo del futuro sarà un meticcio (Mischling). Le parole esatte sono: «L'uomo del futuro sarà di sangue misto. Le razze e le caste odierne cadranno vittima del superamento dello spazio, del tempo e del pregiudizio. La razza del futuro, eurasiatico-negroide, simile nell'aspetto a quella dell'antico Egitto, sostituirà la molteplicità dei popoli con una molteplicità di personalità». Il testo reale (Capitolo 1, paragrafi sui caratteri): Kalergi analizza i tratti psicologici che la letteratura scientifica dell'epoca (oggi superata) attribuiva a chi nasceva da consanguineità (Inzucht) e a chi nasceva da incroci (Kreuzung). Kalergi scrive che il meticcio unisce spesso mancanza di carattere e instabilità a una maggiore intelligenza e spirito critico. Nel testo originale non usa mai il termine "subumani" (Untermenschen) per descrivere questi popoli, né attribuisce loro queste note in chiave di sottomissione.
Al contrario, per lui il meticciato rompe le barriere del nazionalismo e crea l'individuo moderno.
Kalergi fa un'osservazione filosofico-storica (influenzata dalle teorie scientifiche e antropologiche dell'epoca, come l'eugenetica allora in voga) sostenendo che l'uomo del futuro sarà di sangue misto (Mischling).
Dunque rientrava nella visione di Kalergi il concetto di "Uomo del Futuro" e quella del meticciato, da cui la “tesi complottista” fa derivare la pianificazione dell’immigrazione di massa contemporanea per distruggere le identità europee.
E’ necessario isolare i passaggi esatti del capitolo Inzucht ed Kreuzung (Consanguineità e Incrocio) per capire se la sua era una previsione/auspicio teorico su scala globale o un piano operativo strutturato.
Secondo la tesi complottista: Kalergi voleva sottomettere i popoli a un'élite finanziaria specifica, privandoli del diritto e dell'uguaglianza.
Kalergi parla invece del declino della vecchia aristocrazia feudale (di sangue) e della necessità di sostituirla con una nuova "aristocrazia dello spirito" o dell'intelletto.
Il punto sta nel come Kalergi definisce questa élite e nella verifica del significato attribuito dall’autore dell’opera, se volesse riferirsi ad una "abolizione dell'uguaglianza davanti alla legge" o se descriveva semplicemente una sua personale utopia platonica di stampo filosofico.
Secondo la tesi complottista Kalergi definisce i popoli europei come subumani, come una massa da manipolare.
Dall'analisi letterale del testo, si può verificare con correttezza l’uso dei termini tedeschi originali (come Quantitätsmensch o eventuali concetti legati alla massa) per capire dove finisce la traduzione letterale e dove inizia la forzatura ideologica dei teorici del complotto.
Il testo complottista sostiene: “teorizzava l'abolizione del principio dell'uguaglianza davanti alla legge e leggi straordinarie per proteggere le minoranze e reprimere la massa”.
Il testo reale (Parte II: "Krattokratie"): Kalergi fa un'analisi del passaggio dalla democrazia alla "plutocrazia" (il dominio del denaro). Dice che la democrazia formale (l'uguaglianza formale davanti alla legge) è stata svuotata dal potere finanziario dei giornali e dei capitali. La sua non è un'esortazione a distruggere l'uguaglianza, ma una critica alla democrazia borghese del suo tempo, che considerava corrotta. Proponeva di sostituirla non con una dittatura finanziaria, ma con una meritocrazia guidata da scienziati, poeti e pensatori (la sua "aristocrazia dello spirito").
Il testo complottista sostiene: “Ispirò la CECA nel 1923, il Nuovo Ordine Mondiale guidato dagli USA e i trattati di Maastricht e Lisbona per un governo mondiale”.
La realtà storica: Kalergi nel 1923 proponeva sì un'unione economica (anche siderurgica), ma il suo obiettivo non era sottomettere l'Europa agli Stati Uniti. Al contrario, il movimento Paneuropa nacque dal timore che l'Europa divisa venisse economicamente colonizzata dagli Stati Uniti o militarmente schiacciata dall'Unione Sovietica. Voleva un'Europa come "terzo blocco" autonomo, non come una succursale americana.
Inoltre, i padri fondatori dell'UE (Schuman, Monnet, De Gasperi) agirono nel contesto della Guerra Fredda sotto la spinta del Piano Marshall, non seguendo un saggio utopistico del 1925.
Si può e si deve certamente discutere e criticare la politica migratoria dell'Unione Europea, l'immigrazione di massa, l'integrazione, la perdita di sovranità nazionale, il multiculturalismo o l'evoluzione dell'integrazione europea, ma non tutte queste criticità.
Mescolare la legittima critica politica all'Unione Europea con un mito complottista produrrebbe infatti l'effetto paradossale di indebolire e squalificare qualsiasi discussione seria.
Attribuire ogni fenomeno complesso a un piano segreto scritto nel 1925 sarebbe un errore logico e storico per diverse ragioni strutturali.
Innanzitutto le migrazioni dipendono da fattori globali, dal momento che i flussi migratori degli ultimi decenni verso l'Europa sono causati da guerre, crisi climatiche, instabilità geopolitiche in Medio Oriente e Africa, e squilibri demografici. E’ quindi irrealistico pensare che questi macro-fenomeni mondiali siano l'esecuzione telecomandata di un libro del 1925.
L'Unione Europea non è un monolite guidato da una singola mente occulta, ma un'arena, terreno di scontro costante e di continuo compromesso tra i governi dei singoli Stati membri, ciascuno dei quali risponde a logiche elettorali interne, e non a un'agenda utopistica centenaria.
La progressiva cessione di sovranità nazionale è il frutto della globalizzazione dei mercati, della nascita della moneta unica e di trattati economici (come Maastricht o Lisbona) decisi da pochi, ma successivamente ratificati dai parlamenti nazionali sovrani.
Mescolare l'analisi dei problemi reali con la mitologia del "Piano" produce due conseguenze: 1) Quando una critica legittima (ad esempio sulla gestione dei confini, sui costi economici dell'integrazione o sui limiti del multiculturalismo) viene espressa facendo riferimento al "Piano Kalergi", viene immediatamente etichettata come "teoria del complotto" e liquidata dai media e dal dibattito pubblico senza essere approfondita.
2) Concentrarsi su un presunto disegno razziale orchestrato dall'alto impedisce di analizzare le reali responsabilità politiche, le riforme dei trattati, le dinamiche del mercato del lavoro e i nodi geopolitici che determinano le scelte attuali dell'Europa.
La critica ai modelli globalisti, al declino delle identità nazionali e alle politiche migratorie europee resta un pilastro fondamentale del dibattito democratico contemporaneo. Tuttavia, per essere efficace, rigorosa e autorevole, deve basarsi sull'analisi dei dati reali, dei trattati vigenti e delle scelte dei governi attuali, lasciando la letteratura utopistica degli anni Venti agli storici.
Pur con tutte le cautele ed il distacco dalle interpretazioni postume di marca complottista, non si può tuttavia escludere che, proiettando nell’attualità il pensiero di Kalergi, resta tuttavia l’impressione che molte teorie contenute negli scritti di Kalergi abbiano avuto concreta attuazione nell’Unione Europea se solo si pensi al vigente sistema che impone una generalizzata accoglienza, senza alcuna identificazione, né distinzione, di chiunque provenga dall’Africa e dall’Asia e dal Medio Oriente, un fenomeno questo che la propaganda multietnica definisce come inevitabile e necessario.
Kalergi parlava inoltre di un progressismo sfrenato, dell’abbattimento di ogni residuo della cultura tradizionale che lui identificava come “barbarie”, nonché, di molteplicità, di eugenetica, di dominio della finanza apolide e del trionfo del liberalismo.
Infine la “molteplicità” alla quale si riferisce Kalergi nei suoi libri potrebbe essere differente da quella razziale ma consistere in un’altra molteplicità, cioè quella della “moltiplicazione dei generi sessuali”.
Anche se non bisogna credere nella versione complottista del pensiero Kalergi, è inquietante la distinzione che egli fa delle due categorie di europei: la prima è la massa della popolazione meticcia a cui spetta il destino di lavorare e produrre e la seconda quella dell’élite, cui spetta ogni potere e privilegio.
A questo punto appare inevitabile domandarsi se dobbiamo escludere a priori le Per comprendere un pensatore, bisogna scartare ogni falsa interpretazione e/o travisamento ideologico sul pensiero del personaggio politico e del filosofo austriaco, o se invece non siamo giunti alla fase finale di quanto egli ha scritto nelle sue complesse opere e se non lo abbiamo ancora compreso.
Non si tratta di liquidare tutto superficialmente, ma di comprendere il meccanismo che unisce la filosofia di ieri alla cronaca di oggi.
Per rispondere senza pregiudizi, dobbiamo scindere il problema: siamo davanti all'esecuzione di un piano intenzionale o alla realizzazione di una profezia sociologica?
Per comprendere se siamo nella "fase finale" di quel progetto o se stiamo interpretando la storia nel modo sbagliato, occorre ancora una volta procedere con estremo rigore e razionalità.
Certamente la coincidenza tra gli scritti di Kalergi e l'attualità non deriva da un binario segreto posizionato cento anni fa, ma dal fatto che Kalergi aveva identificato con precisione le forze motrici della modernità, come l'annullamento dello spazio: Kalergi scriveva che i trasporti, la tecnologia e l'economia avrebbero abbattuto le distanze. Quando lo spazio si annulla, la mescolanza di culture, merci e popolazioni non è un "piano politico", è una conseguenza fisica ed economica inevitabile.
Il multiculturalismo e l'abbattimento delle frontiere, che molti attribuiscono a un disegno ideologico, sono in realtà le condizioni ideali per il capitalismo globale, che necessita della libera circolazione di merci e di forza lavoro per funzionare. Sicuramente l'Unione Europea ha seguito questa traiettoria non per obbedire a Kalergi, ma per aderire al modello economico globale del secondo dopoguerra.
Quando guardiamo il passato con gli occhi di oggi, tendiamo a unire i puntini in modo lineare, creando un disegno che all'epoca non esisteva. Questo in filosofia si chiama eterogenesi dei fini, quando cioè le azioni umane portano a risultati diversi o persino opposti rispetto alle intenzioni iniziali.
Nella visione di Kalergi vi era l’idea di un'Europa unita, forte e sovrana per difendersi dal colonialismo economico americano e dal comunismo sovietico.
Invece l'Europa di oggi è tecnocratica, fortemente influenzata dalla finanza atlantica, debole e geopoliticamente frammentata.
Non dobbiamo escludere o censurare le opere di Kalergi, al contrario, leggendole con attenzione potremo constatare che l'Europa attuale non è il prodotto di un "complotto" orchestrato da un singolo uomo, ma il risultato macroeconomico di processi globali che lui, da filosofo, aveva intuito con un secolo di anticipo.
La discussione sulle criticità del presente, come la perdita di identità, i flussi migratori incontrollati o lo strapotere finanziario rimane aperta e legittima, ma trova le sue risposte nelle scelte politiche degli ultimi trent'anni, non nei testi del 1925.
Dunque, ferme le precisazioni che precedono, il dibattito sul piano storico, filosofico, politico e giuridico è ancora aperto e se ne continuerà a discutere se vogliamo migliorare la società in cui viviamo.

Cosa è stato fatto o si fa per la legalità?Il rispetto dei doveri deve continuare per garantire la convivenza civile, la...
12/08/2026

Cosa è stato fatto o si fa per la legalità?
Il rispetto dei doveri deve continuare per garantire la convivenza civile, la coesione sociale e i diritti di tutti perché senza l'impegno collettivo e il rispetto delle regole, la vita in comune perde infatti stabilità. Quindi la lotta contro l'illegalità diffusa, la difesa dei diritti, previo il corrispondente rispetto dei doveri, devono continuare per garantire la giustizia sociale, la sicurezza dei cittadini e la tenuta democratica delle istituzioni.
L'applicazione universale della legge garantisce infatti l'uguaglianza dei cittadini e la stabilità dello Stato di diritto. Nessuna motivazione ideologica o interesse utilitaristico può giustificare la violazione delle norme condivise. La promozione della legalità unisce la prevenzione educativa al controllo del territorio per garantire il benessere sociale ed è solo la conservazione di questo equilibrio che può proteggere i diritti dei singoli e assicurare il corretto funzionamento dello Stato.
La legalità si basa sulla tutela della persona, sul legame indissolubile tra diritti e doveri, sul controllo del territorio e sulla trasparenza amministrativa.
Sono quindi condizioni essenziali per il mantenimento della legalità la protezione dei diritti inviolabili che lo Stato deve garantire a ogni individuo, come quello della libertà, della dignità e della sicurezza patrimoniale e il rafforzamento della consapevolezza che ogni diritto individuale richiede il rispetto di un dovere collettivo.
I necessari strumenti operativi per garantire la legalità sono quindi una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle aree urbane e rurali più a rischio, la semplificazione delle procedure pubbliche per ridurre gli spazi di corruzione e infine l’educazione alla legalità che va promossa fin dalle scuole inferiori per formare i cittadini di domani. Una classe politica all’altezza della situazione dovrebbe occuparsi anche di questo e se non lo fa significa che non le sta a cuore il futuro della nostra Nazione.

L’economia e la finanza non possono ergersi a guida delle attività ed iniziative della pubblica amministrazione che inve...
11/08/2026

L’economia e la finanza non possono ergersi a guida delle attività ed iniziative della pubblica amministrazione che invece devono perseguire l’interesse generale nel rispetto della legalità. Lecce – Alfredo Lonoce (Futuro Nazionale): “Più controlli, non servono nuove telecamere in città” – Agorà Notizia

"L'installazione di nuove telecamere in città non è mai un automatismo e non è legittima per il solo fatto che a deciderla sia un Ente pubblico o un…

La denuncia contro il sindaco di Bologna per i fatti dello scorso 20 luglio.Si ha notizia che il sindacato di polizia SA...
22/07/2026

La denuncia contro il sindaco di Bologna per i fatti dello scorso 20 luglio.
Si ha notizia che il sindacato di polizia SAP ha denunciato il sindaco di Bologna Lepore dopo gli scontri e le devastazioni avvenuti durante il corteo per la morte di Abderrahim Fakir
Una denuncia penale contro il sindaco di Bologna Matteo Lepore difficilmente potrà sfociare in un rinvio a giudizio. La questione giuridica è infatti complessa in quanto l'unico strumento a disposizione per far emergere un profilo di responsabilità penale a suo carico potrebbe essere l’art. 40 del Codice Penale che disciplina il rapporto di causalità e stabilisce che «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Applicare questa norma alla responsabilità di un sindaco per disordini di piazza richiede però la sussistenza di requisiti rigorosi.
In primo luogo c’è da evidenziare che un sindaco ha l'obbligo di tutelare la sicurezza urbana, ma la gestione dell'ordine pubblico e dell'incolumità durante le manifestazioni spetta per legge alle autorità di pubblica sicurezza (Questura e Prefettura).
A tale riguardo sembrerebbe stato omesso l’obbligo di preavviso della manifestazione. La normativa vigente (art. 18 T.U.L.P.S.) impone infatti che il preavviso della manifestazione sia inoltrato al Questore dagli organizzatori e conseguentemente non è un compito istituzionale demandato al sindaco tale adempimento, a meno che non sia stato uno dei promotori e organizzatori del “presidio per Fakir” che comunque, da quanto si apprende dalla stampa, sarebbe stato convocato dal sindaco Matteo Lepore senza concordare alcunché con la Questura e la Prefettura
Inoltre per configurare un'omissione penalmente rilevante, bisognerebbe dimostrare che il sindaco avesse concretamente il potere di evitare i disordini e che la sua condotta omissiva sia stata la causa diretta e determinante delle lesioni agli agenti, escludendo il concorso di altri fattori (come l'azione imprevedibile dei facinorosi).
La fondatezza di una denuncia in tal senso dipende interamente dagli elementi probatori raccolti, come ad esempio se vi sia stata o meno una sottovalutazione colposa di allerte specifiche nel convocare l'evento.
Sarà comunque compito dell'autorità giudiziaria accertare l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità penale, civile o amministrativa a carico del Lepore e/o di qualche dirigente del Comune di Bologna.

“La manifestazione convocata lunedì 20 luglio dal Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è stata un atto irresponsabile e, sin da subito, avevamo affermato che se ne sarebbe dovuto assumere le responsabilità. Per questo motivo abbiamo dato mandato all’avvocato Valter Biscotti di agire in tutte le...

Fiducia nella giustizia e rispetto nei confronti delle forze dell'ordine sono fondamentali in uno Stato di diritto.La vi...
21/07/2026

Fiducia nella giustizia e rispetto nei confronti delle forze dell'ordine sono fondamentali in uno Stato di diritto.
La vicenda riguardante la morte di Abderrahim Fakir, deceduto il 19 luglio scorso durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna, suscita inquietanti riflessioni.
La Procura di Bologna, come era suo dovere, ha immediatamente aperto un'indagine per omicidio colposo, nella quale risultano coinvolte sei persone: due agenti di polizia e quattro operatori del 118 intervenuti sul posto. Il cosiddetto "scudo" di cui si è parlato in relazione alle persone coinvolte indica la nuova disciplina che prevede, all'avvio degli accertamenti, l'iscrizione degli appartenenti alle forze dell'ordine e, in questo caso, anche degli operatori del 118, in un registro separato. Si tratta di una procedura introdotta dal legislatore per consentire lo svolgimento delle indagini e garantire i diritti di difesa, senza attribuire automaticamente alle persone interessate la qualità di indagati nel registro ordinario.
Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati disponibili, le testimonianze dei presenti e le registrazioni delle bodycam degli agenti, al fine di ricostruire con precisione quanto accaduto durante le fasi dell'immobilizzazione di Abderrahim Fakir.
Secondo le prime ricostruzioni, il giorno successivo alla tragica morte, il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, aveva promosso un presidio istituzionale in Piazza Nettuno per chiedere "verità e giustizia" sulla morte di Fakir. La manifestazione si stava svolgendo in modo pacifico, fino a quando una parte del corteo non si è spostata verso la Questura e la Prefettura, dove si sono verificati i primi tafferugli.
Successivamente la manifestazione è degenerata poiché una parte dei partecipanti si è scontrata con le forze dell'ordine, provocando gravi danneggiamenti e compiendo atti di vandalismo nel centro storico.
Sono stati lanciati oggetti di vario genere e petardi, sono stati appiccati incendi ed è stata danneggiata un'ampia area del centro storico, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti, evitando il contatto diretto con i manifestanti. Secondo quanto riferito dalle autorità, oltre cinquanta agenti sono rimasti feriti.
Dal punto di vista giuridico, il fatto che un sindaco organizzi o sostenga una manifestazione non comporta automaticamente alcun profilo di responsabilità a suo carico per i reati eventualmente commessi da singoli partecipanti.
La responsabilità penale è infatti personale e non oggettiva. Il mero patrocinio, l'organizzazione o il sostegno politico a una manifestazione non implicano alcuna colpa o responsabilità del primo cittadino per reati commessi autonomamente da terzi, salvo che venga provato un concorso materiale o morale nel reato stesso. Per attribuirgli una responsabilità penale sarebbe infatti necessario dimostrare, sulla base di prove, che egli abbia istigato, organizzato o consapevolmente favorito le condotte violente, ovvero che abbia concorso nei reati.
Nel nostro ordinamento la responsabilità penale si fonda su principi rigorosi:
Per essere ritenuto penalmente responsabile, il sindaco deve aver commesso un'azione (o un'omissione) che ha favorito o causato l'evento illecito, agendo con volontà (dolo) o con grave negligenza/violazione di regole cautelari (colpa).
La gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni poi non compete al sindaco (che ha solo ruoli di indirizzo e di tutela della sicurezza urbana), ma è competenza esclusiva del Questore e dell'autorità statale.
Esiste infine una netta separazione tra l'indirizzo politico (in capo al sindaco) e la gestione tecnica e amministrativa (in capo ai dirigenti del Comune).
Diversa è, invece, la valutazione sul piano politico, in quanto la decisione del Sindaco di promuovere il presidio non può non aver avrebbe contribuito a creare le condizioni per uno scontro di piazza che certamente era facilmente prevedibile.
Sempre sotto il profilo politico, può essere ritenuto censurabile il comportamento di un Sindaco che, senza attendere l'esito delle indagini della polizia giudiziaria, promuova un presidio per chiedere "verità e giustizia", trasmettendo così l'impressione di non riporre piena fiducia nell'operato degli investigatori e nelle garanzie offerte dallo Stato di diritto.
Aldilà di ogni altra considerazione ed opinione, è comunque importante avere fiducia nel lavoro della giustizia, anche per il caso Abderrahim Fakir, lasciando che siano le indagini e i procedimenti giudiziari ad accertare i fatti e le eventuali responsabilità.
Allo stesso tempo, è doveroso portare rispetto alle forze dell'ordine, che operano quotidianamente nello svolgimento di un compito delicato al servizio della collettività.
Fiducia nella giustizia e rispetto per le istituzioni sono principi che devono convivere e contribuire a un confronto pubblico fondato sui fatti e sullo Stato di diritto.

La legittima difesa è disciplinata dall'art. 52 del Codice Penale che così dispone:"1. Non è punibile chi ha commesso il...
18/07/2026

La legittima difesa è disciplinata dall'art. 52 del Codice Penale che così dispone:
"1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2. Nei casi previsti dall'art.614 c.p., primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".
La legittima difesa è una causa di giustificazione o scriminante, per cui in situazioni eccezionali, un fatto normalmente previsto come reato non viene punito, in quanto è la legge a consentire un esonero da profili di responsabilità.
Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, viene fatto prevalere quello dell'aggredito su quello dell'aggressore, proprio perché quest’ultimo ha provocato una situazione di pericolo ingiusta.
La legge pone confini rigorosi per bilanciare il diritto alla difesa con la tutela dell'incolumità altrui, essendo stabilito che il pericolo e la minaccia devono essere attuali, in corso o imminenti. Non sono invece ammesse la difesa preventiva o la vendetta dopo che il fatto si è concluso.
L'aggressione deve essere ingiusta, da intendersi quale lesione all'altrui diritto non consentita dall'ordinamento. Inoltre, il soggetto aggredito non deve essersi posto volontariamente nella situazione di pericolo. La reazione deve essere proporzionata ai mezzi e ai beni giuridici contrapposti ed in pericolo, ai tempi e luogo dell’azione. Ad esempio, non è solitamente giustificato l'uso di un'arma che può provocare la morte per sventare un furto di beni materiali, a meno che non sia in gioco l'incolumità fisica.
La difesa deve essere l'unica via possibile.
Nel 2006 è stata introdotta una modifica, essendo stato inserito il comma 2, che disciplina la presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa, laddove la situazione di pericolo avvenga all'interno della privata dimora dell'aggredito. Non solo, ma la proporzione sussiste anche in caso di utilizzo di armi, se legittimamente detenute, o di altri mezzi idonei.
Nel 2019 ha avuto luogo una ulteriore modifica con l'aggiunta del comma 4 e dell'avverbio "sempre" al comma 2.
Sebbene le novità del 2006 e del 2019 mirassero a limitare il potere discrezionale del giudice, tuttavia, non essendo stata prevista una applicazione automatica della scriminante, compete sempre all'Autorità Giudiziaria accertare nel caso concreto la sussistenza delle condizioni per la sua applicazione.
Il legislatore ha previsto che l'attualità, legittimità e proporzionalità della difesa fossero contestuali, per evitare un incontrollato ricorso alla violenza e alla autotutela privata che non sono previste nel nostro ordinamento.
All'interno di abitazioni private o luoghi di lavoro, dopo la citata riforma, la legge stabilisce una presunzione di proporzionalità se si usa un'arma legalmente detenuta per respingere un'intrusione con violenza o minaccia. Tuttavia, questo non elimina il requisito fondamentale della costrizione (non avere alternative) e del pericolo attuale per la propria o altrui incolumità.
La difesa legittima può essere invocata anche quando è soltanto putativa, cioè quando, pur in assenza delle condizioni per applicarla, essa viene supposta erroneamente dal soggetto agente che, sulla base di un errore scusabile nella valutazione delle circostanze del fatto, è indotto a credere di trovarsi in un pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Tuttavia anche l’errore scusabile deve essere riscontrabile in base ad elementi oggettivi, idonei a giustificare il convincimento sbagliato.
Nel caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), nei cui confronti la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione occorre chiedersi dove finivano i limiti della legittima difesa e quando invece l’autore del duplice omicidio non beneficiava più della scriminante.
Per una corretta disamina occorre analizzare i fatti del 28 aprile 2021 nella loro sequenza.
Tre rapinatori armati di coltello e di pi***la che, come emerse nel corso dell’inchiesta erano solo delle armi giocattolo, assaltano la gioielleria di Mario Roggero, immobilizzano la figlia, come si vede nelle immagini delle telecamere, che mostrano le mani della stessa legate dietro alla schiena. La moglie del gioielliere invece in quel momento si trova nel retro bottega. I rapinatori si impossessano di alcuni preziosi, escono dal negozio e si dirigono verso la loro auto, parcheggiata vicino al negozio, per fuggire. A quel punto, Roggero prende la sua pi***la, insegue i rapinatori in strada e spara contro di loro, uccidendone due e ferendo il terzo.
Mario Roggero viene rinviato a giudizio per duplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo di armi ed il 4 dicembre 2023 la Corte d'Assise lo condanna a 17 anni di reclusione (il PM ne aveva chiesti 14), riconoscendogli il vincolo della continuazione, le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62 n.2 c.p. (aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui).
Le famiglie delle vittime, costituite parti civili, si sono viste riconosciute delle provvisionali per complessivi € 450.000, da sommarsi agli € 300.000 già versati dal Roggero.
Periti di Procura e difesa hanno riconosciuto parziale incapacità di intendere e volere, analizzata l'onda emotiva suscitata dalla rapina in questione, alimentata da quella subita in passato, ma non sono stati dello stesso avviso quelli del Corte d'Assise.
Il procedimento penale ha proseguito il suo corso in appello ed infine in Cassazione. Tutti i giudici dei tre gradi di giudizio hanno respinto l'esimente della legittima difesa basandosi su elementi oggettivi, documentati anche dai video delle telecamere di sicurezza, consistenti nella assenza dell'attualità del pericolo. Infatti, nel momento in cui il gioielliere ha sparato, i rapinatori erano già fuori dal negozio e stavano fuggendo. L'azione aggressiva e il pericolo per l'incolumità di Roggero e della sua famiglia sono stati considerati dai giudici ormai esauriti.
Non c'era più alcuna esigenza impellente di difendere la vita e conseguentemente l'inseguimento e gli spari che hanno provocato la morte di due persone sono stati interpretati dai vari giudici come un atto di ritorsione o di giustizia privata, finalizzato a recuperare la refurtiva e non a proteggersi.
Nel momento in cui i rapinatori fuggono, è inequivocabile che la vita delle vittime non sia più in pericolo e conseguentemente viene meno l'attualità richiesta dall'art. 52 comma 1 c.p.
L'azione si sposta sul suolo pubblico ed è qui che il gioielliere (tra l'altro, con una pi***la illegalmente detenuta) spara ai rapinatori. E' evidente che in tale contesto gli interessi contrapposti sono: da una parte, la proprietà dei gioielli, e, dall'altra, la vita umana. Quindi, non sussiste più neanche la proporzionalità della reazione difensiva, non potendo fungere da giustificazione il recupero di un bene patrimoniale con la privazione di una vita, ancorché quella di un criminale.
Il gioielliere aveva altre possibili scelte, come ad esempio quella di sparare dei colpi di pi***la in aria per fermare o ritardare la fuga, oppure di sparare alle ruote della vettura.
Dalla sequenza delle immagini riportate dalle telecamere, non si intravedono né l'attualità del pericolo, né la proporzionalità dell'offesa, oltre al fatto che i colpi sono stati inferti con un'arma detenuta illegalmente. Nemmeno pare essere invocabile la difesa legittima putativa, non essendo stati riscontrati elementi concreti che potessero ragionevolmente far sorgere al gioielliere l'erronea convinzione di trovarsi ancora in una situazione di pericolo, in quanto si è spontaneamente messo all'inseguimento dei rapinatori, per poi accanirsi su di loro, di fatto trasformandosi da vittima a giustiziere.
E’ infine indubbio che egli fosse in una condizione psicologica fortemente compromessa, non solo dalla paura provata all'interno del negozio per sé e la sua famiglia, ma anche dalla pregressa esperienza, essendo già stato rapinato. Parimenti comprensibile che abbia reagito a causa dell'atto delinquenziale subito pochi istanti prima. Tutti questi elementi sono stati valutari dai giudici e sono valsi il riconoscimento delle circostanze attenuanti, sia generiche che quella specifica della provocazione, incidendo notevolmente sull’entità della pena.
La legge italiana non consente di tutelare il patrimonio, in questo caso i beni preziosi di una gioielleria, a costo della vita umana, in particolare quando la minaccia fisica è cessata.
Il caso solleva una fortissima reazione nell'opinione pubblica e nella politica, ma finché la norma sulla legittima difesa non verrà modificata dal parlamento i giudici non potranno fare altro che applicare, come hanno fatto, la legge così come essa è, sia in senso letterale, che logico-giuridico.
Spetta dunque al legislatore il compito di riscrivere la fattispecie della legittima difesa con la massima accortezza e tutte le garanzie necessarie per evitare rilasciare alle vittime del reato una licenza di uccidere.

Indirizzo

Lecce
73100

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