Studio Legale Associato ___ De Giuseppe - Sanapo

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Lo Studio Legale Associato DE GIUSEPPE - SANAPO opera nell'ambito del Diritto Amministrativo e fornisce consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale e giuridica qualificata, anche on line. Lo Studio opera su tutto il territorio nazionale, fondando la propria attività sull’esperienza acquisita dai propri avvocati e sull’attenzione da loro riservata ai particolari. L’obiettivo principale è quel

lo di permettere ai propri Clienti di trovare nello Studio una guida, prima ancora che il destinatario di una richiesta di assistenza legale, in modo da instaurare un rapporto fiduciario aperto, leale e diretto. MISSION: Tempestività, trasparenza e massimo livello di riservatezza, qualità, onestà, dedizione, disponibilità, ascolto, specializzazione e competenza costituiscono le colonne portanti dell’offerta di servizi legali, personalizzati e vantaggiosi, nel rispetto dei più elevati standard di efficienza ed etica professionale.

📌 APPALTI PUBBLICI: IMPORTANTE PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATOCon una recentissima decisione (n. 4470/2026), il Consigl...
04/06/2026

📌 APPALTI PUBBLICI: IMPORTANTE PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Con una recentissima decisione (n. 4470/2026), il Consiglio di Stato ha accolto integralmente l'appello incidentale proposto dall'Avv. Matteo Sanapo nell'interesse di Leo Costruction, confermando l'annullamento dell'aggiudicazione relativa ad un appalto del valore di circa 7 milioni di euro bandito dall'Università del Salento per la riqualificazione dell'ex complesso ITCA da destinare a residenze universitarie.
Al di là dell'importanza economica della commessa e del rilievo dell'intervento pubblico coinvolto, la sentenza si segna per l'affermazione di alcuni principi di particolare interesse per stazioni appaltanti, operatori economici e professionisti del settore.
Il Collegio affronta infatti temi centrali nella disciplina dei contratti pubblici, quali il vantaggio competitivo dell'operatore che abbia partecipato alla predisposizione del progetto posto a base di gara, i limiti del sindacato tecnico esercitabile dal verificatore e dal giudice amministrativo, la gerarchia tra i documenti della lex specialis e la distinzione tra migliorie ammissibili e varianti non consentite.
Particolarmente significativa è la valorizzazione dell'art. 78 del Codice dei contratti pubblici, attraverso una lettura sostanziale del principio di parità concorrenziale e del divieto di alterazione delle condizioni di gara. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la partecipazione alla progettazione può determinare una concreta asimmetria informativa e competitiva laddove non siano adottate adeguate misure compensative da parte della stazione appaltante.
La sentenza offre inoltre importanti chiarimenti sul rapporto tra bando, lettera di invito ed elaborati progettuali, riaffermando la centralità della lex specialis quale parametro di riferimento per la valutazione delle offerte.
Una decisione destinata ad assumere rilievo ben oltre il singolo contenzioso e che rappresenta un contributo significativo all'evoluzione della giurisprudenza in materia di appalti pubblici.

⚖️ Studio Legale Associato De Giuseppe – Sanapo


30/05/2026

⚖️ MOBILITÀ VIGILI DEL FUOCO 2026: IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE L’APPELLO DEL MINISTERO DELL’INTERNO
È con grande soddisfazione che comunichiamo un nuovo importante risultato ottenuto nell’interesse di un gruppo di Vigili del Fuoco che avevano impugnato la procedura di mobilità nazionale 2026.
Con Ordinanza n. 2069/2026, il Consiglio di Stato ha infatti respinto l’appello cautelare proposto dal Ministero dell’Interno, confermando integralmente la favorevole decisione già pronunciata dal TAR Lazio.
La vicenda riguardava il personale che, pur essendo stato già trasferito ad altra sede nel corso del 2025 in applicazione della disciplina derogatoria prevista per gli eventi giubilari, era stato successivamente escluso dalla procedura di mobilità nazionale sul presupposto del mancato possesso del requisito del cosiddetto “biennio nella prima sede”.
Nel confermare la decisione del TAR, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le censure formulate dall’Amministrazione non presentassero profili di evidente fondatezza e ha valorizzato un elemento particolarmente significativo: la stessa Amministrazione aveva già riaperto la piattaforma per la presentazione delle domande e previsto la possibilità di disporre i trasferimenti dei ricorrenti anche in soprannumero.
Si tratta di una pronuncia cautelare di particolare rilievo, che tutela concretamente il diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura di mobilità 2026 e riafferma principi fondamentali di coerenza dell’azione amministrativa ed effettività della tutela giurisdizionale.
L’iniziativa giudiziaria è stata intrapresa dai singoli ricorrenti che hanno scelto di tutelare autonomamente le proprie posizioni, avvalendosi dell’assistenza legale messa a disposizione dal CONAPO – Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco nell’ambito delle attività di supporto ai propri iscritti.
Un ringraziamento va a tutti i ricorrenti per la fiducia accordata.
La causa proseguirà ora nel merito innanzi al TAR Lazio, ma il doppio esito favorevole ottenuto sia in primo grado sia innanzi al Consiglio di Stato rappresenta un passaggio processuale di grande importanza.

Studio Legale Associato De Giuseppe – Sanapo
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TAR Lazio: accolta la sospensiva sulla mobilità 2026 dei Vigili del Fuoco – Riconosciuto il diritto a partecipare anche ...
16/04/2026

TAR Lazio: accolta la sospensiva sulla mobilità 2026 dei Vigili del Fuoco – Riconosciuto il diritto a partecipare anche per il personale già trasferito in deroga per il Giubileo 2025 e privo del “biennio” nella Prima Sede

Il TAR Lazio (Sez. I Quater), con ordinanza n. 2226 del 16 aprile 2026, ha accolto la domanda cautelare proposta da un gruppo di Vigili del Fuoco, patrocinati dal nostro Studio Legale, sospendendo l’efficacia della Circolare ministeriale inerente la prima Mobilità volontaria del 2026, nella parte in cui impediva la partecipazione alla procedura nazionale a quel personale del Corpo che non erano in possesso del requisito del “biennio nella prima sede” di servizio.
L’azione giudiziaria è stata intrapresa in forma collettiva, ma su iniziativa dei singoli ricorrenti che hanno inteso autonomamente tutelare le proprie posizioni, i quali si sono avvalsi del servizio di tutela legale messo a disposizione dal CONAPO – Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, nell’ambito delle proprie attività di supporto agli iscritti.
Nel giudizio, l’Amministrazione ha sostenuto che il requisito del biennio nella sede di prima assegnazione – o comunque dell’anzianità biennale di servizio – costituisce un presupposto strutturale e imprescindibile delle procedure di mobilità e che la deroga prevista per il Giubileo 2025 non avrebbe inciso sull’obbligo di maturazione del requisito, ritenuto necessario anche per il personale già trasferito in deroga.
Il TAR ha tuttavia ritenuto, già in sede cautelare, che tale impostazione non possa trovare applicazione nei confronti di chi sia stato già trasferito definitivamente in altra sede in forza di una norma speciale derogatoria (art. 14, comma 2, legge n. 42/2025).
Il TAR ha valorizzato un passaggio decisivo: i ricorrenti non prestano più servizio nella sede di prima assegnazione e, soprattutto, il legislatore – proprio in occasione del Giubileo 2025 – ha inteso superare il vincolo di permanenza per esigenze straordinarie, oggi ormai cessate.
Ne consegue che l’Amministrazione non può, da un lato, disporre trasferimenti in deroga e, dall’altro, continuare a considerare i dipendenti come ancora vincolati alla prima sede, escludendoli dalle successive procedure di mobilità.
Il Tribunale ha quindi “congelato” la procedura di mobilità, ordinando all’Amministrazione di consentire la presentazione delle domande di mobilità, riconoscendo la fondatezza – già in via sommaria – dell’impostazione difensiva del nostro Studio Legale.
La pronuncia si segnala per la sua importanza sistemica: afferma un principio di coerenza dell’azione amministrativa e di effettività delle norme derogatorie, evitando che queste possano essere svuotate di contenuto nella loro applicazione concreta.
Il giudizio proseguirà nel merito il prossimo novembre, ma la misura cautelare rappresenta già un risultato significativo per tutti i Vigili del fuoco ricorrenti.

Grave illecito professionale e Casellario ANAC: la funzione dell’annotazione secondo il Consiglio di StatoCon la recente...
25/02/2026

Grave illecito professionale e Casellario ANAC: la funzione dell’annotazione secondo il Consiglio di Stato

Con la recente sentenza 12 febbraio 2026, n. 1119, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato torna a chiarire un punto centrale nel sistema dei contratti pubblici: quale sia il ruolo dell’ANAC quando riceve la segnalazione di una risoluzione contrattuale per inadempimento e come questa si collochi nel perimetro del grave illecito professionale.
La decisione ribadisce un principio ormai consolidato ma spesso frainteso nella prassi: l’ANAC non è chiamata a svolgere un accertamento pieno sulla sussistenza dell’inadempimento, né a sostituirsi al giudice nella verifica della legittimità della risoluzione. Il suo compito è più circoscritto e funzionale. Deve verificare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e valutarne l’utilità rispetto alle finalità del Casellario, cioè alla circolazione di informazioni potenzialmente rilevanti per le future stazioni appaltanti.
L’annotazione, dunque, non equivale a una “condanna amministrativa”. Non presuppone un accertamento definitivo di responsabilità e non richiede di attendere l’esito di eventuali contenziosi tra impresa e amministrazione. È uno strumento di pubblicità notiziale, volto a mettere il mercato nelle condizioni di conoscere fatti che, in astratto, possono incidere sull’affidabilità dell’operatore.
In questa prospettiva, la risoluzione per grave inadempimento costituisce un’ipotesi tipica di annotazione, rispetto alla quale l’onere motivazionale sull’utilità della notizia risulta attenuato, salvo che emergano elementi di evidente straordinarietà tali da escluderne ogni rilevanza in concreto. L’utilità va valutata ex ante e in astratto: ciò che conta è la potenziale rilevanza della notizia per una futura valutazione fiduciaria, non la sua definitiva qualificazione giuridica.
La sentenza conferma così un equilibrio delicato ma essenziale nel sistema del grave illecito professionale: l’accertamento pieno resta al giudice; l’ANAC assicura trasparenza informativa; la stazione appaltante conserva la propria discrezionalità nel valutare, caso per caso, se quei fatti incidano sull’affidabilità dell’operatore.
Confondere questi piani significa alterare la logica dell’intero impianto. Tenerli distinti significa preservare, insieme, concorrenza, trasparenza e garanzie.

📢 TAR Lazio – Vittoria per i Direttivi Speciali dei Vigili del Fuoco: “Dall’acquisizione dello status di direttivo dal 1...
20/02/2026

📢 TAR Lazio – Vittoria per i Direttivi Speciali dei Vigili del Fuoco: “Dall’acquisizione dello status di direttivo dal 1° gennaio 2018 deriva il diritto a usufruire del fondo di produttività”

Importante risultato ottenuto dal nostro Studio innanzi al TAR Lazio – Sez. I Quater, che con sentenza del 20 febbraio 2026, n. 3263, ha accolto integralmente il ricorso proposto da numerosi funzionari appartenenti ai ruoli direttivi speciali ad esaurimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Collegio, in totale accoglimento delle tesi dello Studio, ha affermato con chiarezza:
«In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, dall’acquisizione dello status di direttivo con piena efficacia giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2018 deriva il diritto dei ricorrenti a usufruire del relativo fondo di produttività»
Un principio di grande rilievo.
Il TAR ha riconosciuto che:
✔️ la decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2018 produce effetti pieni e concreti;
✔️ la retroattività non può essere limitata ai soli emolumenti fissi;
✔️ anche le indennità operative e i compensi per i turni di reperibilità devono essere adeguati;
✔️ l’Amministrazione è tenuta al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza valorizza i principi costituzionali di uguaglianza e giusta retribuzione, ribadendo che a parità di funzioni deve corrispondere parità di trattamento economico.
Una decisione che rappresenta un passaggio significativo nella tutela dei diritti del personale interessato e che rafforza la corretta applicazione della normativa sul reinquadramento dei direttivi speciali.
È doveroso evidenziare che l'iniziativa si deve all’azione determinata del CONAPO, che ha perorato con costanza e convinzione la causa dei direttivi speciali, sostenendo l’iniziativa giudiziaria sin dalle prime fasi (https://www.conapo.it/archive/2021/20210822_SG_ricorso_TAR_DS.pdf).
Un ringraziamento particolare va a Isidoro Nugnes, capofila del ricorso collettivo, per il contributo determinante nell’acquisizione della documentazione necessaria e per il ruolo fondamentale di raccordo e coordinamento con gli oltre 100 ricorrenti coinvolti.
Ringraziamo anche tutti gli altri Vigili del fuoco per la fiducia accordata al nostro Studio.
Continueremo a difendere con determinazione i diritti dei Vigili del Fuoco di tutta Italia.


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08/02/2026

https://www.linkedin.com/posts/matteo-sanapo-402246223_appaltipubblici-revisioneprezzi-dirittoamministrativo-activity-7426179415757291520-9VS4?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAADgZNsIBWnd8treL4e9vt-PdQRU7XpaYRWE

Revisione prezzi negli appalti pubblici: coltivare il diritto a una risposta è il primo rimedio contro l’inerzia della P.A. La recente sentenza del TAR Calabria, Sez. II, 20 gennaio 2026, n. 94, ha ribadito un principio in realtà consolidato, ma ancora troppo spesso ignorato nella pratica: a fro...

Con la recentissima sentenza n. 795/2026, il Consiglio di Stato consegna agli operatori del settore un chiarimento che v...
01/02/2026

Con la recentissima sentenza n. 795/2026, il Consiglio di Stato consegna agli operatori del settore un chiarimento che va ben oltre il caso concreto delle “migliorie gratuite” offerte in una gara di servizi cimiteriali bandita dal Comune di Moncalieri.
Il passaggio più interessante non è soltanto quello, già molto rilevante, per cui l’offerta di lavori edilizi a titolo di miglioria finisce per trasformare un appalto formalmente qualificato come “di servizi” in un contratto di natura mista, con tutte le conseguenze in termini di qualificazione dell’operatore economico. Il cuore sistematico della decisione è in una frase che merita di essere isolata e meditata: non è possibile interpretare il principio del risultato in maniera antitetica rispetto al principio di legalità.
Questa affermazione intercetta un tema che, con il nuovo Codice dei contratti pubblici, attraversa silenziosamente molte procedure di gara e, sempre più spesso, il contenzioso. Il principio del risultato viene talvolta evocato come spazio di flessibilità, come giustificazione di letture elastiche delle regole di gara o come argomento difensivo capace di attenuare la portata di requisiti e formalità ritenuti eccessivamente rigorosi. La sentenza chiarisce che questa impostazione è fuorviante. Il risultato non è un’alternativa alla legalità, ma ne è una conseguenza.
Nel caso esaminato, l’aggiudicataria aveva ottenuto un punteggio tecnico decisivo impegnandosi a realizzare opere edilizie, senza però dimostrare in gara di possedere i requisiti necessari per eseguirle. Accettare una simile situazione in nome del risultato avrebbe significato ammettere che l’amministrazione possa fondare la scelta del contraente su una promessa la cui affidabilità tecnica e giuridica non è garantita dalle regole di qualificazione previste dall’ordinamento. Sarebbe, in sostanza, uno spostamento del baricentro dalla serietà dell’offerta alla speranza dell’esecuzione.
Il Consiglio di Stato afferma invece che proprio il principio del risultato impone di verificare con rigore che chi promette di fare sia, già al momento dell’offerta, nelle condizioni giuridiche e professionali di farlo. La legalità, in questa prospettiva, non è un vincolo burocratico che rallenta l’azione amministrativa, ma il presupposto tecnico che rende affidabile il risultato che l’amministrazione intende perseguire.
Il messaggio che ne deriva è particolarmente significativo per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici. Non è possibile utilizzare il richiamo al risultato per giustificare verifiche rinviate alla fase esecutiva, letture indulgenti dei requisiti o interpretazioni che finiscono per comprimere la par condicio. Al contrario, il risultato diventa la lente attraverso cui leggere con maggiore rigore le regole sulla qualificazione, perché solo il rispetto di quelle regole garantisce che l’offerta premiata sia realmente realizzabile.
In questa prospettiva, la sentenza offre una chiave di lettura destinata ad avere un impatto ben oltre la vicenda concreta: non c’è risultato senza legalità, perché è la legalità che assicura, ex ante, l’affidabilità tecnica del risultato che l’amministrazione si propone di ottenere.

Grande soddisfazione per una sentenza innovativa!!! "Il periodo intercorrente tra la guarigione clinica del dipendente e...
15/01/2026

Grande soddisfazione per una sentenza innovativa!!! "Il periodo intercorrente tra la guarigione clinica del dipendente e il giudizio di idoneità psicofisica reso dalla CMO, quando non imputabile al lavoratore, non può essere qualificato come assenza per malattia né rilevare ai fini del comporto o della decurtazione del trattamento economico".

22/12/2025

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73100

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