Studio Legale Avvocato Anna Maria Santoro

Studio Legale Avvocato Anna Maria Santoro Lo Studio Legale Santoro Anna Maria è specializzato in assistenza legale militare.

Offre tutela a militari e forze di polizia in procedimenti disciplinari, penali e amministrativi, con competenza, riservatezza e attenzione ai diritti professionali. Se avete bisogno di un avvocato per gestire il vostro caso o desiderate un consulto per un potenziale caso, se avete bisogno di rappresentanza legale, il nostro servizio e' sempre personalizzato e le nostre tariffe sono estremamente c

ompetitive e flessibili. Forniamo una consulenza esperta sulle controversie, con rispetto delle scadenze, in modo che il vostro problema legale riceva l'attenzione e la cura che merita.

07/02/2026

Referendum, una scelta che riguarda tutti noi

Al di là delle convinzioni politiche, delle simpatie o delle antipatie personali, credo sia utile riportare il dibattito su ciò che davvero conta.
Questa consultazione non riguarda la politica in senso stretto, né la magistratura come categoria astratta: riguarda noi cittadini.

Siamo chiamati a votare perché le conseguenze delle scelte che faremo ricadranno direttamente sulla vita delle persone, nel bene e nel male.
Tutto il resto – le polemiche, le etichette, gli schieramenti – lascia il tempo che trova.

La vera domanda, forse scomoda ma necessaria, è un’altra:
abbiamo mai avuto a che fare con la giustizia?
E se sì, siamo rimasti soddisfatti di come ha funzionato?

Non è una questione ideologica, ma di esperienza concreta, di fiducia nelle istituzioni, di tutela dei diritti.
Ed è da qui che, secondo me, dovrebbe partire una scelta consapevole.

Votare significa assumersi una responsabilità.
Far finta che non ci riguardi, o ridurre tutto a uno scontro politico, significa rinunciare a capire che le decisioni di oggi incidono sul nostro

01/04/2022

LE ESIGENZE DIFENSIVE INTRALCIANO SEMPRE IL PROCESSO. E QUELLE DEL GIUDICE?

Fa notizia che un avvocato risulti indagato, in quel di Potenza, per avere osato chiedere il rinvio di una udienza in quanto malato, come da allegato certificato medico. Sull’abbrivio di questa notizia, il giorno dopo ne salta fuori un’altra: a Brescia il difensore chiede un rinvio perché gli è morta la madre, e il Tribunale manda i Carabinieri a verificare se la signora sia davvero nella bara. Chi dovesse stupirsi di simili notizie, sappia che si tratta invece di comportamenti abituali nelle aule di giustizia. Intorno alle ragioni di impedimento del difensore vige da anni, in ogni parte di Italia, una diffusa presunzione falsità, o almeno di insidiosa pretestuosità. Forse è un riflesso legato alle antiche conseguenze di tali richieste di rinvio delle udienze, quando cioè ancora esse determinavano il proficuo maturare della prescrizione del reato contestato all’imputato. Ma non è più così sin dal 2005, quando l’art. 159 del Codice penale fu modificato prevedendo, tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, i rinvii del processo determinati . Ma come! direte voi: e tutta quella storia raccontata, ancora oggi, dai pifferai del populismo giustizialista, secondo la quale gli avvocati, soprattutto quelli di imputati ben paganti, inventano mille diavolerie per far maturare la prescrizione? Beh, peggio per voi che vi bevete le b***e di Travaglio e compagnia. Ma torniamo a noi. Sarà per questo, o per la radicata idea manzoniana dell’azzeccagarbugli, sta di fatto che di regola il giudice pensa che il difensore stia ordendo un inganno, sicché sono all’ordine del giorno poco edificanti storie come quelle di Potenza e Brescia. Il difensore è, di default, un sabotatore del processo, un potenziale intralcio al sereno corso della giustizia: questa è l’idea dell’avvocato assolutamente prevalente nel nostro Paese.
Ma la cosa che pochi sanno è che in Italia tra le cause più diffuse del rinvio, e dunque della lentezza dei processi vi è l’impedimento del giudice, non quello del difensore. Dalla indagine statistica dell’Istituto Eurispes, commissionata dalle Camere Penali Italiane e riferite all’anno 2019, risulta che i rinvii dovuti alla “assenza del giudice titolare” sono il 3,3%; cui devono aggiungersi i rinvii dovuti a “precarietà del collegio” (0,3%), per assenza del P.M. titolare (0,2%), per un totale del 3,8%; contro il 2,1% dei rinvii per impedimento del difensore. Con l’aggravante che questi ultimi, come si è detto, fermano il decorso dei termini di prescrizione, mentre i rinvii dovuti ad assenza di Giudici e PM no.
Ovviamente nessuno sindaca le ragioni degli impedimenti dei giudici, che devono ritenersi giustificati e legittimi ex se, tanto quanto sono sospetti di strategie fraudolente quelli degli avvocati.
Il quadro, poi, si è oggi ulteriormente aggravato, da quando i giudici medesimi hanno in via interpretativa scardinato la sacrosanta regola processuale che impone la ripetizione della istruttoria dibattimentale se in corso di processo cambia il giudice. Con una sentenza emblematica del potere del tutto fuori controllo che i giudici italiani si sono assegnati nell’interpretare le norme anche contro la evidenza della loro testualità, le sezioni unite hanno sancito di fatto l’abrogazione di quel principio, dando così corpo ad una antica loro ossessione che il legislatore non aveva voluto recepire. Il risultato è che ormai assistiamo ad un bailamme di giudici che cambiano in corso di causa ad ogni piè sospinto. La motivazione formale starebbe nella tutela della ragionevole durata del processo, ma la sostanza è ben altra, ed è a tutto tondo di autoprotezione corporativa. Infatti, basterà chiedersi: ma perché il giudice cambia in corso di causa? La risposta è ovvia: cambia per ragioni di carriera. Vuole cambiare funzione, o Foro, o anche semplicemente sezione, e questo è del tutto legittimo; ma vuole poterlo fare senza vincoli ed intralci, e questo lo è molto meno. Questo profilo della questione non è minimamente indagato dalle severe Sezioni Unite. Il problema delle conseguenze del cambio del giudice -che pregiudica il sacrosanto diritto dell’imputato ad essere giudicato dal medesimo giudice che ha assunto la prova- è stato dunque affrontato del tutto a prescindere da una indagine sulle cause di quel cambio. Non sia mai che si metta il naso nelle carriere del giudice. Non sia mai che si pretenda che questi attenda almeno di esaurire il ruolo delle proprie udienze prima di trasferirsi. State alla larga dai fatti nostri. Intanto, andiamo ad indagare sul certificato dell’avvocato di Potenza, o sulla effettiva dipartita della mamma di quell’avvocato di Brescia. Giusto, no?

18/09/2021

Partita la raccolta firme per promuovere il Referendum per abrogare le disposizioni inerenti il Green pass. Tra i promotori Carlo Freccero, Ugo Mattei e il presidente emerito della Cassazione, Paolo Sceusa

10/10/2020

AD ARMI IMPARI.

Detto in parole povere, secondo la terza sezione penale della Corte di Cassazione, il parere tecnico del Consulente del Pubblico Ministero è in sé più attendibile di quello del Consulente della Difesa. Ciò deriverebbe dal fatto che il PM è un organo pubblico, il cui compito è quello di accertare la Verità, mentre il compito del difensore è solo quello di affermare e sostenere la verità utile per la salvezza del proprio assistito.
Naturalmente, colpisce di questa sentenza null’altro che la brutale ed esplicita chiarezza. Nessuno di noi può dirsi sorpreso da una simile affermazione, visto che noi avvocati ne scontiamo quotidianamente la ferrea vigenza nei processi che si celebrano nelle aule di giustizia.
Dirò di più: se questa rivendicazione, in termini di principi generali, della superiorità degli elementi di prova raccolti dal PM ci aiuterà a svergognare in via definitiva la storiella del processo ad armi pari davanti ad un giudice terzo ed imparziale, ben venga questa sentenza. Così almeno la piantiamo di raccontare favole.
C’è un piccolo particolare, però: e cioè che la parità delle parti (PM e imputato) davanti al giudice terzo è il comando inequivoco dettato dall’art. 111 della Costituzione. E questa sentenza, ed il principio che essa afferma, letteralmente si fa beffe, ed anzi sovverte, quanto preteso senza equivoci dalla nostra Costituzione.
È ben vero che il codice di rito imporrebbe -il condizionale è d’obbligo- al Pubblico Ministero di ricercare le prove anche favorevoli all’imputato: ma si tratta, come è a tutti noto, di una delle norme -forse “la” norma- più inapplicabile e infatti più disapplicata del nostro codice di procedura penale. Ed è giusto che sia così: il Pubblico Ministero onesto, equilibrato e sereno può e deve prendere atto della prova che demolisce il proprio teorema accusatorio, se in essa si imbatte; ma pretendere che ne vada alla ricerca è pura accademia, figlia peraltro della idea inquisitoria del processo che non distingue accusatore e giudice.
Nella realtà quotidiana, poi, questo principio ora esplicitato senza riserve in questa sentenza della Corte di Cassazione è sistematicamente smentito. Non si comprende d’altronde per quale misterioso motivo il parere dell’esperto balistico o chimico o tanatologico nominato dal PM dovrebbe avere valore ed attendibilità scientifiche superiori a quelle dei suoi colleghi nominati dalla difesa. Al contrario, nel proprio sforzo confutativo della tesi accusatoria è assai frequente che l’imputato, soprattutto se è in grado di sostenerne le spese, nomini consulenti più qualificati, e spesso di gran lunga più qualificati, di quelli nominati dall’ufficio di Procura.
La valutazione del Giudice, dunque, non può che essere di merito: assegnare questo odioso ed ingiustificabile vantaggio all’accusa, e dunque questo pesante handicap alla difesa, la dice lunga sulla idea che i giudici nutrono, nel nostro Paese, del processo accusatorio. La magistratura italiana è, davvero con rarissime eccezioni, irrimediabilmente ostile al sistema processuale accusatorio, all’idea del processo delle parti, alla formazione della prova in dibattimento in un contraddittorio paritario.
Il sistema accusatorio, infatti, diffida della prova raccolta da PM e polizia giudiziaria in solitudine, interrogando testi nel chiuso di uno stanzino di una caserma, e nominando consulenti il cui lavoro -e la cui conferma in successivi incarichi- è fortemente condizionato dalla inclinazione a compiacere e supportare la tesi dell’Accusa. Tutto questo materiale, nel processo accusatorio, vale tutt’al più ai fini di rinviarti a giudizio; poi è carta straccia o poco più, perché la prova andrà formata alla luce del sole, in dibattimento, davanti ad un giudice terzo. Un sistema indigeribile per la magistratura italiana, che sin dal primo giorno del nuovo codice ha infatti provveduto a mutilarne i connotati distintivi, e da allora non ha mai smesso. Quest’ultima è solo una piccola ciliegina su una torta sontuosamente imbandita nel corso degli anni; in barba a Giuliano Vassalli, all’art. 111 della Costituzione, ed alle fastidiose pretese paritarie del difensore, che con la ricostruzione della verità ha poco o niente a che fare. Quello è il lavoro dei Pubblici Ministeri, perbacco!

09/05/2020

Commento alla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 45/2020 del 15.1.2020 La Corte di Appello di Bari con...

20/04/2020

Le scriventi OO.SS. hanno appreso della mozione approvata dall’Ordine degli Avvocati di Roma, per mezzo della quale viene inviata al Presidente del Consiglio di

07/04/2020

Regole e criteri per l'applicazione dell'art. 33 comma 5 Legge n. 104/92 nella sentenza del Tar Aosta

Anche noi abbiamo fatto la nostra scelta di immunità di gregge. Libertà per chi la pensa diversamente
14/03/2020

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Coronavirus, l’Italia sceglie ancora di combattere per la vita, mentre il Regno Unito lascerà che il virus faccia il suo corso

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