12/02/2021
Autotrasporto - Tempi di guida, riposi e pause - Chiarimenti dall'Ispettorato
L'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 14 gennaio 2021, n. 61, interviene in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri, con particolare riferimento ai tempi di guida, riposi e pause, nonché alla conseguente sanzionabilità del superamento dei relativi limiti, nelle ipotesi in cui i conducenti, nell'ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 Km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km.
In particolare, l'Ispettorato interviene su quale sia il criterio da seguire nella individuazione della normativa applicabile tra la L. n. 138/1958 e il Reg. CE n. 561/2006, relativamente ai tempi di guida, riposi e pause.
La disciplina generale dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri, ex art. 3, lett. a) del Regolamento CE n. 561/2006.
Il successivo art. 15 rimette agli Stati membri il compito di adottare per tali tipologie di trasporti regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela dei conducenti. Nel nostro ordinamento nazionale la normativa di riferimento è costituita dalla L. n. 138/1958, già regolante medesime ipotesi di esclusione di cui all'art. 3, par. 1, lett. a) del citato Regolamento.
Pertanto, nel caso in cui l'intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse, ancorché ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a 50 km, troverà applicazione esclusivamente la normativa nazionale; qualora, invece, anche una sola attività di guida non rientri nell'ipotesi di esclusione di cui all'art. 3, par. 1, lett. a), Reg. CE n. 561/2006, la legislazione comunitaria troverà piena applicazione in relazione ai tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali.
Nel caso di percorso "misto" con tratte di cui almeno una sia superiore ai 50 Km di cui al parere formulato, il conducente osserverà il periodo di riposo prescritto dall'art. 8 del Reg. CE n. 561/2006; qualora, nel corso di due settimane consecutive, non abbia usufruito del riposo settimanale integrale bensì di quello ridotto, il lavoratore avrà diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal citato art. 8.
Infine, l'Ispettorato ritiene non pertinente il richiamo al criterio della prevalenza, che è invece rilevante nella individuazione della disciplina applicabile in materia di orario di lavoro per i dipendenti di imprese di trasporto che, oltre alla guida effettuino, nell'arco della medesima giornata o della settimana, anche attività differenti, di talché alcune debbano ricondursi all'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 e altre a quello del D.Lgs. n. 234/2007.