18/06/2026
Lui restituisce i soldi prelevati dal conto on line di lei per scopi personali
Chi preleva soldi per scopi personali e senza autorizzazione dal conto on line del coniuge è tenuto a restituirli per indebito arricchimento.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 20386 del 17 giugno 2026, ha respinto il ricorso di un uomo che aveva avuto dalla moglie le chiavi di accesso alla home bancking a titolo di aiuto e, per tutta risposta, aveva sottratto 19 mila euro.
Per gli Ermellini, la Corte d’appello ha motivatamente escluso, in base al discrezionale apprezzamento delle prove assunte, che le somme in questione fossero state prelevate dal ricorrente per destinarle a bisogni familiari e ciò in base a una serie di elementi probatori da essa apprezzati e soprattutto valorizzando il principio di proporzionalità di cui all'art. 143 c.c., rilevando che si trattava di somme esorbitanti rispetto alle esigenze di copertura delle ordinarie spese familiari, tenuto conto delle sostanze di cui disponeva la moglie. Di conseguenza giustamente la Corte di merito ha escluso che si trattasse di prelievi aventi titolo negli accordi familiari di gestione delle spese comuni (artt.143/144 c.c.) o comunque giustificate dalla solidarietà familiare, ritenendole invece somme prelevate a titolo personale.
Infatti, i doveri matrimoniali sono inderogabili e sono ispirati al principio di proporzionalità; per quanto si possano stabilire di comune accordo le modalità con le quali adempierli (art 144 c.c.) occorre comunque attenersi ai parametri fissati dall'art. 143 c.c., e tra questi quello di proporzionalità. La Corte d’appello, una volta ritenuto (con giudizio di fatto in questa sede non sindacabile) che i prelievi non fossero proporzionati, in relazione alle sostanze della coniuge e alle esigenze familiari, ha correttamente concluso che essi non avessero titolo nei doveri familiari bensì in una autonoma determinazione di lui non giustificata da specifico consenso della moglie.
Pertanto, non individuando la fonte legale ovvero la fonte negoziale delle operazioni, né negli accordi ex art 143 /144 c.c. né in altro negozio o accordo tra i coniugi, la Corte distrettuale ha ritenuto fondata l’azione di ingiustificato arricchimento; inquadramento corretto perché, una volta escluso che il coniuge abbia agito in virtù di attuazione degli accordi familiari di contribuzione o altro titolo negoziale soccorre soltanto l'azione sussidiaria 2041 c.c.
Debora Alberici